Per la Corte d’Appello di Roma, l’ordinanza con cui il giudice concede il termine per avviare la mediazione obbligatoria non rientra tra i provvedimenti per i quali è prescritta la notificazione al contumace

Scarica Sentenza Corte d’Appello di Roma 22 06 2023

Mediazione e notifica al contumace

L’ordinanza con cui il giudice concede il termine per avviare il procedimento di mediazione obbligatoria non rientra fra i provvedimenti per i quali l’art. 292 c.p.c. prescrive la notificazione personale al contumace. Lo ha affermato la Corte d’appello di Roma nella sentenza n. 4519/2023, in una vicenda riguardante un’opposizione a decreto ingiuntivo promossa da una Srl in relazione a canoni non pagati nell’ambito di un contratto di sublocazione.

La vicenda

In primo grado, il tribunale, dando atto che parte opposta non aveva avviato il tentativo di obbligatorio di mediazione, pur essendo stato assegnato il termine di legge con ordinanza, dichiarava l’improcedibilità del giudizio, riportandosi alla giurisprudenza di merito e di legittimità in materia che attribuisce tale onere all’opposto, “quale convenuto in senso formale, ma attore in senso sostanziale, cosicché è su quest’ultimo che incombono gli oneri probatori relativi ai fatti costitutivi della pretesa fatta valere in sede monitoria (cfr. Cass. n. 6421/2003; Trib. Roma n. 16333/2018), a pena di “improcedibilità e revoca del decreto ingiuntivo (Cass. SS.UU. N. 19596/2020).

Per cui revocava il decreto ingiuntivo per l’effetto, non accogliendo l’istanza di rimessione in termini proposta in quanto l’istituto presuppone che la parte sia incorsa nella decadenza per una causa ad essa non imputabile, “ma nel caso di specie la totale omissione dell’esperimento del tentativo di mediazione – era dipesa – da un errore imputabile a parte resistente”.

Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello l’Srl denunciando violazione del diritto di difesa e vizio del contraddittorio per errata e falsa applicazione della normativa vigente in tema di mediazione obbligatoria e di processo contumaciale, in particolare dell’art. 292 c.p.c.

Censurava, in particolare, il punto di decisione in cui il Tribunale aveva dichiarato improcedibile il giudizio di opposizione per non avere l’opposto esperito il tentativo obbligatorio di mediazione di cui all’art. 5 d.lgs. 28/2010, senza tenere conto della contumacia al momento della pronuncia

dell’ordinanza, pertanto, “non aveva potuto rispettare i termini concessi per l’introduzione della mediazione, ragion per cui in difetto della notifica dell’ordinanza ex art. 292 cpc, la mancata conoscenza doveva essere qualificata come errore scusabile e, per l’effetto, il giudice avrebbe errato nel non concedere un nuovo termine per l’incombente, avanzato con l’istanza di remissione in termini”.

Ordinanza mediazione non rientra nell’elenco ex art. 292 c.p.c.

Il motivo, per il giudice del gravame, tuttavia, non coglie nel segno e va disatteso.

In primo luogo, afferma la Corte, “l’ordinanza con cui il giudice aveva concesso i termini per avviare il procedimento di mediazione obbligatoria non rientra fra quelli per cui l’art. 292 cpc prescrive, con elencazione tassativa, la notificazione personale al contumace (cfr. da ultimo Cass.n.1935/2023), dal momento che promuovere il tentativo di conciliazione non è questione afferente alla integrità del contraddittorio o alla violazione del diritto di difesa (in ipotesi lesa dalla mancata conoscenza del provvedimento ) essendo, invece, finalizzato alla soddisfazione del generale interesse alla composizione delle liti”.

Inoltre, l’appellante, “rimasto contumace per sua scelta, una volta costituitosi, aveva potuto prendere visione dell’ordinanza e ben poteva quindi tempestivamente chiedere di essere rimesso in termini una volta acquisita la piena consapevolezza dei termini concessi dal giudice per avviare la mediazione obbligatoria, ovvero provvedere all’incombente in vista dell’udienza”.

Per cui, conclude la Corte, “non aver ottemperato all’obbligo di avvio del procedimento di mediazione, con la conseguente pacifica improcedibilità del giudizio è quindi imputabile solo alle proprie scelte difensive, segnatamente: per non essersi tempestivamente costituito in giudizio, per non aver comunque controllato l’esito della prima udienza in cui è contenuta l’ordinanza con cui il giudice aveva concesso li termine per l’introduzione della mediazione, per non aver chiesto tempestivamente la rimessione in termini, per non aver comunque provveduto ad esperire la mediazione non appena avuto cognizione della predetta ordinanza”.

L’appello, dunque, è infondato e va rigettato.

Leggi anche Riforma Cartabia: mediazione nell’opposizione a decreto ingiuntivo

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Maria Speranza Ferrara

Numero delle sentenze presenti nella banca dati: 1054

Mediazione obbligatoria: l’ordinanza del giudice non va notificata al contumace

La Corte d'Appello di Roma, con la sentenza n. 4519/2023, ha stabilito che l'ordinanza che concede il termine per la mediazione obbligatoria non rientra tra i provvedimenti che richiedono la notifica personale al contumace ex art. 292 c.p.c. Tale obbligo non sussiste poiché l'avvio della conciliazione non incide sull'integrità del contraddittorio, ma risponde all'interesse generale alla composizione delle liti. Pertanto, l'improcedibilità del giudizio per inadempienza resta imputabile alle scelte difensive della parte.

Data sentenza: 22/06/2023
Curia: Corte d'Appello di Roma
Giudice: Maria Rosaria Rizzo +2
Materia/e: Mediazione

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Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
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Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
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Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
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Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
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Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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