Il tribunale di Bergamo ricorda che il termine per l’eccezione di improcedibilità nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è la prima udienza come prescritto dal Dlgs. n. 28/2010

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Eccezione improcedibilità per mancata mediazione

Il termine per eccepire l’improcedibilità nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è la prima udienza, come prescritto dall’art. 5, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 28/2010. E’ quanto affermato dal tribunale di Bergamo nella sentenza n. 401/2023.

La vicenda

La vicenda ha ad oggetto l’opposizione a decreto ingiuntivo emesso a favore di una banca per il mancato pagamento di un mutuo. L’opponente, tra l’altro, eccepisce l’improcedibilità sulla base della mancata instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria.

Improcedibilità ineccepibile oltre la prima udienza

Il giudice però, esaminando preliminarmente tale eccezione la dichiara inammissibile in quanto tardiva.

Invero, afferma il tribunale, “è pregiudiziale rilevare come detta eccezione non sia stata eccepita dalla parte o rilevata d’ufficio entro il limite decadenziale della prima udienza, come prescritto dall’art. 5, comma 1bis, del D.lgs. n. 28 del 2010, ratione temporis applicabile e concernente anche il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, non essendo pertinente, nel caso di specie, il successivo comma, il quale ‘significa che il legislatore ha tenuto presente la peculiarità del procedimento monitorio ed ha ritenuto di collocare la mediazione’, e non già il regime della sua eccezione, ‘solo nel momento successivo a quello in cui è stata decisa, in un senso o nell’altro, la questione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo’ (così Cass. SS.UU. n. 19596/2020)”.

Leggi anche Opposizione a decreto ingiuntivo: improcedibile l’azione se il creditore non si attiva per la mediazione.

Mediazione obbligatoria

Non solo. Il contratto oggetto di causa, ricorda il giudice, non rientra nelle fattispecie della mediazione obbligatoria. “La sola qualità di istituto di credito di una delle parti – infatti – non è elemento sufficiente a fare qualificare come ‘contratto bancario’ il rapporto negoziale in esame, il quale esorbita da quelli di cui agli artt. 1834 e ss. c.c. (Trib. Verona 15 settembre 2014, Trib. Napoli Nord 11 luglio 2016) ed altresì esorbita dalla nozione di ‘contratti finanziari’ per come intesa da Cass. n. 15200 del 2018, secondo la quale quest’ultima nozione è riferibile alla ‘contrattualistica involgente gli strumenti finanziari di cui al TUF’, con ciò determinando il superamento dell’avviso di Corte d’appello di Brescia, sent. n. 639/2021 e confermando l’assunto – da ultimo ed ex multis – di Trib. Bergamo, n. 2695/2022 e n. 1223/2021”.

Rigettate le domande anche nel merito, il tribunale conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo e condanna l’opponente al pagamento in favore della banca anche delle spese processuali.

 

Tommaso Del Giudice

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Improcedibilità: eccezione non oltre la prima udienza

Il Tribunale di Bergamo, con la sentenza n. 401/2023, ha stabilito che l'eccezione di improcedibilità per mancata mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo debba essere sollevata entro la prima udienza, ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 28/2010. Nel caso specifico, l'istanza è stata dichiarata inammissibile per tardività. Inoltre, è stato chiarito che il contratto in esame non rientrava tra le fattispecie soggette a mediazione obbligatoria, confermando l'esecutività del decreto.

Data sentenza: 01/03/2023
Curia: Tribunale di Bergamo
Giudice: Tommaso Del Giudice
Argomento/i: Eccezione d'Improcedibilità
Materia/e: Mediazione obbligatoria

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Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
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Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
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Argomento/i: controversie di lavoro
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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
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Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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