Scarica Ordinanza Tribunale di Firenze del 26.06.2025
I regolamenti degli organismi di mediazione che limitano i poteri del mediatore nel formulare la proposta conciliativa rendono vana la procedura
Poteri del mediatore nel formulare la proposta: eventuali limiti vanificano la mediazione
Il potere del mediatore di formulare una proposta di conciliazione, anche senza una richiesta congiunta delle parti, è cruciale. I regolamenti degli organismi che limitano tale facoltà vanificano lo scopo della mediazione: stimolare un accordo e scoraggiare rifiuti irragionevoli. La proposta del mediatore è un passaggio fondamentale della procedura di mediazione, rafforzato da normative che penalizzano chi rifiuta proposte sensate, rendendola un elemento chiave per valutare la condotta delle parti e applicare eventuali sanzioni. Lo ha chiarito il Tribunale di Firenze nell’ordinanza del 26 giugno 2025.
Mediazione: soluzione rapida e giusta delle controversie
Nel rilevare la necessità di definire una controversia giudiziale il giudice del Tribunale di Firenze evidenzia l’importanza della mediazione come strumento per una rapida e giusta risoluzione, in linea con le direttive europee che mirano a facilitare l’accesso alla giustizia. Il giudice ricorda che in base all’articolo 5 del D. Lgs. n. 28/2010 ha il potere di ordinare il ricorso alla mediazione, rendendola una condizione di procedibilità per la domanda giudiziale, soprattutto quando la natura della causa e il comportamento delle parti suggeriscono una soluzione amichevole.
Mediatore: la formulazione della proposta conciliativa
Un aspetto fondamentale sottolineato dall’ordinanza riguarda i poteri del mediatore. Il Tribunale ritiene essenziale che le parti scelgano organismi di mediazione i cui regolamenti non limitino la facoltà del mediatore, prevista dall’articolo 11, comma 2, del D. Lgs. n. 28/2010, di formulare una proposta di conciliazione quando le parti non riescono a raggiungere un accordo.
Vengono criticate le clausole regolamentari che subordinano tale facoltà alla richiesta congiunta di tutte le parti. Queste limitazioni, infatti, mandano in fumo lo scopo della norma, che è quello di stimolare un accordo e di disincentivare rifiuti irragionevoli delle proposte conciliative, anche attraverso sanzioni sulle spese processuali. La formulazione di una proposta da parte del mediatore, anche senza una richiesta congiunta delle parti, è considerata un passaggio fondamentale della procedura. Questa funzione del mediatore è ulteriormente rafforzata dalle recenti modifiche legislative che prevedono l’esclusione di indennizzi per irragionevole durata del processo in caso di rifiuto ingiustificato di una proposta conciliativa ragionevole. Ciò significa che la proposta del mediatore è un elemento chiave per valutare la condotta delle parti e applicare eventuali sanzioni, incentivando un atteggiamento costruttivo.
Mancata partecipazione personale: rischio di rendere la domanda improcedibile
L’ordinanza stabilisce inoltre che le parti, sebbene libere di scegliere l’organismo di mediazione, sono tenute a partecipare personalmente, assistite dal proprio difensore, all’incontro preliminare. La mancata partecipazione personale e ingiustificata può comportare l’improcedibilità della domanda per l’attore e, per tutte le parti, l’applicazione di sanzioni pecuniarie, oltre a poter essere interpretata come argomento di prova contro la parte assente. Il mediatore, da parte sua, ha l’onere di verbalizzare i motivi delle assenze ingiustificate e di adottare ogni misura utile per assicurare la presenza delle parti, inclusi rinvii o sollecitazioni ai difensori.
Assenza di accordo: proposta del mediatore
Il giudice prescrive quindi che, anche in assenza di un accordo amichevole e senza una concorde richiesta, il mediatore debba comunque formulare una proposta di conciliazione, ribadendo la centralità del suo ruolo proattivo nel tentare di risolvere la lite.
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