Scarica Sentenza della Corte di Appello di Napoli N.3527-2025

Domanda procedibile se lazione si avvia dopo 90 giorni dalla fine dei sei mesi per la procedura conciliativa art. 696 bis c.p.c.

Azione dopo 90 giorni dalla scadenza del termine perentorio: domanda procedibile
Nelle cause di risarcimento per responsabilità sanitaria, la Legge Gelli-Bianco richiede un tentativo obbligatorio di conciliazione (ATP). Se l’azione legale viene introdotta oltre 90 giorni dalla scadenza del termine di sei mesi previsto per procedere alla consulenza tecnica preventiva con finalità conciliative, la domanda non diventa improcedibile. L’unica conseguenza è la perdita della retroazione degli effetti della domanda: gli effetti giuridici, come l’interruzione della prescrizione, decorreranno infatti dalla data effettiva di inizio della causa di merito, anziché dal momento del deposito del ricorso 696 bis c.p.c. Lo ha chiarito la Corte di Appello di Napoli nella sentenza n. 3527/2025.

Responsabilità medica e risarcimento del danno
Una paziente propone un ricorso contro una dottoressa per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un intervento di mastopessi con mastoplastica additiva. Il Tribunale respinge l’eccezione di improcedibilità della domanda, ma accoglie la richiesta di risarcimento, condannando medico e struttura al pagamento di € 10.592,25.

Domanda improcedibile e consulenza inutilizzabile
Nell’appello, la dottoressa eccepisce l’improcedibilità della domanda e l’inutilizzabilità della Consulenza Tecnica Preventiva (CTP) per violazione dei termini. Il primo motivo dell’appello si concentra sull’errore del Tribunale nel non aver accolto l’eccezione di improcedibilità. Per l’appellante il ricorso di merito (ex art. 702 bis c.p.c.) è stato introdotto oltre i termini perentori previsti dall’art. 8, comma 3, della Legge 8 marzo 2017 n. 24 (Legge Gelli-Bianco). Secondo la difesa, il giudizio di merito deve essere proposto entro 90 giorni dalla scadenza del termine di sei mesi dalla presentazione del ricorso ex art. 696 bis c.p.c., mentre il ricorso della paziente è stato depositato con notevole ritardo. Il secondo motivo di appello contesta l’utilizzabilità della CTP, lamentando il mancato rispetto del termine di sei mesi per il suo deposito e, soprattutto, l’irregolarità del procedimento per il mancato esperimento del tentativo di conciliazione da parte dei consulenti nominati, con conseguente nullità della consulenza.

Ricorso dopo i 90 giorni dal termine di sei mesi: domanda procedibile
La Corte d’Appello ritiene la prima censura infondata. L’art. 8, comma 1, L. 24/2017, stabilisce che per le controversie di risarcimento da responsabilità sanitaria è necessario esperire preventivamente un ricorso 696 bis c.p.c a fini conciliativi o, in alternativa, il procedimento di mediazione. Il comma 3, primo periodo, dell’art. 8, è centrale: “Ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all’articolo 281-undecies del codice di procedura civile”. Nell’ordinanza n. 11804/2025 la Cassazione chiarisce come il giudizio regolato dall’art. 8 L. 24/2017 non abbia natura unitaria bifasica, ma preveda un collegamento funzionale tra i due procedimenti (ATP e giudizio di merito). Ciò significa che gli effetti della domanda giudiziale di merito (sia sostanziali, come l’interruzione della prescrizione, sia processuali, come la litispendenza) retroagiscono al momento del deposito del ricorso ex art. 696 bis c.p.c., a condizione che il giudizio di merito venga introdotto tempestivamente.
La Corte sottolinea inoltre che l’art. 8 non prevede alcuna sanzione espressa di improcedibilità per il deposito del ricorso di merito oltre i 90 giorni dal deposito della relazione peritale o dalla scadenza dei sei mesi dalla introduzione del ricorso. Un’interpretazione estensiva che porti all’improcedibilità contrasta con i principi di accelerazione ed economia processuale e creerebbe una disparità di trattamento ingiustificata rispetto alla mediazione.
Pertanto, la perentorietà del termine di sei mesi per la conclusione del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. va interpretata nel senso che da quel momento la domanda diviene procedibile. L’unico effetto ricollegabile alla tardiva introduzione della domanda di merito (oltre i 90 giorni) è la perdita della retroazione degli effetti della domanda al tempo del deposito del ricorso ex art. 696 bis c.p.c., se non già previsti dalla legge. In sintesi, la parte che opta per la consulenza 696 bis c.p.c può scegliere se attenderne la conclusione o introdurre la domanda di merito una volta trascorsi i sei mesi.

Mancato tentativo di conciliazione: l’accertamento non è nullo
La Corte rigetta anche il secondo motivo. Per quanto riguarda la presunta inutilizzabilità della consulenza per mancato rispetto del termine di sei mesi, si ribadisce che la perentorietà del termine è legata alla procedibilità dell’azione e che la norma non prevede alcuna sanzione per il mancato rispetto di tale termine. Invalidare l’attività istruttoria già svolta ante causam contrasta con i principi di economia processuale. Riguardo al mancato esperimento del tentativo di conciliazione da parte dei CTU, la Corte statuisce che ciò non è causa di nullità dell’esito tecnico dell’accertamento. Inoltre, nel caso specifico, il tentativo di conciliazione è stato comunque effettuato dal Tribunale, che con ordinanza del 10 febbraio 2022 ha formulato una proposta conciliativa. Questo aspetto è cruciale: la legge prevede che il tentativo di conciliazione avvenga in sede di ATP, ma la sua eventuale omissione da parte dei periti non invalida la relazione tecnica, soprattutto se il giudice poi tenta la conciliazione.

Leggi anche: Responsabilità sanitaria: conciliazione ex 696-bis cpc e mediazione sono alternative

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Natalia Ceccarelli

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Responsabilità medica: giudizio di merito fuori termine, domanda procedibile

La Corte d'Appello di Napoli (sent. 3527/2025) ha stabilito che, nelle cause di responsabilità sanitaria, l'introduzione del giudizio di merito oltre i 90 giorni dalla scadenza del termine per la procedura conciliativa ex art. 696 bis c.p.c. non comporta l'improcedibilità della domanda. L'unica conseguenza è la perdita della retroazione degli effetti giuridici, come l'interruzione della prescrizione, che decorreranno dalla data di inizio della causa. Resta inoltre valida l'attività istruttoria della CTP.

Data sentenza: 20/06/2025
N° sentenza: 3527
Curia: Corte d'Appello di Napoli
Giudice: Flora de Caro +1
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Responsabilità medica

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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