Scarica Sentenza Tribunale di Catanzaro N.1939-2025
Per la correttezza del tentativo di conciliazione è sufficiente che la domanda contenga i termini essenziali del petitum e della causa petendi
Controversie agrarie: petitum e causa petendi nella domanda di conciliazione
Ai fini della procedibilità della successiva azione giudiziaria in materia agraria, la domanda di conciliazione non richiede una formalizzazione rigida. E’ sufficiente che il proponente esponga in modo sostanziale ed essenziale tanto l’oggetto finale della sua pretesa (petitum) quanto la sua ragione giustificativa (causa petendi). Lo ha chiarito il Tribunale di Catanzaro nella sentenza n. 1939/2025.
Affitto di fondi rustici: azione improponibile per mancata conciliazione
Il 16.01.2009 viene stipulato un contratto di affitto di fondi rustici in deroga per la durata di dieci anni, con scadenza al 31.12.2018. Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza passata in giudicato dichiara scaduto il contratto al 31.12.2018 e ordina il rilascio dei terreni. Il concedente agisce in giudizio per ottenere l’indennità di occupazione sine titulo, ovvero il risarcimento del danno ai sensi dell’art. 1591 c.c. per la continuata detenzione dei fondi da parte dell’affittuario oltre la scadenza contrattuale. La somma richiesta ammonta a € 324.756,42 al 31.08.2024, oltre ai canoni mensili maturandi fino all’effettivo rilascio.
Controparte eccepisce, tra le altre cose, l’improponibilità dell’azione per presunto mancato esperimento (o vizio) del tentativo obbligatorio di conciliazione e la mancata contestazione preventiva dell’inadempimento.
Tentativo obbligatorio di conciliazione per le controversie agrarie
Il Tribunale nella decisione dedica ampio spazio all’esame dell’eccezione di improponibilità relativa al tentativo obbligatorio di conciliazione, statuendo che in materia agraria il tentativo è una condizione di proponibilità della domanda (art. 46 L. n. 203/1982). Questo perchè la controparte ha eccepito l’improponibilità della domanda in quanto l’oggetto del tentativo di conciliazione precedentemente esperito e concluso con verbale negativo, era diverso da quello del ricorso. In particolare, in sede conciliativa, parte attrice aveva richiesto l’importo inferiore di € 296.266,83, mentre in giudizio ha richiesto la maggiore somma di € 324.756,42.
Nella domanda di conciliazione petitum e causa petendi
Il Giudice però ha rigettato l’eccezione, stabilendo che non c’è una divergenza sostanziale tra le due domande. L’autorità giudiziaria ricorda che la funzione del tentativo obbligatorio è quella di prevenire la lite, mettendo le parti in condizione di conoscere i termini essenziali della controversia al fine di raggiunger un accordo bonario. È sufficiente pertanto che le parti conoscano il titolo della pretesa. Nel caso specifico, la richiesta conciliativa era stata inoltrata per il “mancato pagamento dell’indennità di occupazione sine titulo per gli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024.” La causa petendi, ossia il fondamento giuridico-fattuale, è dunque identica: il risarcimento per l’occupazione successiva alla scadenza. L’oggetto della domanda giudiziale inoltre, ossia la condanna al pagamento dell’indennità dalla scadenza fino all’effettivo rilascio, risulta correttamente indicato nella domanda di conciliazione. L’indicazione di un importo finale diverso è dovuta unicamente al fatto che l’istante ha quantificato i canoni maturati e insoluti in base alle diverse date di riferimento temporale (data della conciliazione e data del ricorso giudiziale), chiedendo in entrambi i casi la condanna per i canoni maturandi.
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