N. R.G. 9378/2011

 

 

TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Terza sezione CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9378/2011

 

Udienza del 22 maggio ·2012, innanzi al Giudice dott. ROBERTO MONTEVERDE, sono comparsi:

 

Per C…….. L………. SPA l’avv. D. S.

 

Per D. C. C. M. avv. R. insiste nella propria eccezione preliminare relativa alla necessaria sottoposizione della controversia alla mediazione prevista da D.Lgs. 28/2010.

 

Sono altresì presenti ai fini della pratica forense i dott.ri xxxxxxxxx

 

Le parti a questo punto discutono la causa.

 

Il Giudice

Ritenuto che il procedimento sommario di cognizione previsto dall’art. 702 bis e 702 ter c.p.c., pur non delineando una procedura d’urgenza o cautelare, nondimeno prevede un procedimento ove viene massimizzata la velocità della trattazione e della decisione della controversia, con evidente premialità per il ricorrente che riesca a manifestare con forte evidenza le ragioni che militano a favore del proprio diritto. Ciò è reso del tutto evidente dalla stessa previsione di cui al 5° comma dell’art. 702 ter c.p.c. a mente del quale “… alla prima udienza il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all’oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all’accoglimento o al rigetto delle domande”. Una tale disposizione, che consente evidentemente il rinvio della prima udienza per lo sviluppo di incombenti necessari, esclude all’evidenza una trattazione frammentata o eccessivamente protratta e invita le parti ed il giudice ad un confronto processuale concentrato e risolutivo in un medesimo contesto spazio temporale, virtualmente incompatibile con la previsione di concessione di termini per l’esperimento di attività ulteriori e diverse da quelle strettamente tenute in considerazione dalla norma citata e dallo stessi scopo della sua introduzione: svolgere processi semplici, dove le ragioni siano chiare e intellegibili fin dai primi momenti e battute processuali, in brevissimo tempo.

D’altra parte, onde evitare un’interpretazione sostanzialmente abrogans delle disposizione in discorso e invece pervenire all’armonizzazione del processo sommario di cognizione con le previsioni di cui al D. Lgs. 28/2010, occorre rilevare che l’art. 5, comma 4 del decreto sulla mediazione prevede: “I commi 1 e 2 non si applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”. Il Tribunale, al riguardo ritiene che tale disposizione ben possa essere analogicamente applicata al caso del processo sommario di cognizione per l’ipotesi in cui, non potendosi procedere nelle forme previste dagli artt. 702 bis e ss. C.p.c. per la complessità istruttoria o contenutistica della controversia, sia necessario convertire il processo nel rito ordinario di cognizione, nel qual caso, evidentemente, dovrà procedersi secondo quanto previsto dal primo comma dell’art. 5 D. Lgs. 28/2010.

Nel merito, foro competente è senza dubbio il tribunale di Firenze, non potendo il resistente considerarsi consumatore.

Parte ricorrente ha dato prova del rapporto negoziale e del proprio adempimento, mentre il resistente non ha dato prova e nemmeno eccepito la sussistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi.

Sussiste l’inadempimento del resistente e la domanda deve essere accolta.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Visti gli artt. 702 bis e ss. C.p.c.

DICHIARA

Accertata la risoluzione del contratto di leasing immobiliare inter partes.

CONDANNA

C. M.D. C. all’immediata restituzione a C. L. SPA dell’immobile di cui domanda, libero da persone e da cose.

CONDANNA

C. M. D. C. al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 3.500,00 di cui e 125,00 per spese e € 1.000,00 per diritti , € 2.000,00 per onorari ed € 375,00 per spese generali, oltre IVA e CAP come per legge.

 

Il Giudice

Dott. ROBERTO MONTEVERDE

Roberto Monteverde

Numero delle sentenze presenti nella banca dati: 1054

La mediazione obbligatoria è esclusa per le cause con procedimento sommario di cognizione a meno che si debba procedere ad un’istruzione non sommaria che imponga la conversione del processo nel rito ordinario di cognizione.

Nel verbale d'udienza del 22 maggio 2012, il Tribunale di Firenze respinge l'eccezione di mediazione obbligatoria, ritenendo che la velocità del processo sommario di cognizione (art. 702 bis c.p.c.) sia incompatibile con tale iter, salvo eventuale conversione in rito ordinario. Accertata la competenza territoriale e l'inadempimento del resistente, il Giudice dichiara risolto il contratto di leasing immobiliare, condannando la controparte alla restituzione dell'immobile e al pagamento delle spese processuali.

Data sentenza: 22/05/2012
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Giudice: Roberto Monteverde
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Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
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Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
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