Scarica Sentenza Tribunale di Torino N.621-2025
Il deposito della domanda di mediazione non è idoneo a impedire il decorso del termine di 40 giorni per proporre opposizione a decreto ingiuntivo
Termine opposizione a DI
Il deposito della domanda di mediazione non è atto idoneo ad impedire il decorso del termine perentorio di quaranta giorni previsto per proporre opposizione al decreto ingiuntivo. Lo ha affermato il tribunale di Torino, I sezione civile, nella sentenza n. 621/2025, a seguito di una lunga disamina.
La vicenda
Nella vicenda, parte convenuta otteneva decreto ingiuntivo per il pagamento di oltre 8mila euro, quale corrispettivo per prestazioni di pulizia delle parti comuni dell’edificio eseguite in favore dell’attore negli anni 2022 e 2023. Il condominio si opponeva, eccependo che il giudice che aveva emesso il decreto non era competente per valore, che nessun incarico per la pulizia era stato mai conferito, che, più in generale la pretesa del ricorrente non sarebbe fondata su un contratto approvato dall’assemblea. Parte convenuta, in via preliminare, oltre a contestare la fondatezza dell’eccezione di incompetenza, eccepiva, altresì, la tardività dell’opposizione in quanto notificata al creditore oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo.
Tardività dell’opposizione a DI e mediazione
Il giudice esamina preliminarmente l’eccezione di tardività dell’opposizione ritenendola fondata. Dagli atti emerge infatti che il decreto ingiuntivo è stato notificato all’opponente in data 12.4.2024, mentre l’opposizione risulta proposta solo il 18.6.2024, ovvero oltre il termine perentorio di quaranta giorni prescritto dall’art. 641, primo comma, c.p.c. Secondo parte opponente, questo non determinerebbe la tardività dell’opposizione, perché il decorso del termine sarebbe stato interrotto dall’introduzione del procedimento di mediazione facoltativa, conclusosi con verbale di mediazione negativo per mancata partecipazione della controparte. Ciò alla luce delle previsioni dell’art. 8, secondo comma, D. Lgs. 28/2010, per il quale la domanda di mediazione “produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta”. Il giudice però non concorda con tale tesi, “pur nella consapevolezza che è stata fatta propria da buona parte della giurisprudenza di merito”.
L’art. 8 del Dlgs. 28/2010
Per il tribunale, occorre verificare innanzitutto se l’art. 8 citato possa applicarsi, oltre che alle decadenze di natura sostanziale, indiscriminatamente a tutti i termini processuali, ed in particolare a termini endoprocessuali quali quello posto dall’art. 641, comma primo, c.p.c. Al riguardo, è noto che la domanda di mediazione “impedisce “per una sola volta” la decadenza e consente la proposizione di una nuova domanda nell’ulteriore nuovo termine semestrale decadenziale” (Cass. civ., Sez. Unite, Sent., 22/07/2013, n. 17781). Ciò in quanto la mediazione, anche facoltativa, “comporta l’affermazione da chi la chiede del suo diritto ad agire a tutela di diritti sui quali tenta la conciliazione, per cui resta ferma la disciplina del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5 comma 6, anche circa la mancata decadenza dal diritto di agire ‘per una sola volta’ (Cass. civ., Sez. Un., .n 17781/2013 cit.)”. Nello stesso senso, la giurisprudenza di merito ha riconosciuto alla domanda di mediazione effetto interruttivo del termine di impugnazione delle delibere assembleari ex art. 1137 c.c. (cfr. tra le altre, Tribunale Roma, Sez. V, Sent., 04/09/2023, n. 12562). Anche in questo caso, tuttavia, osserva il giudicante, “si è in presenza di un termine di proponibilità dell’azione, la cui ritenuta natura processuale non consente di estendere tout court la portata della norma di cui all’art. 8, comma secondo, D. Lgs. 28/2010 ad ogni altro termine processuale”. In altre parole, dagli orientamenti giurisprudenziali richiamati, “non può trarsi argomento decisivo per ritenere che il riferimento alla ‘decadenza’ contenuto nella norma in esame si applichi indistintamente a tutti i termini processuali”.
Equilibrio tra la mediazione e lo strumento del decreto ingiuntivo
La risposta alla questione in esame, piuttosto, secondo il tribunale, va ricercata nella disciplina complessiva del procedimento monitorio e di quello di mediazione, alla luce delle loro finalità e reciproche interferenze. È necessario allora trovare, “il corretto punto di equilibrio tra il favore per l’istituto della mediazione che caratterizza il d.lgs. 28/2010, e le esigenze di celerità ed effettività di tutela connaturate allo strumento del decreto ingiuntivo. Questo bilanciamento, in realtà si trova già all’interno della disciplina della mediazione, laddove, nella regolamentazione dei rapporti tra mediazione obbligatoria e procedimento monitorio, si è stabilito in primo luogo che l’onere di promuovere la procedura di mediazione gravi sull’opponente, e soprattutto che la mediazione, se obbligatoria (o anche demandata dal giudice), vada esperita solo dopo la pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione (art. 5, comma 5, lett. a), D. Lgs. 28/2010)”. La ragione di ciò è ben chiarita dalla Suprema Corte, e consiste nell’assicurare che “l’esigenza di immediata soddisfazione del creditore dotato di prova scritta del credito posta alla base del monitorio, che si realizza con il differimento del contraddittorio rispetto alla formazione del titolo, verrebbe vanificata dal previo esperimento del tentativo di conciliazione. Quindi, in questa fase, prevale l’esigenza di concedere un agile strumento a tutela del credito rispetto all’esigenza di trovare una soluzione alternativa alla controversia, che non viene soppressa ma si sposta, alla fase successiva (Cass. civ., Sez. Unite, Sent. 28/04/2020, n. 8240)”. Del resto, ciò è del tutto coerente, per il tribunale, “con il fatto che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio”, non quale “giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo”. In sostanza, ciò che caratterizza i procedimenti in esame è che “il ricorso per decreto ingiuntivo già determina l’instaurazione di una controversia avente ad oggetto il diritto azionato dal creditore. Proprio per questo, al fine di non snaturare il procedimento monitorio, l’ordinamento prevede che, anche laddove la mediazione sia prevista come obbligatoria, essa debba svolgersi dopo l’introduzione dell’eventuale giudizio di opposizione e dopo la decisione sulla provvisoria esecutività” e la stessa previsione vale anche per la mediazione demandata. E a maggior ragione per quella facoltativa. “Infatti – osserva ancora il tribunale – anche rispetto ad essa sono ravvisabili le stesse esigenze di celerità e di effettività della tutela del credito tipiche del procedimento monitorio, cui è funzionale anche la previsione del termine perentorio di quaranta giorni previsto per la proposizione dell’opposizione”. L’idea che, quando già pende una controversia, conclude, quindi, il giudice, “l’iniziativa del debitore di proporre la mediazione facoltativa possa interrompere il suddetto termine, e frustrare le esigenze che vi sono connaturate, appare del tutto disarmonica e incoerente rispetto all’impianto normativo, sia perché determinerebbe lo slittamento della decisione sulla provvisoria esecutività, e quindi un ritardo nella possibilità del creditore di munirsi di un titolo esecutivo, sia perché si presterebbe all’utilizzo della mediazione a scopo dilatorio, il tutto, in definitiva, con conseguenze non compatibili con la struttura e le finalità proprie degli istituti in esame”. Da qui, l’inammissibilità dell’opposizione proposta da parte attrice perché tardiva, con conseguente conferma e dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
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