Scarica Ordinanza Tribunale di Firenze del 26.06.2025

I regolamenti degli organismi di mediazione che limitano i poteri del mediatore nel formulare la proposta conciliativa rendono vana la procedura

Poteri del mediatore nel formulare la proposta: eventuali limiti vanificano la mediazione
Il potere del mediatore di formulare una proposta di conciliazione, anche senza una richiesta congiunta delle parti, è cruciale. I regolamenti degli organismi che limitano tale facoltà vanificano lo scopo della mediazione: stimolare un accordo e scoraggiare rifiuti irragionevoli. La proposta del mediatore è un passaggio fondamentale della procedura di mediazione, rafforzato da normative che penalizzano chi rifiuta proposte sensate, rendendola un elemento chiave per valutare la condotta delle parti e applicare eventuali sanzioni. Lo ha chiarito il Tribunale di Firenze nell’ordinanza del 26 giugno 2025.

Mediazione: soluzione rapida e giusta delle controversie
Nel rilevare la necessità di definire una controversia giudiziale il giudice del Tribunale di Firenze evidenzia l’importanza della mediazione come strumento per una rapida e giusta risoluzione, in linea con le direttive europee che mirano a facilitare l’accesso alla giustizia. Il giudice ricorda che in base all’articolo 5 del D. Lgs. n. 28/2010 ha il potere di ordinare il ricorso alla mediazione, rendendola una condizione di procedibilità per la domanda giudiziale, soprattutto quando la natura della causa e il comportamento delle parti suggeriscono una soluzione amichevole.

Mediatore: la formulazione della proposta conciliativa
Un aspetto fondamentale sottolineato dall’ordinanza riguarda i poteri del mediatore. Il Tribunale ritiene essenziale che le parti scelgano organismi di mediazione i cui regolamenti non limitino la facoltà del mediatore, prevista dall’articolo 11, comma 2, del D. Lgs. n. 28/2010, di formulare una proposta di conciliazione quando le parti non riescono a raggiungere un accordo.
Vengono criticate le clausole regolamentari che subordinano tale facoltà alla richiesta congiunta di tutte le parti. Queste limitazioni, infatti, mandano in fumo lo scopo della norma, che è quello di stimolare un accordo e di disincentivare rifiuti irragionevoli delle proposte conciliative, anche attraverso sanzioni sulle spese processuali. La formulazione di una proposta da parte del mediatore, anche senza una richiesta congiunta delle parti, è considerata un passaggio fondamentale della procedura. Questa funzione del mediatore è ulteriormente rafforzata dalle recenti modifiche legislative che prevedono l’esclusione di indennizzi per irragionevole durata del processo in caso di rifiuto ingiustificato di una proposta conciliativa ragionevole. Ciò significa che la proposta del mediatore è un elemento chiave per valutare la condotta delle parti e applicare eventuali sanzioni, incentivando un atteggiamento costruttivo.

Mancata partecipazione personale: rischio di rendere la domanda improcedibile
L’ordinanza stabilisce inoltre che le parti, sebbene libere di scegliere l’organismo di mediazione, sono tenute a partecipare personalmente, assistite dal proprio difensore, all’incontro preliminare. La mancata partecipazione personale e ingiustificata può comportare l’improcedibilità della domanda per l’attore e, per tutte le parti, l’applicazione di sanzioni pecuniarie, oltre a poter essere interpretata come argomento di prova contro la parte assente. Il mediatore, da parte sua, ha l’onere di verbalizzare i motivi delle assenze ingiustificate e di adottare ogni misura utile per assicurare la presenza delle parti, inclusi rinvii o sollecitazioni ai difensori.

Assenza di accordo: proposta del mediatore
Il giudice prescrive quindi che, anche in assenza di un accordo amichevole e senza una concorde richiesta, il mediatore debba comunque formulare una proposta di conciliazione, ribadendo la centralità del suo ruolo proattivo nel tentare di risolvere la lite. 

Leggi anche: Rifiuto della proposta di conciliazione e spese processuali

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Mario Ferreri

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Mediazione delegata: nessun limite per il mediatore a formulare la proposta

L'ordinanza del Tribunale di Firenze del 26 giugno 2025 ribadisce l'importanza della mediazione per risolvere rapidamente le liti. Il giudice chiarisce che il mediatore deve poter formulare una proposta conciliativa anche senza richiesta delle parti; i regolamenti che limitano tale potere vanificano lo scopo della procedura e impediscono di sanzionare rifiuti irragionevoli. È inoltre essenziale la partecipazione personale delle parti, pena l'improcedibilità della domanda o sanzioni pecuniarie.

Data sentenza: 26/06/2025
Curia: Tribunale di Firenze
Giudice: Mario Ferreri
Argomento/i: Proposta del mediatore
Materia/e: mediazione delegata

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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