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Il tribunale di Avellino, uniformandosi alla Cassazione, rammenta che nell’opposizione a decreto ingiuntivo è il creditore a dover esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione

Opposizione a decreto ingiuntivo e mediazione

Nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, è il creditore opposto a dover esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione pena l’improcedibilità del ricorso. Lo rammenta il tribunale di Avellino, nella sentenza n. 177/2024, uniformandosi al principio espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione. 

La vicenda

Nella vicenda, l’opponente proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal tribunale di Avellino con cui gli era stato intimato di pagare quasi 8mila euro in favore dell’opposta. A fondamento dell’opposizione deduceva l’assenza del tentativo obbligatorio di mediazione; l’inefficacia del decreto ingiuntivo per essere stato notificato oltre il termine di 60 giorni; la mancanza di prova documentale della pretesa creditoria e della cessione del credito. Per cui chiedeva in via preliminare di disporre la mediazione obbligatoria e revocare o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto. 

L’opposta si costituiva chiedendo la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto dell’opposizione perché infondata, nonché termine per attivare il procedimento di mediazione. 

Rilevata la tempestività dell’opposizione, il giudice denegava la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegnava alla parte opposta il termine di quindici giorni per l’attivazione della procedura di mediazione, prevista nel caso di specie quale condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’art. 5, comma 1 bis, del d.lgs n. 28/2010.

All’udienza, rilevato il mancato esperimento della procedura di mediazione, la causa veniva rinviata per la decisione. 

Tentativo mediazione a carico del creditore

Nel decidere, il giudice rileva innanzitutto che il giudizio ha ad oggetto una opposizione a decreto ingiuntivo in materia bancaria, sottoposta dunque a mediazione obbligatoria, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Il tribunale, quindi, fa il punto sullo stato dell’arte di dottrina e giurisprudenza in relazione al soggetto su cui ricade l’onere di introdurre la mediazione. “Fermo restando che il creditore non ha l’onere di introdurre il procedimento di mediazione prima della richiesta di emissione del decreto ingiuntivo, non risultava pacifico – osserva infatti il giudicante – se l’introduzione della mediazione incombesse sull’opponente il quale ha l’interesse a che si accerti l’illegittimità del decreto ingiuntivo o sull’opposto che è comunque considerato attore in

senso sostanziale nell’ambito dell’opposizione a decreto ingiuntivo”. In merito, è arrivato il chiarimento delle Sezioni Unite della Cassazione, le quali con la sentenza n. 19596/2020, “nel comporre il contrasto giurisprudenziale formatosi nella giurisprudenza di legittimità e di merito sulla proponibilità dell’azione ed, in particolare sul soggetto, ovvero sulla parte processuale, cui spetta di introdurre il procedimento di mediazione, hanno statuito che: ‘Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del

decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”. 

Per quanto attiene al dato normativo, le Sezioni Unite, osserva ancora il tribunale, “ricavano, dal contenuto degli artt. 4, comma 2 e 5, comma 1 bis del D. Lgs. n. 28/2010, che è la stessa legge a porre l’obbligo di esperire il procedimento di mediazione a carico dell’attore ossia di chi assume l’iniziativa

processuale, non potendo dubitarsi che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sia il creditore opposto, attore in senso sostanziale. Non a caso, infatti l’art. 643, comma 3 c.p.c. stabilisce che la notificazione del decreto ingiuntivo determina la pendenza della lite”. 

Conseguentemente, il tribunale dichiara l’improcedibilità della domanda dell’opposta per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione e, per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo. 

Leggi anche Opposizione a decreto ingiuntivo e termine mediazione.

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Sossio Pellecchia

Numero delle sentenze presenti nella banca dati: 1054

Opposizione a decreto ingiuntivo: mediazione a carico del creditore

Il Tribunale di Avellino, con la sentenza n. 177/2024, ha ribadito che nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo in materia bancaria l'onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione ricade sul creditore opposto. Uniformandosi all'orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione, il giudice ha identificato nel creditore l'attore in senso sostanziale. Di conseguenza, il mancato avvio della procedura di conciliazione comporta l'improcedibilità della domanda e la revoca del decreto ingiuntivo.

Curia: Tribunale di Avellino
Giudice: Sossio Pellecchia
Materia/e: Opposizione a decreto ingiuntivo

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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