Scarica sentenza Corte Appello Palermo 21 11 2023
Il mancato esperimento della mediazione in primo grado, se non eccepita nei termini, non comporta l’obbligo a carico del giudice di appello di disporla
Il giudice dell’appello può disporre la mediazione, se la parte non ha eccepito nei termini il mancato esperimento
Qualora l’improcedibilità della domanda giudiziale non sia stata né eccepita né rilevata d’ufficio nei termini previsti dalla legge nell’ambito del giudizio di primo grado, nel giudizio di appello il giudice ha la facoltà, non l’obbligo, di disporla. Tale facoltà non viene influenzata neppure dalla materia oggetto della controversia, per cui il giudice non è obbligato a disporre la mediazione neppure se la lite riguarda una delle materie per le quali l’articolo 5 del decreto legislativo n. 28/2010 impone la mediazione quale condizione di procedibilità della domanda. In sede di gravame pertanto l’esperimento della mediazione quale condizione di procedibilità della domanda ha valore solo quando è il giudice a disporla in via discrezionale, come previsto dall’articolo 5, comma 2 del Decreto legislativo n. 28 del 2010. Lo ha sancito la Corte di Appello di Palermo, Sezione II civile, nella sentenza del 21 novembre 2023, n. 1972.
Domanda improcedibile se l’opposta non avvia la mediazione
Una S.p.a, titolare di un credito, ottiene un decreto ingiuntivo per far valere il proprio diritto, ma il debitore si oppone. Si apre così un giudizio a cognizione piena, che si conclude con la conferma del decreto ingiuntivo in favore della società creditrice.
La decisione viene appellata dal debitore soccombente, che nel quarto motivo di impugnazione deduce l’improcedibilità della domanda dovuta al mancato esperimento del procedimento di mediazione. La controversia infatti riguarda una materia per la quale la legge impone alla parte opposta l’onere di avviare la procedura di mediazione, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 28/2010.
In appello il giudice può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato
La Corte di Appello competente si pronuncia in via preliminare sulla questione rituale relativa all’improcedibilità della domanda sollevata da parte opponente, dichiarandola infondata.
L’Autorità giudiziaria ricorda infatti che in tema di mediazione obbligatoria contemplata dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 28/2010, è vero che il suo esperimento è condizione di procedibilità della domanda, l’improcedibilità tuttavia deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilavata d’ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Qualora tale circostanza non si realizzi nel termine indicato il giudice d’appello è libero di disporre o meno la mediazione, ma non ne è obbligato, neppure nelle materie che per legge richiedono il preventivo esperimento obbligatorio della procedura. In grado di appello la mediazione rappresenta condizione di procedibilità della domanda infatti solamente quando è il giudice a disporla a sua discrezione.
Nel caso di specie la Corte di appello non ritiene che la mediazione debba essere avviata per diverse ragioni. La prima ha a che vedere con l’economia processuale, visto e considerato che la causa è matura per la decisione a causa dell’infondatezza dell’impugnazione presentata. La seconda invece riguarda la mancata eccezione relativa all’esperimento della mediazione a carico della società opposta, che l’appellante avrebbe dovuto sollevare a pena di decadenza entro i termini previsti dalla legge.
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