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Il deposito della domanda di mediazione non è idoneo a impedire il decorso del termine di 40 giorni per proporre opposizione a decreto ingiuntivo

Termine opposizione a DI
Il deposito della domanda di mediazione non è atto idoneo ad impedire il decorso del termine perentorio di quaranta giorni previsto per proporre opposizione al decreto ingiuntivo. Lo ha affermato il tribunale di Torino, I sezione civile, nella sentenza n. 621/2025, a seguito di una lunga disamina.

La vicenda
Nella vicenda, parte convenuta otteneva decreto ingiuntivo per il pagamento di oltre 8mila euro, quale corrispettivo per prestazioni di pulizia delle parti comuni dell’edificio eseguite in favore dell’attore negli anni 2022 e 2023. Il condominio si opponeva, eccependo che il giudice che aveva emesso il decreto non era competente per valore, che nessun incarico per la pulizia era stato mai conferito, che, più in generale la pretesa del ricorrente non sarebbe fondata su un contratto approvato dall’assemblea. Parte convenuta, in via preliminare, oltre a contestare la fondatezza dell’eccezione di incompetenza, eccepiva, altresì, la tardività dell’opposizione in quanto notificata al creditore oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo. 

Tardività dell’opposizione a DI e mediazione
Il giudice esamina preliminarmente l’eccezione di tardività dell’opposizione ritenendola fondata. Dagli atti emerge infatti che il decreto ingiuntivo è stato notificato all’opponente in data 12.4.2024, mentre l’opposizione risulta proposta solo il 18.6.2024, ovvero oltre il termine perentorio di quaranta giorni prescritto dall’art. 641, primo comma, c.p.c. Secondo parte opponente, questo non determinerebbe la tardività dell’opposizione, perché il decorso del termine sarebbe stato interrotto dall’introduzione del procedimento di mediazione facoltativa, conclusosi con verbale di mediazione negativo per mancata partecipazione della controparte. Ciò alla luce delle previsioni dell’art. 8, secondo comma, D. Lgs. 28/2010, per il quale la domanda di mediazione “produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta”. Il giudice però non concorda con tale tesi, “pur nella consapevolezza che è stata fatta propria da buona parte della giurisprudenza di merito”.

L’art. 8 del Dlgs. 28/2010
Per il tribunale, occorre verificare innanzitutto se l’art. 8 citato possa applicarsi, oltre che alle decadenze di natura sostanziale, indiscriminatamente a tutti i termini processuali, ed in particolare a termini endoprocessuali quali quello posto dall’art. 641, comma primo, c.p.c. Al riguardo, è noto che la domanda di mediazione “impedisce “per una sola volta” la decadenza e consente la proposizione di una nuova domanda nell’ulteriore nuovo termine semestrale decadenziale” (Cass. civ., Sez. Unite, Sent., 22/07/2013, n. 17781). Ciò in quanto la mediazione, anche facoltativa, “comporta l’affermazione da chi la chiede del suo diritto ad agire a tutela di diritti sui quali tenta la conciliazione, per cui resta ferma la disciplina del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5 comma 6, anche circa la mancata decadenza dal diritto di agire ‘per una sola volta’ (Cass. civ., Sez. Un., .n 17781/2013 cit.)”. Nello stesso senso, la giurisprudenza di merito ha riconosciuto alla domanda di mediazione effetto interruttivo del termine di impugnazione delle delibere assembleari ex art. 1137 c.c. (cfr. tra le altre, Tribunale Roma, Sez. V, Sent., 04/09/2023, n. 12562). Anche in questo caso, tuttavia, osserva il giudicante, “si è in presenza di un termine di proponibilità dell’azione, la cui ritenuta natura processuale non consente di estendere tout court la portata della norma di cui all’art. 8, comma secondo, D. Lgs. 28/2010 ad ogni altro termine processuale”. In altre parole, dagli orientamenti giurisprudenziali richiamati, “non può trarsi argomento decisivo per ritenere che il riferimento alla ‘decadenza’ contenuto nella norma in esame si applichi indistintamente a tutti i termini processuali”.

Equilibrio tra la mediazione e lo strumento del decreto ingiuntivo
La risposta alla questione in esame, piuttosto, secondo il tribunale, va ricercata nella disciplina complessiva del procedimento monitorio e di quello di mediazione, alla luce delle loro finalità e reciproche interferenze. È necessario allora trovare, “il corretto punto di equilibrio tra il favore per l’istituto della mediazione che caratterizza il d.lgs. 28/2010, e le esigenze di celerità ed effettività di tutela connaturate allo strumento del decreto ingiuntivo. Questo bilanciamento, in realtà si trova già all’interno della disciplina della mediazione, laddove, nella regolamentazione dei rapporti tra mediazione obbligatoria e procedimento monitorio, si è stabilito in primo luogo che l’onere di promuovere la procedura di mediazione gravi sull’opponente, e soprattutto che la mediazione, se obbligatoria (o anche demandata dal giudice), vada esperita solo dopo la pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione (art. 5, comma 5, lett. a), D. Lgs. 28/2010)”. La ragione di ciò è ben chiarita dalla Suprema Corte, e consiste nell’assicurare che “l’esigenza di immediata soddisfazione del creditore dotato di prova scritta del credito posta alla base del monitorio, che si realizza con il differimento del contraddittorio rispetto alla formazione del titolo, verrebbe vanificata dal previo esperimento del tentativo di conciliazione. Quindi, in questa fase, prevale l’esigenza di concedere un agile strumento a tutela del credito rispetto all’esigenza di trovare una soluzione alternativa alla controversia, che non viene soppressa ma si sposta, alla fase successiva (Cass. civ., Sez. Unite, Sent. 28/04/2020, n. 8240)”. Del resto, ciò è del tutto coerente, per il tribunale, “con il fatto che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio”, non quale “giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo”. In sostanza, ciò che caratterizza i procedimenti in esame è che “il ricorso per decreto ingiuntivo già determina l’instaurazione di una controversia avente ad oggetto il diritto azionato dal creditore. Proprio per questo, al fine di non snaturare il procedimento monitorio, l’ordinamento prevede che, anche laddove la mediazione sia prevista come obbligatoria, essa debba svolgersi dopo l’introduzione dell’eventuale giudizio di opposizione e dopo la decisione sulla provvisoria esecutività” e la stessa previsione vale anche per la mediazione demandata. E a maggior ragione per quella facoltativa. “Infatti – osserva ancora il tribunale – anche rispetto ad essa sono ravvisabili le stesse esigenze di celerità e di effettività della tutela del credito tipiche del procedimento monitorio, cui è funzionale anche la previsione del termine perentorio di quaranta giorni previsto per la proposizione dell’opposizione”. L’idea che, quando già pende una controversia, conclude, quindi, il giudice, “l’iniziativa del debitore di proporre la mediazione facoltativa possa interrompere il suddetto termine, e frustrare le esigenze che vi sono connaturate, appare del tutto disarmonica e incoerente rispetto all’impianto normativo, sia perché determinerebbe lo slittamento della decisione sulla provvisoria esecutività, e quindi un ritardo nella possibilità del creditore di munirsi di un titolo esecutivo, sia perché si presterebbe all’utilizzo della mediazione a scopo dilatorio, il tutto, in definitiva, con conseguenze non compatibili con la struttura e le finalità proprie degli istituti in esame”. Da qui, l’inammissibilità dell’opposizione proposta da parte attrice perché tardiva, con conseguente conferma e dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo opposto.

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Stefano Demontis

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Mediazione: la domanda non interrompe i 40 giorni per l’opposizione a DI

Il Tribunale di Torino, con la sentenza n. 621/2025, ha stabilito che il deposito di una domanda di mediazione facoltativa non è atto idoneo a interrompere il termine perentorio di 40 giorni per proporre opposizione a decreto ingiuntivo. Il giudice ha chiarito che l'art. 8 del D.Lgs. 28/2010 non si applica ai termini endoprocessuali, poiché prevalgono le esigenze di celerità del monitorio. Ammettere tale interruzione favorirebbe scopi dilatori, incompatibili con l'effettività della tutela del credito.

Data sentenza: 05/02/2025
Curia: Tribunale di Torino
Giudice: Stefano Demontis
Argomento/i: Deposito domanda
Materia/e: Opposizione a decreto ingiuntivo

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Opposizione a d.i. e mancata mediazione: domanda improcedibile e decreto revocato

Il Tribunale di Torino, con la sentenza n. 3019/2024, ha confermato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'esperimento della mediazione è obbligatorio. In un caso riguardante un credito bancario, l'inerzia del creditore nel promuovere tale tentativo ha portato all'applicazione dell'art. 5-bis del D.lgs. 28/2010. Di conseguenza, il giudice ha dichiarato l'improcedibilità della domanda e la revoca del decreto opposto, ponendo le spese a carico della banca per la condotta omissiva.

Data sentenza: 21/05/2024
Curia: Tribunale di Torino
Giudice: Stefano Demontis

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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