Il Tribunale di Pordenone, nella persona del dott. Leanza, ha ribadito il principio consolidato secondo il quale alla procedura di mediazione devono essere presenti necessariamente le Parti. Difatti,  la sola presenza degli avvocati non è elemento sufficiente a ritenere effettivamente esperita la mediazione e, pertanto, la domanda deve essere dichiarata improcedibile.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PORDENONE
Sezione Civile

in persona del Giudice dr. Piero Leanza ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Art. 281 sexies c.p.c.
nelle causa civile iscritta al n
tra
N. E.
e
C. C.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l’attore adiva questo Tribunale chiedendo -per i motivi indicati in citazione e qui da intendersi richiamati – dichiararsi in suo favore l’intervenuta usucapione dei beni immobili specificamente descritti in citazione.
Si costituiva in giudizio il convenuto, eccependo preliminarmente la carenza della condizione di procedibilità della domanda giudiziale nonché la nullità dell’atto di citazione e, nel merito, l’infondatezza delle domande attoree, chiedendone il rigetto.
Concessi i termini di legge e depositate memorie autorizzate ex art. 183 6° comma c.p.c., in seguito al mutamento del giudice persona fisica e della assegnazione del procedimento a questo giudice, la causa veniva fissata per la discussione orale sulla questione preliminare di improcedibilità.
Va sul punto osservato che in sede di mediazione obbligatoria, azionata su impulso del Tribunale adito, la parte attrice, signor E. N., non si è presentata personalmente, ma ha delegato a comparire il sig. C. N. (v. copia verbale di mediazione del 25.7.2014).
Ritiene questo giudice che la mediazione richieda necessariamente la presenza delle parti coinvolte nel giudizio di persona e non a mezzo delegati (siano essi i difensori o altri soggetti).
La ratio e finalità della mediazione è invero quella di attivare la comunicazione tra i litiganti al fine di renderli in grado di verificare la possibilità di una soluzione concordata della controversia, il che implica necessariamente una interazione immediata tra le parti di fronte al mediatore (cfr., per l’affermazione di tale principio, ex multis: Trib. Firenze ord. 19.3.2014; Trib. Vasto sent. 9.3.2015; Trib. Pavia sent. 20.1.2017).
È, in altre parole, indispensabile un contatto diretto tra il mediatore e le persone parti del conflitto, che potranno esaminare, con la mediazione di un soggetto terzo, i punti e le questioni controverse, meditarle e quindi giungere alla determinazione di una composizione bonaria della lite. Il ‘filtro’ di un soggetto delegato rischia quindi di inficiare tale processo.
Deve pertanto ritenersi che, sia per la mediazione obbligatoria da svolgersi prima del giudizio ex art. 5, comma 1 bis, D. Lgs. n. 28/2010, che per la mediazione demandata dal giudice, ex art. 5, comma 2, è necessario – ai fini del rispetto della condizione di procedibilità della domanda – che le parti compaiano davanti al mediatore personalmente (assistite dai propri difensori, come previsto dal successivo art. 8). Graverà sul mediatore, sul quale incombe l’onere di verifica e di garanzia della puntuale osservanza della procedura, adottare ogni opportuno provvedimento, ad esempio disponendo un rinvio del primo incontro e sollecitando la comparizione personale della parte eventualmente assente (per un’applicazione dei suddetti principi sul punto cfr. Trib. Vasto, sent. 9.3.2015, cit.).
Conseguenza di ciò è che l’assenza personale di una delle parti comporta l’inesistenza della procedura di mediazione così come prevista dal d. lgs 28/2010 e, quindi, l’improcedibilità della domanda.
Non si ritiene che l’eventuale previsione in regolamenti interni degli organismi di mediazione della possibilità delle parti di presenziare a mezzo delegati possa suggerire una diversa interpretazione.
Non può inoltre nella specie ovviarsi alle irregolarità sopra indicate disponendo ai sensi dell’art. 5, comma 1 -bis, D. Lgs. n. 28/2010, che impone al giudice l’obbligo di assegnare alle parti il termine per la presentazione della domanda di mediazione e di fissare la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’art. 6, applicandosi tale disposizione solo nel caso in cui la mediazione sia già iniziata ma non ancora conclusa, oppure al caso in cui essa non sia stata esperita, e non anche alla diversa ipotesi in cui la mediazione è stata definita, ma in violazione delle prescrizioni che regolano il suo corretto espletamento (cfr. Trib. Vasto, sent. 9.3.2015, cit.).
Per quanto sopra, va deciso come in dispositivo.
La novità della questione, l’assenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità sul punto e la natura processuale della pronuncia di rigetto della domanda, costituiscono motivi che giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
Così deciso in Pordenone, il 10/03/2017.
Il Giudice
Dott. Piero Leanza

Piero Leanza

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Mediazione senza le parti: domanda improcedibile

Il Tribunale di Pordenone ha dichiarato l'improcedibilità di una domanda giudiziale poiché la parte attrice non aveva partecipato personalmente alla mediazione obbligatoria, avvalendosi di un delegato. Il giudice ha ribadito che la presenza fisica delle parti è un requisito essenziale e insostituibile, poiché la ratio della mediazione risiede nell'interazione diretta tra i litiganti per raggiungere una soluzione bonaria. La sola presenza dei difensori o di delegati non soddisfa tale condizione di procedibilità.

Data sentenza: 10/03/2017
Curia: Tribunale di Pordenone
Giudice: Piero Leanza
Argomento/i: Avvio procedura di mediazione +2
Materia/e: Diritti reali +1

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Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

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Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
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Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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