Scarica Sentenza Tribunale di Roma N.12453-2025
Domanda procedibile se la domanda di avvio della mediazione demandata viene comunicata al procuratore costituito e non alla parte
Domanda di mediazione valida se comunicata al procuratore costituito
Quando un giudice ordina la mediazione obbligatoria (anche detta “demandata” o “delegata”) in corso di causa, la comunicazione della domanda di mediazione al procuratore costituito della controparte è valida ed efficace. Lo ha ribadito il Tribunale di Roma nella sentenza n. 12453/2025.
Sfratto per morosità e mediazione demandata
Un soggetto promuove un’azione di sfratto per morosità a causa del mancato pagamento dei canoni di locazione e di altri oneri relativi a un immobile sito in Roma. Controparte si oppone, sostenendo che il contratto di locazione sia nullo a causa della falsità della sua firma. Dopo aver rigettato la richiesta di rilascio, il giudice dispone il mutamento del rito da ordinario a locatizio e invita le parti a esperire la mediazione, come previsto dalla legge per le controversie di questo tipo.
Mediazione irregolare: comunicazione al procuratore costituito
La mediazione però fallisce a causa dell’assenza di controparte, il giudizio pertanto prosegue. Controparte eccepisce l’improcedibilità della domanda giudiziale. A suo dire la procedura di mediazione non è stata regolarmente esperita. La comunicazione dell’avvio della mediazione infatti non gli è stata notificata personalmente, ma al suo procuratore costituito in giudizio.
Avvio della mediazione: comunicazione corretta
Il Tribunale esamina a fondo l’eccezione di controparte e conclude che è fondamentale stabilire prima di tutto se la notifica dell’istanza di mediazione al solo avvocato sia sufficiente a soddisfare i requisiti di legge. Il giudice nel decidere condivide un orientamento giurisprudenziale, ribadito anche dalla Corte d’Appello di Napoli in una recente sentenza, secondo cui l’obiettivo primario della comunicazione è di garantire che la parte sia effettivamente a conoscenza dell’incontro di mediazione per potervi partecipare di persona, assistita dal suo difensore. Pur riconoscendo che la comunicazione diretta alla parte sarebbe la soluzione ideale, soprattutto quando il processo non è ancora iniziato, il Tribunale ritiene che una diversa lettura della norma sarebbe “eccessivamente formalistica e frustrante”. Nel caso di una mediazione disposta dal giudice a processo già pendente, la comunicazione al procuratore costituito deve considerarsi idonea. Il procuratore, infatti, agisce come rappresentante legale del suo assistito e ha l’obbligo di informarlo riguardo a tutti gli sviluppi del procedimento, compresa la convocazione in mediazione, soprattutto se la parte ha eletto domicilio presso lo studio del suo avvocato. Una diversa interpretazione rallenterebbe il processo e graverebbe sui costi. Nel caso di specie poi procura conferiva espressamente al difensore la possibilità di conciliare e transigere, e la parte aveva eletto il domicilio presso lo studio dell’avvocato, con l’indicazione dell’indirizzo PEC utilizzato per la trasmissione dell’invito. Questo rafforza ulteriormente la convinzione sulla validità della comunicazione. Deve quindi concludersi che la comunicazione dell’invito in mediazione al procuratore costituito nel processo è sufficiente a garantire che la parte rappresentata ne venga a conoscenza.
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