L’ onere di esperire il tentativo di mediazione deve allocarsi presso la parte che ha interesse al processo e che ha il potere di iniziarlo.

Nel procedimento per decreto ingiuntivo cui segue l’opposizione, la difficoltà nell’ individuare il portatore dell’onere, deriva dal fatto che si verifica un’inversione logica tra il rapporto sostanziale ed il rapporto processuale; nel senso che il creditore del rapporto sostanziale diventa l’opposto nel giudizio di opposizione.

Questo può portare ad un errato automatismo, per cui si individua nel titolare del rapporto sostanziale, la parte sulla quale grava l’onere di mediazione. In realtà, avendo come guida il criterio ermeneutico dell’interesse e del potere di introdurre il giudizio di cognizione, la soluzione deve essere esattamente quella opposta, in quanto attraverso il decreto ingiuntivo l’attore ha scelto la via deflattiva coerente con la logica dell’efficienza processuale e della ragionevole durata del processo.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del dott. Massimo Lento ha pronunciato la seguente

SENTENZA
Tra
X società Srl con l’avv. ____ e Z,  fideiussori con l’avv._____
Contro
Banca Y Spa con l’avv.____
MOTIVI DELLA DECISIONE
La X società srl e Z fideiussori proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo numero 0/15  con il quale veniva loro ingiunto, nelle rispettive qualità di debitore principale e di fideiussore,  il pagamento della somma di euro 11.139,57  in favore della banca,  quale credito relativo al saldo di conto corrente acceso presso la stessa banca.
A sostegno dell’opposizione gli opponenti deducevano la nullità del decreto ingiuntivo per:
– carenza di allegazione e prova del potere di rappresentanza conferito ai soggetti che avevano sottoscritto il ricorso;
– la nullità del mutuo di consolidamento posto in essere dalla banca al fine di ottenere il pagamento di un debito vantato nei confronti del mutuatario; – la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi;
–  la nullità della capitalizzazione degli interessi conseguente al piano di ammortamento alla francese; – l’indeterminatezza dei tassi di interesse applicati al mutuo fondiario;
–  il difetto delle condizioni di ammissibilità del ricorso del decreto ingiuntivo.
Costituita in giudizio la banca opposta, contestava:
– gli assunti avversari sostenendo l’estraneità del mutuo fondiario rispetto al procedimento monitorio; – la produzione di tutti gli estratti conto relativi al rapporto dedotto in giudizio;
– l’espressa indicazione degli atti notarili che avevano conferito il potere di rappresentanza;
– l’erronea qualificazione del contratto di mutuo come di scopo non avendo i connotati del finanziamento con destinazione;
– la non applicazione degli interessi anatocistici essendo il contratto stato stipulato successivamente all’entrata in vigore dell’articolo 120 decreto legislativo 385/93, con il riconoscimento della medesima periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori;
– la previsione della misura del tasso di interesse. Sulla base delle suesposte considerazioni la banca convenuta chiedeva il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto è il termine per instaurare il procedimento di mediazione la banca opposta evidenziava il mancato esperimento della procedura chiedendo l’improcedibilità della domanda. L’eccezione di improcedibilità della domanda che ha introdotto l’opposizione a decreto ingiuntivo è fondata a seguito della concessione del termine per instaurare il procedimento di mediazione. Parte opponente non ha fornito la prova sulla medesima gravante di essersi attivata per realizzare la condizione di procedibilità prevista dall’articolo 5 della legge 28/2010.
La Suprema Corte al riguardo ha precisato che “l’onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione verde sulla parte opponente poiché articolo 5 del decreto legislativo 28 del 2010 deve essere interpretato in conformità alla sua ratio, e, quindi, al principio della ragionevole durata del processo, sulla quale può incidere negativamente il giudizio di merito che lo opponente ha interesse ad introdurre” (Sezione III, sentenza numero 24629 del 3 dicembre 2015). L’assunto della Corte è fondato sulla considerazione che la norma è stata costruita in funzione deflattiva e pertanto va interpretata alla luce del principio costituzionale del ragionevole processo e dunque dell’efficienza processuale. In questa prospettiva la norma attraverso il meccanismo della mediazione obbligatoria mira, per così dire, a rendere il processo l’estrema ratio cioè l’ultima possibilità dopo che le altre possibilità sono risultate precluse.
Quindi l’onere di esperire il tentativo di mediazione deve allocarsi presso la parte che ha interesse al processo e ha il potere di iniziare il processo. Nel procedimento per decreto ingiuntivo cui segue l’opposizione, la difficoltà di individuare il portatore dell’onere deriva dal fatto che si verifica una inversione logica tra rapporto sostanziale al rapporto processuale nel senso che il creditore del rapporto sostanziale diventa l’opposto nel giudizio di opposizione. Questo può portare un errato automatismo per cui si individua nel titolare del rapporto sostanziale che normalmente è l’attore nel rapporto processuale, la parte sulla quale grava l’onere, ma in realtà avendo come guida il criterio ermeneutico e l’interesse del poter introdurre il giudizio di cognizione, la soluzione deve essere quella opposta, invero attraverso il decreto ingiuntivo l’attore ha scelto la via deflattiva coerente con la logica dell’efficienza processuale e della ragionevole durata del processo.
Ne consegue che gravava su gli opponenti l’onere di avviare il procedimento di mediazione e che il mancato esperimento determina il consolidamento degli effetti il decreto ingiuntivo ex articolo 653 codice di procedura civile. In virtù del principio di soccombenza gli opponenti in solido devono essere condannati alla rifusione delle spese di giudizio che il tribunale liquida in euro 1800,00 alla luce dei parametri indicati nel decreto ministeriale 55/2014 oltre IVA e CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del 15%,
P.Q.M.
il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da X società srl e fideiussori nei confronti della Banca Z Spa, rigettata ogni altra istanza eccezione e deduzione così provvede:
– dichiara l’improcedibilità della domanda e per l’effetto conferma il ingiuntivo emesso dal Tribunale di Cosenza;
– condanna gli opponenti in solido alla rifusione in favore di parte opposta delle spese e competenze del giudizio che liquida in euro 1800,00 per compensi oltre IVA e CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Il giudice
dr. Massimo Lento

Massimo Lento

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Opposizione a decreto ingiuntivo. Onere di mediazione all’opponente

L'onere di esperire la mediazione obbligatoria grava sulla parte che ha interesse a introdurre il giudizio di cognizione. Nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, tale onere ricade sull'opponente, poiché è colui che intende superare la via deflattiva scelta dal creditore. Il Tribunale di Cosenza, applicando tale principio, ha dichiarato l'improcedibilità della domanda proposta da una società e dai fideiussori contro una banca, confermando il decreto ingiuntivo e condannando gli opponenti alle spese.

Data sentenza: 05/05/2016
Curia: Tribunale di Cosenza
Giudice: Massimo Lento
Argomento/i: Avvio procedura di mediazione +2
Materia/e: Opposizione a decreto ingiuntivo

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Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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