Scarica Sentenza Tribunale Mantova N.255-2024
Se la parte convenuta alla mediazione ritiene impossibile un accordo deve comunque pagare la sanzione prevista se non partecipa alla procedura
Mancata partecipazione mediazione: presumere l’impossibilità di un accordo non giustifica
Se una delle parti non partecipa alla mediazione va applicata nei suoi confronti la pena pecuniaria prevista, ossia una somma pari al contributo unificato. Non rileva che la parte invitata alla mediazione dichiari di non avervi preso parte perché ha ritenuto la mediazione del tutto inutile a causa dell’impossibilità di raggiungere un accordo. Lo ha sancito il Tribunale di Mantova nella sentenza n. 255/2024.
Prelevamenti non autorizzati dal conto corrente: banca responsabile per omessi controlli
Un fallimento agisce in giudizio contro un istituto bancario per far accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della controparte e sentirla condannare alla restituzione di 32.500,00 euro a causa di prelevamenti ingenti dal conto corrente rilevati dal curatore fallimentare. Il curatore chiede quindi l’autorizzazione al Giudice delegato di provvedere alla nomina di un avvocato per agire nei confronti dell’istituto bancario. La banca intanto chiede chiarimenti tramite lettera raccomandata e poi invia una seconda raccomandata per chiedere un incontro. Entrambe le missive restano però prive di riscontro.
Mancata partecipazione alla mediazione della banca convenuta
A questo punto il curatore chiede l’autorizzazione al Giudice delegato di procedere alla mediazione. Al primo incontro però nessuno compare. Il curatore manifesta quindi l’interesse e l’intenzione di procedere giudizialmente nei confronti della banca per chiedere la restituzione delle somme indebitamente prelevate dal conto del titolare. La banca sarebbe infatti responsabile di aver omesso i dovuti controlli relativi alla identificazione della clientela e degli altri soggetti che sono entrati in rapporto con la stessa. Il titolare del conto corrente, al momento dell’apertura del conto, aveva depositato la firma e aveva delegato il fratello al compimento delle operazioni sul conto, previo deposito della sottoscrizione anche di quest’ultimo. Dai documenti però è emersa una evidente e palese difformità della firma apposta sul modulo da compilare per i prelievi di denaro. La causa quindi prosegue, viene istruita e infine trattenuta in decisione previa concessione dei termini previsti per legge per le conclusionali.
Accordo impossibile: se controparte non partecipa paga comunque la sanzione
Nel merito la domanda viene rigettata. Il Tribunale però accoglie la domanda di condanna della parte convenuta al pagamento di una somma pari al contributo unificato da corrispondere all’Erario (art. 8 comma 4 bis dlgs n. 28/2010) applicabile ratione temporis.
La banca controparte in effetti non ha fornito giustificazioni adeguate alla mancata partecipazione al procedimento di mediazione avviato, come emerge chiaramente anche dal verbale dell’incontro. Per questo il Tribunale cita in sentenza il seguente principio sancito dal C.d.A di Genova n. 652/2020 “Deve al riguardo ritenersi priva di rilevanza la valutazione prognostica, formulata dalla convenuta, circa l’inutilità della procedura per l’impossibilità di raggiungere la conciliazione.”
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