Scarica Sentenza Tribunale di Lecce N.775-2025
L’avvio unilaterale di mediazione avviata presso un organismo territorialmente incompetente non produce effetti e rende la domanda improcedibile
Incompetenza territoriale organismo di mediazione: domanda improcedibile
Domanda giudiziale improcedibile se durante il giudizio, l’attore presenta in via unilaterale la domanda di mediazione obbligatoria presso un organismo territorialmente incompetente. Lo ha ribadito il Tribunale di Lecce nella sentenza n. 775/2025.
Opposizione decreto ingiuntivo contratto di finanziamento
Con un atto di citazione per opposizione a decreto Ingiuntivo, regolarmente notificato, l’opponente chiede la revoca dell’ingiunzione di pagamento riguardante un contratto di finanziamento. A sostegno della sua opposizione, l’opponente contesta il superamento del tasso soglia nella negoziazione del finanziamento e, più in generale, l’intera dinamica del contratto. Lo steso inoltre mette in dubbio la legittimità del comportamento della società di credito. La controparte respinge tutte le contestazioni avanzate dall’opponente e chiede sia il rigetto dell’opposizione che la condanna dell’opponente al pagamento delle spese legali.
Eccezione di improcedibilità: mediazione presso una sede incompetente
Alla prima udienza, l’opponente solleva un’eccezione relativa alla mancanza di procura alle liti da parte della società opposta. La sua eccezione si basa sul fatto che, alla data del 26.10.2020, la controparte non esisteva più, poiché incorporata in un altro istituto bancario. Di conseguenza, tutte le procure rilasciate in precedenza devono considerarsi inefficaci. Dopo aver precisato le conclusioni su questa eccezione preliminare, il giudice la respinge con sentenza non definitiva, disponendo la prosecuzione del giudizio. All’udienza del 18.11.2022, il giudice ordina quindi alla parte opposta di avviare il procedimento di mediazione, fissando per la trattazione l’udienza del 31.03.2023. Alla suddetta udienza, l’opponente eccepisce l’improcedibilità della mediazione. Lo stesso contesta l’avvio della mediazione presso una sede territorialmente incompetente. Successivamente, il giudice dispone alcuni rinvii per verificare la possibilità di una soluzione bonaria della controversia. Dopo aver constatato l’impossibilità di una definizione amichevole, l’opponente insiste sulla richiesta di dichiarare improcedibile l’opposizione. Per discutere questa eccezione, il giudice fissa apposita l’udienza, chiedendo alle parti di precisare le conclusioni.
Domanda di mediazione unilaterale: senza effetti se l’organismo è incompetente per territorio
Per il Giudice l’eccezione di improcedibilità risulta fondata e merita accoglimento. La giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, è pressoché unanime nell’affermare che una domanda di mediazione obbligatoria, presentata unilateralmente a un organismo territorialmente incompetente, non produce effetti. L’art. 84 del D.L. 69/13, convertito con modificazioni dalla Legge 98/2013, stabilisce che la mediazione deve essere avviata presso un organismo situato nel territorio del giudice competente per la controversia. In questo caso, la parte opposta ha presentato la domanda di mediazione presso la sede di Ceglie Messapica, che non rientra nella competenza del Tribunale di Lecce. Questo ha comportato la violazione della regola sulla competenza territoriale. L’uso della modalità telematica per lo svolgimento della mediazione non costituisce una valida giustificazione. Sebbene la mediazione online consenta l’interazione a distanza, essa è comunque soggetta alle stesse regole degli incontri in presenza. La condizione di procedibilità quindi non è stata soddisfatta, di conseguenza l’opposizione deve essere dichiarata improcedibile, con assorbimento di ogni ulteriore contestazione.
Leggi anche: Inefficace la domanda di mediazione presentata unilateralmente presso organismo incompetente