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Il tribunale di Ravenna ribadisce che, in tema di contratti agrari, anche la riconvenzionale deve essere preceduta dal tentativo di conciliazione
Mediazione nelle controversie agrarie
Nelle controversie agrarie, anche la domanda riconvenzionale deve essere preceduta dal tentativo di conciliazione. Lo ha stabilito il tribunale di Ravenna con la sentenza n. 809/2023.
Nella vicenda, il proprietario di un fondo rustico trascinava in giudizio l’affittuario lamentando il mancato adempimento degli obblighi contrattuali inerenti al pagamento del canone pattuito e alla conduzione del terreno. Chiedeva pertanto la risoluzione del contratto e la condanna dell’affittuario al rilascio del fondo e al pagamento dei canoni scaduti.
L’affittuario, dal canto suo, si costituiva in giudizio, eccependo l’improcedibilità delle domande avversarie per difetto della condizione prevista dall’art. 5, comma 3, della L. n. 203/1982, e contestandone la fondatezza nel merito per il mancato avveramento della condizione sospensiva alla quale le parti, a suo dire, avevano subordinato il pagamento del canone di affitto, ossia la consegna all’affittuario, da parte del locatore, di determinato materiale.
Proponeva, inoltre, domanda riconvenzionale diretta a fare accertare che il contratto de quo era stato stipulato in violazione dell’art. 45 della L. n. 203/1982 e non poteva quindi avere una durata inferiore a quella legale di quindici anni.
Domanda riconvenzionale e preventivo tentativo di conciliazione
Il tribunale, preliminarmente, dichiara infondata l’eccezione di improcedibilità proposta ritenendo invece avverata la condizione di procedibilità da parte del ricorrente, il quale aveva anche promosso il tentativo obbligatorio di conciliazione davanti al competente Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura, con esito negativo; per cui si era avverata anche la condizione di procedibilità prevista dall’art. 11, commi 3-7, del D. Lgs. n. 150/2011.
Le doglianze dell’affittuario, a dire del tribunale, sono infondate anche nel merito, poiché lo stesso si era in effetti reso moroso nel pagamento del canone pattuito e “tale morosità configura, a norma dell’art. 5, commi 2 e 4, della L. n. 203/1982, un grave inadempimento contrattuale, idoneo a giustificare una pronuncia di risoluzione del contratto de quo”.
Per cui, il contratto di affitto stipulato dalle parti va dichiarato risolto per inadempimento dell’affittuario.
Quanto, infine, alla domanda riconvenzionale, proposta dal resistente e diretta a fare accertare l’applicabilità al caso in esame della disciplina legale della durata dell’affitto di fondo rustico, anch’essa per il tribunale di Ravenna, va dichiarata inammissibile, “perché la stessa non è mai stata preceduta dal preventivo ed obbligatorio tentativo di conciliazione avanti al competente Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura” (cfr. Cass. n. 23816/2007).
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