Scarica Sentenza Tribunale di Sciacca 2024
Anche quando la mediazione è demandata dal giudice essa prevale sulla negoziazione in presenza di un potenziale cumulo
La mediazione prevale sulla negoziazione
L’esperimento del tentativo di mediazione, al posto del procedimento di negoziazione assistita, anche quando è demandato dal giudice, soddisfa la condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Lo ha affermato il Tribunale di Sciacca nella sentenza n. 232 del 23 aprile 2024.
Risarcimento del danno da circolazione stradale: negoziazione o mediazione?
Una causa di risarcimento del danno giunge in sede d’appello. In via preliminare viene sollevata la questione di rito che ritiene inapplicabile la mediazione obbligatoria al caso di specie, poiché la causa verte su polizze accessorie alla RCA. Controparte, nel costituirsi in appello, contesta tutti i motivi dell’appellante e chiede la conferma della sentenza impugnata.
Sulla questione di rito il Tribunale, nella sua veste di giudice d’appello, ricorda che l’articolo 3, commi 1 e 5 del decreto legislativo n. 132/2014 prevedono l’obbligatorietà del procedimento di negoziazione assistita qualora la controversia riguardi la materia del risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, specificando che “allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall’articolo 5, comma 1 bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti 50.000 euro (articolo 3 comma 1).”
La norma prevede inoltre che “restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di mediazione e conciliazione, comunque denominati (articolo 3 comma 5).”
La mediazione batte la negoziazione perché la procedura è più imparziale
Per il Tribunale va condivisa l’interpretazione della norma in base alla quale il legislatore ha voluto evitare l’aggravamento derivante dall’imposizione di queste due specifiche condizioni di procedibilità, dando prevalenza al procedimento di mediazione obbligatoria in presenza di un potenziale cumulo tra la negoziazione assistita e la mediazione.
Ne consegue che qualora una controversia rientri sia in una delle materie indicate dal decreto legislativo n. 132/2004 sia in quelle indicate dall’articolo 5 comma 1 bis del decreto legislativo n. 28/2010, chi ha intenzione di agire in giudizio è tenuto a proporre la sola domanda di mediazione perdendo la negoziazione assistita il suo carattere di obbligatorietà.
La volontà del legislatore è evidente: garantire una convivenza pacifica tra le diverse procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie senza attribuire una maggiore importanza all’una o all’altra. Deve quindi ritenersi che il tentativo di mediazione, quando viene svolto al posto del procedimento di negoziazione assistita, anche nelle materie non soggette a mediazione obbligatoria in base a quanto previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 28/2010, risponda alla ratio della normativa in tema di negoziazione assistita, perché garantisce lo svolgimento di un tentativo di definizione stragiudiziale della controversia con una modalità ancora più efficace e stringente rispetto a quella prevista dal legislatore.
Da ciò si può ricavare un ulteriore principio, ossia che la mediazione può essere efficacemente esperita, assolvendo così la condizione di procedibilità prevista dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 132/2014 e che sia la mediazione che la negoziazione assistita costituiscono condizioni di procedibilità della domanda con finalità deflattiva.
Occorre ricordare però che nella mediazione vi è un elemento fondamentale che la differenzia. Nel procedimento di mediazione assume particolare importanza il ruolo centrale svolto dal mediatore, soggetto terzo imparziale. Caratteristiche che non sono ravvisabili nella figura dell’avvocato che assiste le parti nella negoziazione assistita. Mediazione e negoziazione assistita quindi sono senza dubbio istituti di natura deflattiva, ma gli stessi presentano elementi di disomogeneità. Occorre pertanto affermare il principio in virtù del quale “l’esperimento della mediazione, anche laddove non obbligatoria per legge, tiene luogo della negoziazione assistita anche nei casi per i quali ne è prevista l’obbligatorietà.”
Questa regola applicata al caso di specie vale quindi sia per le controversie in materia di circolazione di veicoli e natanti, che prevedono la negoziazione obbligatoria, sia nei casi in cui la controversia abbia ad oggetto i contratti assicurativi, per i quali l’articolo 5 comma 1 bis del decreto legislativo 28/2010 impone la mediazione obbligatoria. Se la legge ha voluto far prevalere, nell’ipotesi di cumulo tra negoziazione assistita obbligatoria e mediazione obbligatoria per materia, quest’ultima procedura, essa conserva la stessa preminenza anche quando è demandata dal giudice, in quanto obbligatoria al pari di quella prevista dall’articolo 5 comma 1bis del decreto legislativo n. 28/2010.
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