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La mediazione prevale sulla negoziazione assistita quando si è in presenza di un potenziale cumulo per la risoluzione stragiudiziale nella stessa materia

Mediazione alternativa alla negoziazione e procedibilità della domanda

Qualora una controversia risulti soggetta sia alla negoziazione assistita che alla mediazione, l’esperimento di questa seconda procedura conciliativa assolve la condizione di procedibilità della domanda. Lo ha chiarito il Tribunale di Prato, nella sentenza n. 343 del 29 aprile 2024.

Successione ereditaria e comunione: mediazione e negoziazione

In una controversia in materia successoria finalizzata allo scioglimento di una comunione ereditaria, parte convenuta chiede che la domanda attorea venga dichiarata improcedibile a causa dell’omesso esperimento della negoziazione assistita. Esperito negativamente il tentativo di mediazione durante il procedimento giudiziale il giudice dichiara l’interruzione del processo, che però viene riassunto. Anche in questa sede viene eccepito il difetto di procedibilità della domanda a causa del mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita.

Mediazione: quando c’è il cumulo con la negoziazione assistita prevale

Tralasciando le questioni e le decisioni relative al merito della controversia il giudice rileva che anche nel procedimento riassunto è stata reiterata l’eccezione di improcedibilità della domanda a causa del mancato svolgimento del tentativo di negoziazione assistita.

Il giudice constata però che le domande del procedimento sono state oggetto della procedura di mediazione. Il legislatore con gli articoli 3 comma 1 e 5 del decreto legislativo n. 132/2014 ha previsto l’invito a procedere alla negoziazione assistita nelle controversie relative al pagamento di somme non superiori ai 50.000 euro come obbligatorio “fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall’art. 5, comma 1 bis del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28” e che “restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati.”

Dall’interpretazione di queste disposizioni risulta che il legislatore abbia voluto evitare l’aggravamento procedurale che si sarebbe verificato in caso di imposizione delle due condizioni di procedibilità; ragione per la quale ha dato prevalenza al procedimento di mediazione obbligatoria in presenza di un cumulo potenziale con la negoziazione assistita.

Ne consegue, che tutte le volte in cui una controversia rientri tra quelli indicate dal decreto legislativo n. 132/2014 e contemporaneamente tra quelle elencate nell’articolo 5 comma 1 bis del decreto legislativo n. 28/2010, il soggetto che ha intenzione di agire in giudizio è tenuto a esperire solo la procedura di mediazione perché la negoziazione assistita perde il carattere della obbligatorietà.

Tale interpretazione risiede nella struttura dello stesso procedimento di mediazione, il quale, a differenza della negoziazione assistita, prevede l’intervento di un soggetto terzo, estraneo alle parti e munito del potere di sottoporre ai soggetti coinvolti una proposta di conciliazione.

Questo tipo di procedimento, a differenza della negoziazione assistita, non è totalmente demandato all’autonomia negoziale delle parti, per cui risulta decisamente più efficace.

La stessa Corte Costituzionale nella sentenza n. 97/2019 ha sancito che nella mediazione la figura del mediatore quale soggetto terzo, indipendente e imparziale, è fondamentale per l’esito positivo della procedura stragiudiziale. Il compito del mediatore è infatti quello di assistere le parti nell’individuazione degli interessi in conflitto e nella ricerca di un punto di incontro. Nella negoziazione assistita questo compito viene svolto dai difensori delle parti, ma è palese come i due istituti, previsti entrambi con finalità deflattiva, siano in realtà molto diversi. In conclusione per il Tribunale la condizione di procedibilità deve ritenersi soddisfatta, perché il procedimento di mediazione si è svolto con riferimento al procedimento più ampio di divisione ereditaria.

Leggi anche: “Per il Tribunale di Roma la procedura di mediazione prevale sulla negoziazione assistita.”

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Paola Compagna

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Mediazione al posto della negoziazione: domanda procedibile

Il Tribunale di Prato, con la sentenza n. 343/2024, ha stabilito che, in caso di cumulo tra mediazione e negoziazione assistita per la stessa materia, la prima prevale come condizione di procedibilità della domanda. Tale orientamento mira a evitare aggravi procedurali, riconoscendo alla mediazione una maggiore efficacia grazie all'intervento di un terzo imparziale. Di conseguenza, l'esperimento della mediazione assolve l'obbligo stragiudiziale, rendendo non necessaria la negoziazione assistita.

Data sentenza: 27/04/2024
Curia: Tribunale di Prato
Giudice: Paola Compagna

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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