In considerazione della natura della causa, dello stato dell’istruzione e del comportamento delle parti, il giudice, anche in appello, può ravvisare i presupposti per disporre l’esperimento della mediazione c.d. ex officio (ex art. 5 comma 2 D.Lgs. n. 28/2010).

Per effetto della mediazione ex officio, l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale e l’onere della instaurazione della procedura mediativa va posto a carico dell’appellante.

Corte d’Appello di Firenze
II sezione civile

La corte di Appello di Firenze, Sezione II Civile, composta dai magistrati:

– dr. M. Barberisi                                                                               Pres.
– dr.ssa C. Santese                                                                           Cons. rel.
– dr. E. Covini                                                                                     Cons.

ha pronunciato la seguente

ordinanza

nella causa iscritta al n. — del ruolo generale dell’anno 2014, promossa
da  (omissis) appellante e (omissis) appellatoLa Corte, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del’1.10.2015,
Premesso che:
il Tribunale di Firenze, con sentenza del  , ha rigettato la domanda proposta dalla    al fine di ottenere una pronuncia ex art. 2932 c.c., produttiva degli effetti del contratto definitivo di compravendita non concluso relativo all’immobile sito nel Comune di      , via  del      , oggetto del contratto preliminare stipulato con     in data  ,nonché la condanna di quest’ultima, in proprio e quale erede del fratello       (deceduto in corso di causa), al risarcimento dei danni da lei subiti       per la mancata disponibilità dell’immobile ed il ritardo nel trasferimento della proprietà del bene promesso in vendita, ritenendo che la parte attrice non avesse né dimostrato di aver eseguito la propria prestazione (rappresentata dal pagamento della somma residua del prezzo pattuito, pari a ——, o di averne fatto offerta nei modi di legge), né provato la sussistenza dei danni lamentati;
la        ha proposto appello avverso la sentenza predetta, deducendo: 1) violazione e/o falsa applicazione dell’art.  c.c. per aver il Giudice di primo grado erroneamente ritenuto di non poter emettere la pronuncia costitutiva richiesta, nonostante il fatto che le parti avessero , in sede preliminare, stabilito che il pagamento del saldo del prezzo dovesse avvenire al momento della stipula del definitivo e che, detto incombente, potesse essere imposto dal Giudice quale condizione dell’effetto traslativo derivante dalla sentenza) l’omessa motivazione in ordine alla ritenuta mancanza di prove dei danni subiti, pur attestanti da una perizia di parte;
l’appellante, inoltre, ha chiesto, in via istruttoria, l’ammissione della prova orale già avanzata in primo grado, reiterandola in questa sede e l’espletamento di una ctu volta a stimare l’attuale valore del bene promesso in vendita e l’avvenuta diminuzione dello stesso rispetto al momento in cui avrebbe dovuto essere stipulato il contratto definitivo (e cioè, quanto meno, alla data del      , in cui aveva convocato i promissari venditori davanti al notaio di sua fiducia);
si è costituita in giudizio x che, pur chiedendo il rigetto dell’appello, ha riconosciuto la possibilità di addivenire, previo rigetto della domanda di risarcimento del danno avanzata dall’appellante (di cui ha escluso l’addebitabilità a proprie condotte colpose) ad una sentenza ex art.  2932 c.c. di trasferimento del bene promesso in vendita, in cui l’effetto traslativo fosse condizionato all’effettivo pagamento del prezzo residuo;
Tutto ciò premesso, la Corte
ritenuto che le istanze istruttorie avanzate dall’appellante siano inammissibili, atteso che il capitolo di prova orale, oltre ad essere stato formulato in modo generico, verte su circostanze documentabili e/o negative e che la ctu richiesta ha carattere esplorativo;
ritenuto, tuttavia, che, avendo la parte appellata mostrato di non opporsi al trasferimento dell’immobile (sia pure con una pronuncia ex art. 2932 c.c. in cui l’effetto traslativo fosse condizionato al pagamento del prezzo residuo) il vero motivo del contendere appare concentrarsi sull’accoglimento della domanda di risarcimento dei danni avanzata dall’appellante;
rilevato che appare evidente l’opportunità di una soluzione conciliativa della lite, atteso che si ravvisano elementi di fondatezza in entrambe le prospettazioni delle ragioni delle parti  e che il permanere della situazione appare inevitabile fonte di un aggravamento dei danni legati alla indisponibilità del bene immobile da parte dell’appellante;
ritenuto, pertanto, che in considerazione della natura della causa, dello stato dell’istruzione della stessa e del comportamento delle parti – sono ravvisabili, nel caso in esame, i presupposti per disporre l’esperimento del procedimento di mediazione previsto dall’art. 5 secondo comma, del D.Lgs.20/2010,      ha previsto la possibilità per il giudice (anche di appello) di disporre l’esperimento del procedimento in questione (cd. mediazione ex officio) e che, trattandosi di un mero ampliamento dei poteri discrezionali del magistrato, si tratti di una norma applicabile anche ai procedimenti prendenti e, quindi, anche all’odierna lite;
ritenuto, infine, che appare opportuno ricordare e precisare alle parti che: 1) per effetto della mediazione ex officio, l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale e che, pertanto, l’onere della instaurazione della procedura mediativa, nel caso in esame, va posto a carico dell’appellante; 2) anche per le mediazioni attivate su disposizione del giudice, è vincolante la previsione di cui al novellato art. 4 D.lgs. n.28/2010, per cui la domanda di mediazione va presentata mediante deposito di una istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia (ovviamente, trattandosi di norme legate alla mera competenza territoriale, è chiaro che le parti, se d’accordo tra loro, possano derogarvi rivolgendosi, con domanda congiunta, ad un altro organismo scelto di comune accordo. Peraltro, poiché l’onere posto a carico dell’appellante, di attivarsi per introdurre il procedimento di mediazione, non esclude che la domanda possa essere presentata anche dall’appellato, si ricorda che, in ipotesi di più domande di mediazione, la mediazione deve essere svolta, ex art. 4 primo comma, del decreto citato, dinanzi all’organismo adito per primo, purché territorialmente competente; 3) la domanda di mediazione presentata unilateralmente dinanzi all’organismo che non ha competenza territoriale non produce effetti; 4) la mediazione deve svolgersi con la presenza delle parti e non dei soli difensori che, ricevuti i chiarimenti su funzione e modalità della mediazione , dichiarino il rifiuto di procedere alla mediazione e 5) affinché l’ordine del Giudice possa ritenersi correttamente eseguito, deve trattarsi di un tentativo di mediazione effettivamente avviato dalle parti e dai loro difensori (nel senso che tutti devono partecipare alla procedura di mediazione effettivamente avviata dal mediatore, intesa quest’ultima come l’attività posta in essere da un terzo imparziale al fine di assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole – v. art.1 del D.lgs. n.28/2010);

P.Q.M.
La Corte, visto l’art. 5, secondo comma, D.lgs. 28/2010,    ;
rigetta le richieste istruttorie avanzate dal x in quanto inammissibili;
dispone l’esperimento del procedimento di mediazione, assegnando alle parti il termine di giorni quindici per il deposito della domanda di mediazione dinanzi ad un organismo da loro scelto in base ai criteri dettati dall’art. 4 del D.lgs. n.28/2010;
avvisa le parti che l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, precisando che le stesse devono presentarsi dinanzi al mediatore personalmente e munite di assistenza legale di un avvocato iscritto all’Albo e partecipare ad una effettiva procedura di mediazione;
fissa nuova udienza in data x per verificare l’esito della procedura di mediazione e per il proseguo.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti costituite.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio dell’1.10.2015
Il Presidente
Dott. Maurizio Barbarisi

Maurizio Barbarisi

Numero delle sentenze presenti nella banca dati: 1054

Mediazione in appello

La Corte d'Appello di Firenze, in un caso relativo a un contratto preliminare di compravendita e al risarcimento danni, ha rigettato le istanze istruttorie dell'appellante. Rilevando la disponibilità della controparte al trasferimento del bene e l'opportunità di una soluzione conciliativa, il giudice ha disposto la mediazione ex officio ai sensi del D.Lgs. 28/2010. Tale procedura diviene condizione di procedibilità della domanda, con l'onere dell'instaurazione posto a carico dell'appellante.

Data sentenza: 01/10/2015
Curia: Corte d'Appello di Firenze
Giudice: Maurizio Barbarisi
Argomento/i: Avvio procedura di mediazione +1
Materia/e: Altre

Leggi il commento

Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

Leggi il commento

Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

Leggi il commento

Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

Leggi il commento

Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

Leggi il commento

Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

Leggi il commento

Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

Leggi il commento

Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

Leggi il commento

Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

Leggi il commento

Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

Leggi il commento

Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

Leggi il commento

Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

Leggi il commento

Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

Leggi il commento