Scarica Sentenza Tribunale di Pavia N.178-2025
La domanda di mediazione interrompe la prescrizione e impedisce la decadenza, per questo effetto basta il deposito
Deposito domanda mediazione: interruzione di prescrizione e decadenza
Il deposito della domanda presso l’organismo di mediazione rappresenta un atto sufficiente e idoneo a interrompere la prescrizione e impedire la decadenza. Questo in sintesi il principio affermato dal Tribunale di Pavia, con la sentenza n. 178/2025.
Controversia condominiale e mediazione
Tra una condomina e un Condominio, rappresentato dall’amministratore in carica, sorge una controversia relativamente a una delibera assembleare con cui è stato approvato il bilancio e il conseguente riparto delle spese. Il Condominio nella comparsa di costituzione e risposta contesta l’avveramento della condizione di procedibilità della mediazione, a suo dire assolta “apparentemente”. Fa presente inoltre che la parte attrice sarebbe decaduta perché la domanda di mediazione depositata presso l’organismo doveva essergli comunicata entro il termine di 30 giorni, ossia entro il 16.06.2024, nel rispetto dell’art. 1337 c.c, mentre la comunicazione è avvenuta con diversi giorni di ritardo ossia il 21.06.2024.
Interruzione prescrizione e decadenza: basta il deposito della domanda
Il Tribunale ritiene però infondata l’eccezione sollevata dal Condominio relativo alla ricezione della domanda di mediazione oltre il termine di 30 giorni. Il Tribunale, a sostegno della sua motivazione, richiama prima di tutto il contenuto dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 2872010 ai sensi del quale: “All’atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell’organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, che deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti. La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l’orario dell’incontro, le modalità di svolgimento della procedura, la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell’organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l’organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari. 2. Dal momento in cui la comunicazione di cui al comma 1 perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta. La parte può a tal fine comunicare all’altra parte la domanda di mediazione già presentata all’organismo di mediazione, fermo l’obbligo dell’organismo di procedere ai sensi del comma 1.” Il Tribunale fa quindi presente che un certo indirizzo di merito ritiene insufficiente il deposito della domanda per interrompere la prescrizione essendo necessario che l’organismo comunichi alla parte la data dell’incontro di mediazione, come rilevato tra l’altro dal convenuto nel giudizio di specie. L’autorità giudicante però dichiara di voler aderire a un altro indirizzo giurisprudenziale (Corte appello Brescia n. 1337/2018; Trib. Brindisi n. 260/2022; Tribunale Busto Arsizio n. 244/2022; Trib. Savona n. 1091/ 2018) perché:
- più aderente all’articolo 8 della Direttiva Europea 2008/52, il quale dispone che: “Gli stati membri provvedano affinché alle parti che scelgono la mediazione nel tentativo di dirimere una controversia non sia successivamente impedito di avviare un procedimento giudiziario o di arbitrato in relazione a tale controversia per il fatto che durante il procedimento di mediazione siano scaduti termini di prescrizione o decadenza”;
- le attività successive al deposito della domanda, che si completano con la comunicazione alla controparte delle informazioni relative alla mediazione “non sono nella disponibilità del ricorrente” in quanto estranee rispetto al deposito dell’istanza di mediazione, che è l’unico atto con cui il soggetto legittimato può e deve manifestare la cessazione della sua inerzia.
In adesione a questo orientamento il Tribunale ritiene quindi non maturata la decadenza dell’impugnazione. Nel caso di specie infatti la domanda di mediazione è stata presentata il 12 giugno 2024, ossia entro i 30 giorni decorrenti dalla approvazione della delibera del 17 maggio 2024. Non solo, il Condominio, dopo la convocazione, ha preso parte alla mediazione senza apporre nulla, tra l’altro, in relazione ai termini di decadenza o di prescrizione. Il Condominio già in fase stragiudiziale avrebbe dovuto eccepire la decadenza e quindi la mancata realizzazione di una causa di procedibilità, ma nulla di questo è emerso.
Leggi la nota a sentenza che sostiene la tesi avversa: “Mediazione: interruzione decadenza e prescrizione solo con la comunicazione dell’istanza.”