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La mancata attivazione della mediazione nel termine assegnato dal giudice determina l’improcedibilità della domanda giudiziale

Mancata attivazione mediazione nei termini
La mancata attivazione del procedimento di mediazione nel termine assegnato dal giudice in corso di giudizio, ove non sia tempestivamente addotto un giustificato motivo di impedimento o formulata una richiesta di proroga, comporta l’improcedibilità della domanda giudiziale. Il principio consolidato è stato ribadito dal tribunale di Enna nella sentenza n. 32/2025.

La vicenda
Nella vicenda, un ex amministratore citava in giudizio il condominio avverso la delibera dell’assemblea, a suo dire viziata in ordine al procedimento di convocazione e alla valida formazione della volontà assembleare, con cui veniva illegittimamente revocato. Impugnava anche la successiva delibera con cui il condominio nominava un altro amministratore, con conferimento anche dell’incarico di revisore dei conti. Con comparsa di costituzione e risposta, i condomini convenuti eccepivano preliminarmente l’improcedibilità della domanda per omesso esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 71 quater disp. att. c.c. Il giudice, rilevato il mancato esperimento della procedura di mediazione, ai sensi dell’art. 71 quater citato e dell’art. 5, co. 1, del D.Lgs. n. 28/2010, assegnava, quindi, all’attore termine di giorni 15 per presentare la domanda di mediazione obbligatoria, rinviando per la verifica dell’avveramento della condizione di procedibilità ad udienza successiva. I convenuti, con note di trattazione scritta depositate per la predetta udienza, rappresentavano li mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, insistendo per la dichiarazione di improcedibilità della proposta azione con condanna dell’attore “al pagamento delle spese di lite, nonché ai danni per lite temeraria, per aver costretto i convenuti a resistere ad un giudizio privo di ogni fondamento”.

Diritti condominiali e mediazione obbligatoria
Il giudice ricorda preliminarmente che “la domanda attrice verte in materia di diritti condominiali e, quindi, soggiace all’onere di previo esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5 comma 1 del D.Lgs. n. 28/2010”. Dunque, l’attore avrebbe dovuto promuovere, per come altresì onerato dal giudice, li procedimento di mediazione che, invece, non risulta essere stato esperito nel termine di 15 giorni all’uopo assegnato, né successivamente. I convenuti tempestivamente costituiti hanno insistito nell’eccepito difetto della condizione di procedibilità della domanda. Per cui decide il tribunale, “la mancata proposizione del procedimento di mediazione nel termine assegnato, in difetto di qualunque deduzione e prova dell’esistenza di un giustificato motivo di impedimento e/o richiesta di proroga in data anteriore ala relativa scadenza, non può che comportare il mancato avveramento della condizione di procedibilità espressamente prevista dal richiamato art. 5 comma 1bis del D.Lgs. n. 28/2010, ratione temporis vigente, per cui va dichiarata ‘improcedibilità della domanda, con definizione in rito del processo”.

Abuso del processo
Inoltre, secondo il giudicante, sussistono i presupposti per la condanna ai sensi dell’art. 96, comma 3 c.p.c. In proposito, la più recente giurisprudenza ha affermato che “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d’ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta – con finalità deflative del contenzioso – alla repressione dell’abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di ‘abuso del processo’, quale l’aver agito o resistito pretestuosamente” (Cass. civ. n. 27623/2017). Con la riforma dell’art. 96 c.p.c. ad opera della legge 69/2009, invero, “il Legislatore ha voluto sanzionare l’abuso dello strumento processuale per bilanciare il diritto di qualsiasi soggetto ad accedere alla giustizia per la tutela dei propri diritti (ex art. 24 Cost. e 6 CEDU) con la ragionevole durata del processo (art. 1 Cost.) e l’economia processuale, atteso che agire o resistere in processo in maniera pretestuosa, senza validi motivi e con scopi meramente dilatori comporta un aggravio per l’intero sistema giurisdizionale”.

La decisione
Nel caso di specie, l’attore, dopo l’iscrizione a ruolo, non ha più compiuto alcun atto del processo, non ha presenziato ad alcuna udienza, non ha promosso il procedimento obbligatorio di mediazione, avendo, peraltro, introdotto parallelo giudizio analogamente dichiarato improcedibile. Per cui, il giudice lo condanna a pagare la somma di 500 euro, oltre alle spese processuali, e dichiara l’improcedibilità della domanda.

Leggi anche Mediazione: il termine che conta è l’udienza di rinvio

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Rosario Vacirca

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Mancata attivazione mediazione nei termini, domanda improcedibile

La sentenza n. 32/2025 del Tribunale di Enna ribadisce che la mancata attivazione della mediazione obbligatoria, nei termini assegnati dal giudice e in assenza di giustificato impedimento o proroga, comporta l'improcedibilità della domanda giudiziale. Nel caso di un ex amministratore che impugnava delibere condominiali senza esperire tale procedura, il giudice ha dichiarato l'improcedibilità dell'azione, condannando l'attore anche ex art. 96 c.p.c. per abuso del processo e condotta pretestuosa.

Data sentenza: 11/02/2025
Curia: Tribunale di Enna
Giudice: Rosario Vacirca
Argomento/i: Attivazione mediazione
Materia/e: Domanda improcedibile

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
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Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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