Per la Corte d’Appello di Palermo, la parte istante, secondo un criterio di diligenza minima, deve avvalersi della facoltà di invio della comunicazione della domanda di mediazione per evitare le lungaggini della procedura

Scarica Sentenza Corte d’Appello di Palermo 07 06 2023

Comunicazione domanda mediazione

Atteso che la comunicazione della domanda di mediazione obbligatoria alla controparte può avvenire “anche a cura della parte istante”, quest’ultima “potrà e dovrà”, secondo un criterio di diligenza minima, avvalersi di questa facoltà al fine di prevenire gli effetti pregiudizievoli delle lungaggini connesse alla procedura. Così la Corte d’Appello di Palermo nella sentenza n. 1109/2023. 

La vicenda

La vicenda ha ad oggetto una lite tra alcuni condomini e il proprio condominio per ottenere l’annullamento o la declaratoria di nullità delle deliberazioni con cui l’assemblea condominiale aveva approvato il rendiconto per due anni e, in particolare la ripartizione delle spese ordinarie dell’impianto idrico secondo la tabella del regolamento condominiale che tuttavia limitava la ripartizione secondo i millesimi alle sole spese di manutenzione straordinaria dell’autoclave. 

Sulla questione relativa al tipo di invalidità che inficia le delibere di assemblea condominiale, il giudice del gravame, nel decidere, si riporta a quanto affermato in materia dalla Cassazione. 

Nella fattispecie in esame, scrive infatti la Corte d’Appello, “stando al tenore letterale delle deliberazioni, l’assemblea dei condomini non avrebbe inteso modificare per il futuro il criterio di ripartizione previsto dal regolamento condominiale, ma non si sarebbe attenuta a quel criterio. Alla luce dell’insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. SS.UU. n. 4806/2005 e Cass. n. 9839/2021), le delibere in questione non potevano considerarsi inficiate da nullità e avrebbero dovuto essere impugnate entro il termine di decadenza di trenta giorni previsto dall’art. 1137 c.c.”.  

Gli appellanti deducono, quindi, di aver agito tempestivamente, avendo proposto istanza di mediazione nel rispetto del termine di 30 giorni e si dolgono del fatto che “il ritardo nella comunicazione dell’avvio del procedimento alla controparte, a cura del mediatore, non può riverberarsi in loro danno”. Sostengono che una siffatta conclusione, “ove, in ipotesi, aderente alla legge, renderebbe quest’ultima non conforme alla Costituzione”.

Diligenza minima in mediazione

La corte d’appello richiama a questo punto l’art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 28/2010 il quale prevede che “dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale” e che “dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta”. 

Il tenore letterale della disposizione, per il giudicante, “è inequivoco e vale di per sé a confutare la tesi interpretativa degli appellanti”. Né la disciplina normativa” può dirsi irrazionale e perciò contraria ai principi della Costituzione”. 

“Ai sensi dell’art. 5, co. 6, del D.Lgs 28/2010, vigente ratione temporis (vds. oggi l’art. 8), infatti – prosegue la Corte – la comunicazione della domanda di mediazione alla controparte può avvenire ‘anche a cura della parte istante’, che potrà (e dovrà, secondo un criterio di diligenza minima) avvalersi di tale facoltà proprio al fine di prevenire gli effetti pregiudizievoli delle eventuali lungaggini della procedura di mediazione”. 

Da qui il rigetto dell’appello. 

Leggi anche Convocazione in mediazione alla parte personalmente se non ha eletto domicilio presso il suo avvocato

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Virginia Marletta

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Domanda mediazione: diligenza minima della parte istante

La Corte d’Appello di Palermo, con la sentenza n. 1109/2023, ha stabilito che l'interruzione della decadenza per l'impugnazione delle delibere condominiali scatta solo dalla comunicazione della domanda di mediazione alla controparte. Per evitare i rischi legati ai ritardi del mediatore, la parte istante deve agire con diligenza minima avvalendosi della facoltà di inviare essa stessa tale comunicazione, come previsto dal D.Lgs. 28/2010, al fine di prevenire pregiudizi procedurali.

Data sentenza: 07/06/2023
Curia: Corte d'Appello di Palermo
Giudice: Giuseppe Lupo +2
Argomento/i: Diligenza minima
Materia/e: Mediazione

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
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Argomento/i: Domanda improcedibile
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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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