Scarica Sentenza Corte d’Appello di Firenze 31 08 2023

La Corte d’Appello di Firenze rimarca che la partecipazione in mediazione è una condotta doverosa perché il tentativo di conciliazione deve essere effettivo

Partecipazione in mediazione condotta doverosa

La partecipazione all’incontro di mediazione è una condotta assolutamente doverosa dovendo il tentativo di conciliazione essere effettivo. È quanto ha sottolineato la Corte d’Appello di Firenze con la sentenza n. 1771/2023, decidendo una opposizione a decreto ingiuntivo, in cui l’opponente aveva eccepito, tra l’altro, l’improcedibilità della domanda per omesso esperimento delal procedura di mediazione.

Assenza ingiustificata in mediazione

Per la Corte d’appello, la critica contenuta nel gravame è fondata.

“La mancata partecipazione della parte onerata comporta l’improcedibilità della domanda se la stessa parte pur avendo attivato il procedimento di mediazione, non sappia se la parte invitata comparirà o meno – premette infatti il giudice –  mentre l’art. 8 comma 4 bis D. L.vo n. 28/2010, che prevede che il giudice possa desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, dalla mancata partecipazione al procedimento di mediazione non può che essere riferito soltanto al contegno della parte invitata, la quale se si sia costituita in giudizio, dovrà essere condannata al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”.

Pertanto, il fatto che dall’assenza ingiustificata al procedimento di mediazione ai sensi dell’art. 8 comma 4 bis D. L.vo n. 28/2010, il giudice possa desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, c.p.c. “trova fondamento in una norma generale che deve lasciare spazio a quella speciale, quando l’esperimento effettivo del tentativo di mediazione sia previsto come condizione di procedibilità della domanda giudiziale”.  

Inoltre, precisa il giudicante che “la mancata comparizione all’incontro di mediazione è ingiustificata, non solo quando non si comunica alcuna causa di impedimento, ma anche quando la parte non si presenta, avendo comunicato preventivamente, come nel caso di specie, la propria assenza, sulla base della presunta inutilità del tentativo di conciliazione, posto che la partecipazione all’incontro di mediazione è una condotta assolutamente doverosa, dovendo il tentativo di mediazione essere effettivo, il che può avvenire solo con un confronto effettivo tra i partecipanti. Pertanto, l’assenza è giustificata solo se sussiste un reale motivo impeditivo, permanente e non temporaneo”.

Nel caso di specie, tuttavia, resta da accertare se la mancata partecipazione all’incontro del procedimento di mediazione attivato possa costituire effettivamente condizione di procedibilità dell’opposizione a D.I. e, per il giudice, “l’accertamento non può che essere negativo”.

Ripercorrendo anche la giurisprudenza di legittimità in materia, infatti, la Corte riporta il principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite secondo cui, nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, “i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.  

 La decisione

Nella fattispecie, l’opponente ha provveduto ad attivare il tentativo di mediazione, il cui onere avrebbe dovuto, in realtà, essere posto a carico del creditore opposto. In secondo luogo, sebbene la mediazione non possa dirsi esperita nel rispetto di quanto sancito dall’art. 5, comma 2 bis, D. Lgs. 28/2010, il mediatore, nel caso di specie, ha comunque, formato un verbale di conclusione del procedimento di mediazione per mancata partecipazione di tutte le parti, che, come tale, non può essere ignorato.

Evidentemente la condotta delle parti e, in primis, quella di colui che aveva preventivamente comunicato – nonostante l’avvenuta attivazione del procedimento di mediazione – che non vi avrebbe presenziato, ha indotto il mediatore a ritenere superflua la presenza di quest’ultimo e, per questo, a ritenere concluso il procedimento incardinato innanzi a lui, sin dal primo incontro. Pertanto, poiché da un lato, anche laddove l’opponente fosse comparso l’accordo non sarebbe stato con alta verosimiglianza, comunque conseguito e dall’altro, l’onere di attivare il procedimento di mediazione avrebbe dovuto essere posto a carico della creditrice opposta, la Corte ritiene che parte opposta non possa subire, le conseguenze negative della propria mancata presenza al primo incontro del procedimento di mediazione e cioè alla sanzione della improcedibilità della propria domanda monitoria. In conclusione, la Corte riforma la sentenza impugnata revocando la declaratoria di improcedibilità della domanda e respinge l’opposizione, per l’effetto confermando il decreto ingiuntivo opposto.

Leggi anche Opposizione a decreto ingiuntivo e mediazione obbligatoria post riforma.

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Pazzaglia Gabriele

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Mediazione: la partecipazione è condotta doverosa

La Corte d'Appello di Firenze (sent. 1771/2023) ribadisce che la partecipazione alla mediazione è un dovere per garantire l'effettività della conciliazione, considerandola ingiustificata l'assenza basata sulla presunta inutilità del tentativo. Tuttavia, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di promuovere la procedura spetta alla parte opposta. Per tali motivi, la Corte ha revocato l'improcedibilità della domanda, confermando il decreto ingiuntivo poiché l'onere della mediazione non gravava sull'opponente.

Data sentenza: 31/08/2023
Curia: Corte d'Appello di Firenze
Giudice: Monti Edoardo Enrico Alessandro +2
Argomento/i: Mancata partecipazione

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Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
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Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
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Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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