Scarica sentenza Tribunale Napoli 2024
Ai fini della conciliazione agraria la domanda deve intendersi in senso onnicomprensivo, vale cioè anche la domanda riconvenzionale
Tentativo di conciliazione agraria: domanda onnicomprensiva
In una controversia avente a oggetto la materia dei contratti agrari, la domanda sulla quale deve essere esperito iltentativo di conciliazione deve essere “onnicomprensiva”, essa deve essere cioè finalizzata al riconoscimento di un diritto o alla tutela di un bene della vita, che scaturisce da un contratto agrario. Non rileva a tal fine che la domanda sia stata presentata nella forma ordinaria o semplificata o che la domanda sia quella proposta in via principale o in via riconvenzionale. Lo ha affermato il Tribunale di Napoli nella sentenza n. 775/2024.
Contratti agrari e tentativo di conciliazione
Una signora chiede un decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento di diversi canoni di locazione arretrati. Controparte si oppone al decreto ingiuntivo eccependo in rito il mancato esperimento della procedura di conciliazione prevista dall’articolo 5 della legge n. 203/1982, che contiene le norme sui contratti agrari. Nel merito invece l’opponente fa valere la nullità del contratto di affitto, perché stipulato senza l’assistenza delle associazioni sindacali, la nullità di alcune clausole contrattuali perché contenenti regole sulla durata del contratto e sull’aumento del canone di locazione contrarie alla legge e infine l’illegittimità dell’importo dei canoni a causa del mancato godimento del fabbricato rurale. La stessa avanza poi una domanda riconvenzionale finalizzata principalmente all’applicazione del canone legale e alla compensazione di quanto richiesto da controparte con le somme già versate.
Tentativo di conciliazione: domanda contratti agrari onnicomprensiva
Il giudice in rito dichiara la domanda di parte attrice proponibile perché è stata rispettata la procedura di conciliazione prevista dall’articolo 5 della legge n. 203/1982. Parte attrice ha infatti contestato all’affittuario opponente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento il mancato pagamento dei canoni, formalità a cui è seguito il tentativo di conciliazione, conclusosi con esito negativo.
Per il Tribunale sono invece improponibili le domande riconvenzionali avanzate dall’opponente perché non sono state precedute dal tentativo di conciliazione.
Il Tribunale ricorda infatti che con il provvedimento n. 33379/2022 la Corte di Cassazione ha chiarito che quando la controversia riguarda la materia dei contratti agrari, il tentativo di conciliazione riguarda la domanda da intendere nel senso onnicomprensivo del termine, ossia di domanda finalizzata a ottenere il riconoscimento di un diritto o la tutela di un bene della vita che scaturisce da un contratto agrario. Non rileva a tal fine che sia stata attivata la procedura ordinaria o semplificata o se la domanda sia stata proposta in via principale o riconvenzionale.
Vero tuttavia che l’improponibilità delle domande riconvenzionali non è di ostacolo alla valutazione delle circostanze che sono state addotte come eccezioni di inadempimento, tanto è vero che il giudizio è proseguito e che il Tribunale si è pronunciato sulla domanda principale, che il giudice ha accolto solo in parte.
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