Scarica Sentenza Corte d’Appello di Firenze 31 08 2023
La Corte d’Appello di Firenze rimarca che la partecipazione in mediazione è una condotta doverosa perché il tentativo di conciliazione deve essere effettivo
Partecipazione in mediazione condotta doverosa
La partecipazione all’incontro di mediazione è una condotta assolutamente doverosa dovendo il tentativo di conciliazione essere effettivo. È quanto ha sottolineato la Corte d’Appello di Firenze con la sentenza n. 1771/2023, decidendo una opposizione a decreto ingiuntivo, in cui l’opponente aveva eccepito, tra l’altro, l’improcedibilità della domanda per omesso esperimento delal procedura di mediazione.
Assenza ingiustificata in mediazione
Per la Corte d’appello, la critica contenuta nel gravame è fondata.
“La mancata partecipazione della parte onerata comporta l’improcedibilità della domanda se la stessa parte pur avendo attivato il procedimento di mediazione, non sappia se la parte invitata comparirà o meno – premette infatti il giudice – mentre l’art. 8 comma 4 bis D. L.vo n. 28/2010, che prevede che il giudice possa desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, dalla mancata partecipazione al procedimento di mediazione non può che essere riferito soltanto al contegno della parte invitata, la quale se si sia costituita in giudizio, dovrà essere condannata al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”.
Pertanto, il fatto che dall’assenza ingiustificata al procedimento di mediazione ai sensi dell’art. 8 comma 4 bis D. L.vo n. 28/2010, il giudice possa desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, c.p.c. “trova fondamento in una norma generale che deve lasciare spazio a quella speciale, quando l’esperimento effettivo del tentativo di mediazione sia previsto come condizione di procedibilità della domanda giudiziale”.
Inoltre, precisa il giudicante che “la mancata comparizione all’incontro di mediazione è ingiustificata, non solo quando non si comunica alcuna causa di impedimento, ma anche quando la parte non si presenta, avendo comunicato preventivamente, come nel caso di specie, la propria assenza, sulla base della presunta inutilità del tentativo di conciliazione, posto che la partecipazione all’incontro di mediazione è una condotta assolutamente doverosa, dovendo il tentativo di mediazione essere effettivo, il che può avvenire solo con un confronto effettivo tra i partecipanti. Pertanto, l’assenza è giustificata solo se sussiste un reale motivo impeditivo, permanente e non temporaneo”.
Nel caso di specie, tuttavia, resta da accertare se la mancata partecipazione all’incontro del procedimento di mediazione attivato possa costituire effettivamente condizione di procedibilità dell’opposizione a D.I. e, per il giudice, “l’accertamento non può che essere negativo”.
Ripercorrendo anche la giurisprudenza di legittimità in materia, infatti, la Corte riporta il principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite secondo cui, nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, “i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.
La decisione
Nella fattispecie, l’opponente ha provveduto ad attivare il tentativo di mediazione, il cui onere avrebbe dovuto, in realtà, essere posto a carico del creditore opposto. In secondo luogo, sebbene la mediazione non possa dirsi esperita nel rispetto di quanto sancito dall’art. 5, comma 2 bis, D. Lgs. 28/2010, il mediatore, nel caso di specie, ha comunque, formato un verbale di conclusione del procedimento di mediazione per mancata partecipazione di tutte le parti, che, come tale, non può essere ignorato.
Evidentemente la condotta delle parti e, in primis, quella di colui che aveva preventivamente comunicato – nonostante l’avvenuta attivazione del procedimento di mediazione – che non vi avrebbe presenziato, ha indotto il mediatore a ritenere superflua la presenza di quest’ultimo e, per questo, a ritenere concluso il procedimento incardinato innanzi a lui, sin dal primo incontro. Pertanto, poiché da un lato, anche laddove l’opponente fosse comparso l’accordo non sarebbe stato con alta verosimiglianza, comunque conseguito e dall’altro, l’onere di attivare il procedimento di mediazione avrebbe dovuto essere posto a carico della creditrice opposta, la Corte ritiene che parte opposta non possa subire, le conseguenze negative della propria mancata presenza al primo incontro del procedimento di mediazione e cioè alla sanzione della improcedibilità della propria domanda monitoria. In conclusione, la Corte riforma la sentenza impugnata revocando la declaratoria di improcedibilità della domanda e respinge l’opposizione, per l’effetto confermando il decreto ingiuntivo opposto.
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