Secondo l’art. 8 D.Lgs. n. 28/2010, letto anche alla luce del contesto europeo, l’ordine del giudice di disporre la mediazione, può ritenersi osservato soltanto in caso di presenza della parte (o di un suo delegato) accompagnata dal difensore. Non anche in caso di comparsa del solo difensore, anche se quale delegato della parte. E’ quanto disposto dal Tribunale di Napoli Nord (Giudice: Dott.ssa Monica Marrazzo), con ordinanza del 27 gennaio 2017.

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

Procedimento nrg …../2016

Il Giudice, sciogliendo la riserva di cui all’odierna udienza,

letti gli atti e verbali di causa,

ritenuto le disposizioni di cui all’art. 8 del d.Lgs. n. 28/2010 (come modificato dalla legge n. 98/2013), lette alla luce del contesto europeo nel quale si collocano (cfr. in particolare, direttiva comunitaria 2008/52/CE) impongono di ritenere che l’ordine del giudice è da ritenersi osservato soltanto in caso di presenza della parte (o di un di lei delegato), accompagnata dal difensore e non anche in caso di comparsa del solo difensore, anche quale delegato della parte;

rilevato che la norma dell’art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. n. 28/2010, che impone al giudice l’obbligo di assegnare alle parti il termine per la presentazione della domanda di mediazione e di fissare la successiva udienza dopo la scadenza del terme di cui all’art. 6, si applica soltanto al caso in cui la mediazione è già iniziata ma non si è ancora conclusa e al caso in cui essa non è stata affatto esperita, ma non anche alla diversa ipotesi (come quella in esame) in cui la mediazione è stata introdotta e definita, ma in violazione delle prescrizioni che regolano il suo corretto espletamento;

ritenuto, dunque, che non vi è possibilità  se non quella di dichiarare l’improcedibilità della domanda attorea, non essendo praticabile, per converso, l’alternativa soluzione di assegnare alle parti un nuovo termine per la reiterazione della procedura di mediazione, essendo questa già stata definita.

PQM

Rinvia per la discussione all’udienza del 17 febbraio 2017, alle ore 10.00.

Si comunichi.

Aversa 27.01.2017

Il Giudice

dott.ssa Monica Marrazzo

Monica Marrazzo

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Niente mediazione se la parte non è presente

Ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. n. 28/2010 e della direttiva 2008/52/CE, l'ordine del giudice di esperire la mediazione è soddisfatto solo se la parte, o un suo delegato, compare accompagnata dal difensore. Il Tribunale di Napoli Nord ha chiarito che la sola presenza dell'avvocato, anche se delegato, non è sufficiente. Di conseguenza, se la procedura è stata conclusa in violazione di tale prescrizione, la domanda attorea è improcedibile, senza possibilità di assegnare un nuovo termine per reiterare l'iter.

Data sentenza: 27/01/2017
Curia: Tribunale di Napoli Nord
Giudice: Monica Marrazzo
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Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
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Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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