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La mediazione prevale sulla negoziazione assistita quando si è in presenza di un potenziale cumulo per la risoluzione stragiudiziale nella stessa materia
Mediazione alternativa alla negoziazione e procedibilità della domanda
Qualora una controversia risulti soggetta sia alla negoziazione assistita che alla mediazione, l’esperimento di questa seconda procedura conciliativa assolve la condizione di procedibilità della domanda. Lo ha chiarito il Tribunale di Prato, nella sentenza n. 343 del 29 aprile 2024.
Successione ereditaria e comunione: mediazione e negoziazione
In una controversia in materia successoria finalizzata allo scioglimento di una comunione ereditaria, parte convenuta chiede che la domanda attorea venga dichiarata improcedibile a causa dell’omesso esperimento della negoziazione assistita. Esperito negativamente il tentativo di mediazione durante il procedimento giudiziale il giudice dichiara l’interruzione del processo, che però viene riassunto. Anche in questa sede viene eccepito il difetto di procedibilità della domanda a causa del mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita.
Mediazione: quando c’è il cumulo con la negoziazione assistita prevale
Tralasciando le questioni e le decisioni relative al merito della controversia il giudice rileva che anche nel procedimento riassunto è stata reiterata l’eccezione di improcedibilità della domanda a causa del mancato svolgimento del tentativo di negoziazione assistita.
Il giudice constata però che le domande del procedimento sono state oggetto della procedura di mediazione. Il legislatore con gli articoli 3 comma 1 e 5 del decreto legislativo n. 132/2014 ha previsto l’invito a procedere alla negoziazione assistita nelle controversie relative al pagamento di somme non superiori ai 50.000 euro come obbligatorio “fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall’art. 5, comma 1 bis del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28” e che “restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati.”
Dall’interpretazione di queste disposizioni risulta che il legislatore abbia voluto evitare l’aggravamento procedurale che si sarebbe verificato in caso di imposizione delle due condizioni di procedibilità; ragione per la quale ha dato prevalenza al procedimento di mediazione obbligatoria in presenza di un cumulo potenziale con la negoziazione assistita.
Ne consegue, che tutte le volte in cui una controversia rientri tra quelli indicate dal decreto legislativo n. 132/2014 e contemporaneamente tra quelle elencate nell’articolo 5 comma 1 bis del decreto legislativo n. 28/2010, il soggetto che ha intenzione di agire in giudizio è tenuto a esperire solo la procedura di mediazione perché la negoziazione assistita perde il carattere della obbligatorietà.
Tale interpretazione risiede nella struttura dello stesso procedimento di mediazione, il quale, a differenza della negoziazione assistita, prevede l’intervento di un soggetto terzo, estraneo alle parti e munito del potere di sottoporre ai soggetti coinvolti una proposta di conciliazione.
Questo tipo di procedimento, a differenza della negoziazione assistita, non è totalmente demandato all’autonomia negoziale delle parti, per cui risulta decisamente più efficace.
La stessa Corte Costituzionale nella sentenza n. 97/2019 ha sancito che nella mediazione la figura del mediatore quale soggetto terzo, indipendente e imparziale, è fondamentale per l’esito positivo della procedura stragiudiziale. Il compito del mediatore è infatti quello di assistere le parti nell’individuazione degli interessi in conflitto e nella ricerca di un punto di incontro. Nella negoziazione assistita questo compito viene svolto dai difensori delle parti, ma è palese come i due istituti, previsti entrambi con finalità deflattiva, siano in realtà molto diversi. In conclusione per il Tribunale la condizione di procedibilità deve ritenersi soddisfatta, perché il procedimento di mediazione si è svolto con riferimento al procedimento più ampio di divisione ereditaria.
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