Scarica sentenza Corte Appello Catanzaro 08 11 2023

L’attore non ha l’onere di rinnovare la procedura di mediazione nei confronti dell’erede costituitosi dopo l’interruzione e la riassunzione del giudizio

Nessun obbligo di rinnovare la mediazione nei confronti dell’erede costituito

Lattore non ha lonere, a pena di improcedibilità del giudizio, di rinnovare la procedura di mediazione nei confronti dellerede, che si costituisce nel giudizio dopo linterruzione e la successiva riassunzione della causa verificatasi a causa della morte della parte convenuta. Lo ha sancito la Corte d’Appello di Catanzaro, Sezione III civile, nella sentenza n. 1182 dell’8 novembre 2023.

Controversia in materia locatizia e obbligo di mediazione

Nell’ambito di una controversia in materia di locazione, le eredi della parte conduttrice si costituiscono in giudizio solo per eccepire il loro difetto di legittimazione passiva a causa della loro rinuncia all’eredità. Concesso un termine per accettare l’eredità, una delle eredi rinuncia, mentre l’altra rimane nel giudizio perché nei suoi confronti è necessario accertare una sua eventuale accettazione tacita dell’eredità.

Il giudice di primo grado in rito respinge l’eccezione relativa alla obbligatorietà della procedura di mediazione qualora il chiamato o intervenuto non abbia il potere di evitare la controversia, come stabilito dalla Cassazione nella sentenza n. 8653/1994.

L’erede della parte conduttrice appella però la decisione contestando la propria legittimazione passiva a stare in giudizio perchè dalla documentazione agli atti non emerge con chiarezza la sua qualità di erede.

La stessa contesta inoltre la decisione del giudice di primo grado, in quanto al caso di specie non è applicabile la regola della obbligatorietà della mediazione a pena di improcedibilità del giudizio. Essa riguarda infatti i soggetti legittimati passivamente e non si applica al rito locatizio di specie.

Le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 28/2010 infatti non “si applicano nei procedimenti per convalida di licenza o di sfratto fino al mutamento del rito di cui all’art. 667 c.p.c”. Solo dopo il mutamento del rito quindi l’attore è gravato dall’onere di instaurare la mediazione. L’appellante chiede pertanto che il giudice accerti il proprio difetto di legittimazione passiva e dichiari l’improcedibilità della domanda che è stata promossa in riassunzione dal ricorrente in quanto non ha avviato la procedura di mediazione in materia di locazione.

Non occorre rinnovare la mediazione nei confronti dell’erede costituitosi dopo l’interruzione e la riassunzione del giudizio

La Corte di secondo grado non accoglie la tesi difensiva con cui l’appellante dichiara la propria carenza di legittimazione passiva nella controversia in quanto i documenti agli atti dimostrano in realtà la sua qualità di erede.

Infondata anche la questione relativa all’obbligo di rinnovare la mediazione dopo la costituzione in giudizio del successore della parte conduttrice.

Il primo giudice ha applicato correttamente il principio in virtù del quale “il tentativo obbligatorio di conciliazione da esperire prima della domanda giudiziale non è necessario nell’ipotesi di intervento volontario, qualora l’interveniente non abbia il potere di evitare la controversia (sentenza della Corte di Cassazione n. 8653/1994). Si tratta di principio da applicare al caso dell’erede costituito in giudizio, in quanto condivide la medesima ratio. Considerare dovuto il tentativo di mediazione ogni qualvolta muti la parte dal lato soggettivo, a procedura ormai in stato avanzato, comporterebbe infatti una serie di rallentamenti, pregiudicando la ratio insita nel giusto processo, e nelle esigenze di celere svolgimento degli atti in sede istruttoria.”

In ogni caso l’eccezione di mediazione obbligatoria sollevata nell’atto di costituzione, va respinta poiché non è stata replicata nella prima udienza utile in modo specifico.

Teresa Barillari

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Mediazione obbligatoria: l’attore non ha l’onere di rinnovarla nei confronti dell’erede costituitosi successivamente

La Corte d’Appello di Catanzaro, con la sentenza n. 1182/2023, ha stabilito che l'attore non ha l'onere di rinnovare la mediazione obbligatoria nei confronti dell'erede che si costituisce in giudizio dopo l'interruzione e la riassunzione della causa per morte della parte convenuta. Tale principio, applicabile anche in materia locatizia, mira a evitare rallentamenti processuali pregiudizievoli, equiparando la posizione dell'erede a quella dell'interveniente volontario senza potere di evitare la controversia.

Data sentenza: 08/08/2023
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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

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Data sentenza: 20/01/2026
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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

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Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
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Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
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Materia/e: Telecomunicazioni

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