Scarica sentenza Corte Appello Catanzaro 08 11 2023
Nessun obbligo di rinnovare la mediazione nei confronti dell’erede costituito
L’attore non ha l’onere, a pena di improcedibilità del giudizio, di rinnovare la procedura di mediazione nei confronti dell’erede, che si costituisce nel giudizio dopo l’interruzione e la successiva riassunzione della causa verificatasi a causa della morte della parte convenuta. Lo ha sancito la Corte d’Appello di Catanzaro, Sezione III civile, nella sentenza n. 1182 dell’8 novembre 2023.
Controversia in materia locatizia e obbligo di mediazione
Nell’ambito di una controversia in materia di locazione, le eredi della parte conduttrice si costituiscono in giudizio solo per eccepire il loro difetto di legittimazione passiva a causa della loro rinuncia all’eredità. Concesso un termine per accettare l’eredità, una delle eredi rinuncia, mentre l’altra rimane nel giudizio perché nei suoi confronti è necessario accertare una sua eventuale accettazione tacita dell’eredità.
Il giudice di primo grado in rito respinge l’eccezione relativa alla obbligatorietà della procedura di mediazione qualora il chiamato o intervenuto non abbia il potere di evitare la controversia, come stabilito dalla Cassazione nella sentenza n. 8653/1994.
L’erede della parte conduttrice appella però la decisione contestando la propria legittimazione passiva a stare in giudizio perchè dalla documentazione agli atti non emerge con chiarezza la sua qualità di erede.
La stessa contesta inoltre la decisione del giudice di primo grado, in quanto al caso di specie non è applicabile la regola della obbligatorietà della mediazione a pena di improcedibilità del giudizio. Essa riguarda infatti i soggetti legittimati passivamente e non si applica al rito locatizio di specie.
Le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 28/2010 infatti non “si applicano nei procedimenti per convalida di licenza o di sfratto fino al mutamento del rito di cui all’art. 667 c.p.c”. Solo dopo il mutamento del rito quindi l’attore è gravato dall’onere di instaurare la mediazione. L’appellante chiede pertanto che il giudice accerti il proprio difetto di legittimazione passiva e dichiari l’improcedibilità della domanda che è stata promossa in riassunzione dal ricorrente in quanto non ha avviato la procedura di mediazione in materia di locazione.
Non occorre rinnovare la mediazione nei confronti dell’erede costituitosi dopo l’interruzione e la riassunzione del giudizio
La Corte di secondo grado non accoglie la tesi difensiva con cui l’appellante dichiara la propria carenza di legittimazione passiva nella controversia in quanto i documenti agli atti dimostrano in realtà la sua qualità di erede.
Infondata anche la questione relativa all’obbligo di rinnovare la mediazione dopo la costituzione in giudizio del successore della parte conduttrice.
Il primo giudice ha applicato correttamente il principio in virtù del quale “il tentativo obbligatorio di conciliazione da esperire prima della domanda giudiziale non è necessario nell’ipotesi di intervento volontario, qualora l’interveniente non abbia il potere di evitare la controversia (sentenza della Corte di Cassazione n. 8653/1994). Si tratta di principio da applicare al caso dell’erede costituito in giudizio, in quanto condivide la medesima ratio. Considerare dovuto il tentativo di mediazione ogni qualvolta muti la parte dal lato soggettivo, a procedura ormai in stato avanzato, comporterebbe infatti una serie di rallentamenti, pregiudicando la ratio insita nel giusto processo, e nelle esigenze di celere svolgimento degli atti in sede istruttoria.”
In ogni caso l’eccezione di mediazione obbligatoria sollevata nell’atto di costituzione, va respinta poiché non è stata replicata nella prima udienza utile in modo specifico.