Scarica Sentenza Tribunale di Venezia N.1725-2025
L’azione pauliana o azione revocatoria non è soggetta alla mediazione obbligatoria perchè non incide sui diritti reali dell’atto di disposizione
Azione pauliana: mediazione obbligatoria?
L’azione pauliana, non rientra nella materia di diritti reali, per cui non è soggetta al procedimento di mediazione obbligatoria a pena di improcedibilità della domanda. Lo ha affermato il Tribunale di Venezia nella sentenza n. 1725/2025.
Azione revocatoria atto di disposizione vendita immobiliare
Gli attori convengono in giudizio due medici (marito e moglie) per far ottenere la dichiarazione di inefficacia relativa dell’atto di disposizione avente ad oggetto la quota dell’immobile di residenza dei coniugi venduta dal marito alla moglie.
Gli attori contestano al medico, responsabile di errori medici, di aver venduto alla moglie la metà della proprietà dell’immobile solo per sottrarsi alle loro richieste risarcitorie degli attori, in relazione alla morte di una loro parente, che loro imputano al dottore. La moglie del medico però in giudizio fa presente che la stessa era separata di fatto dal marito da anni e che la compravendita aveva solo adeguato la situazione reale. Ella inoltre nulla sapeva della morte della parente degli attori.
Azione revocatoria: soggetta alla mediazione obbligatoria?
Nell’atto di citazione gli attori richiamo inoltre l’aspetto procedurale della mediazione obbligatoria, sulla quale il Tribunale fornisce subito importanti chiarimenti. Prima di tutto l’autorità precisa che l’azione revocatoria rappresenta uno strumento giuridico attraverso il quale il creditore può tutelare le proprie ragioni nei confronti del debitore che abbia posto in essere atti dispositivi del proprio patrimonio idonei a pregiudicare la garanzia del credito. In altri termini, si tratta di un’azione volta a far dichiarare l’inefficacia, nei confronti del creditore, di quegli atti che il debitore ha compiuto in frode delle sue legittime aspettative, sottraendo o diminuendo la consistenza della propria garanzia patrimoniale (cfr. da ultimo Cass. civ., Sez. III, sent. 7 dicembre 2024, n. 31463). La revocatoria, pertanto, non incide sulla validità dell’atto in sé tra le parti originarie, ma opera esclusivamente sul piano dell’opponibilità nei confronti del creditore, che ne risulta leso. Essa si configura dunque come un mezzo di conservazione della garanzia generica di cui all’art. 2740 c.c., collocandosi all’interno del più ampio sistema di strumenti di tutela del credito. In tale contesto, l’obiettivo è quello di evitare che il debitore, attraverso comportamenti fraudolenti o comunque pregiudizievoli, possa sottrarre il proprio patrimonio all’azione esecutiva del creditore. Con riferimento al regime processuale applicabile invece ribadisce che l’azione revocatoria non è soggetta alla condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria. Tale esclusione trova fondamento nel fatto che l’azione in questione non comporta la risoluzione di controversie aventi ad oggetto diritti reali, né mira ad accertare o modificare rapporti giuridici tra le parti dell’atto dispositivo. Piuttosto, essa si limita a far valere l’inefficacia dell’atto nei confronti del creditore che agisce, senza intaccarne la validità inter partes.A conferma di ciò, la giurisprudenza ha chiarito che l’azione revocatoria non rientra tra le materie elencate dall’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, che prevede il previo esperimento del procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda. In particolare, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza della Sez. II del 23 settembre 2021, n. 25855, ha sottolineato che la revocatoria si distingue dalle controversie soggette a mediazione obbligatoria proprio perché non incide sui diritti reali oggetto dell’atto dispositivo, ma ne limita esclusivamente gli effetti nei confronti del creditore.
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