Per la Corte d’Appello di Roma, l’ordinanza con cui il giudice concede il termine per avviare la mediazione obbligatoria non rientra tra i provvedimenti per i quali è prescritta la notificazione al contumace
Scarica Sentenza Corte d’Appello di Roma 22 06 2023
Mediazione e notifica al contumace
L’ordinanza con cui il giudice concede il termine per avviare il procedimento di mediazione obbligatoria non rientra fra i provvedimenti per i quali l’art. 292 c.p.c. prescrive la notificazione personale al contumace. Lo ha affermato la Corte d’appello di Roma nella sentenza n. 4519/2023, in una vicenda riguardante un’opposizione a decreto ingiuntivo promossa da una Srl in relazione a canoni non pagati nell’ambito di un contratto di sublocazione.
La vicenda
In primo grado, il tribunale, dando atto che parte opposta non aveva avviato il tentativo di obbligatorio di mediazione, pur essendo stato assegnato il termine di legge con ordinanza, dichiarava l’improcedibilità del giudizio, riportandosi alla giurisprudenza di merito e di legittimità in materia che attribuisce tale onere all’opposto, “quale convenuto in senso formale, ma attore in senso sostanziale, cosicché è su quest’ultimo che incombono gli oneri probatori relativi ai fatti costitutivi della pretesa fatta valere in sede monitoria (cfr. Cass. n. 6421/2003; Trib. Roma n. 16333/2018), a pena di “improcedibilità e revoca del decreto ingiuntivo (Cass. SS.UU. N. 19596/2020).
Per cui revocava il decreto ingiuntivo per l’effetto, non accogliendo l’istanza di rimessione in termini proposta in quanto l’istituto presuppone che la parte sia incorsa nella decadenza per una causa ad essa non imputabile, “ma nel caso di specie la totale omissione dell’esperimento del tentativo di mediazione – era dipesa – da un errore imputabile a parte resistente”.
Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello l’Srl denunciando violazione del diritto di difesa e vizio del contraddittorio per errata e falsa applicazione della normativa vigente in tema di mediazione obbligatoria e di processo contumaciale, in particolare dell’art. 292 c.p.c.
Censurava, in particolare, il punto di decisione in cui il Tribunale aveva dichiarato improcedibile il giudizio di opposizione per non avere l’opposto esperito il tentativo obbligatorio di mediazione di cui all’art. 5 d.lgs. 28/2010, senza tenere conto della contumacia al momento della pronuncia
dell’ordinanza, pertanto, “non aveva potuto rispettare i termini concessi per l’introduzione della mediazione, ragion per cui in difetto della notifica dell’ordinanza ex art. 292 cpc, la mancata conoscenza doveva essere qualificata come errore scusabile e, per l’effetto, il giudice avrebbe errato nel non concedere un nuovo termine per l’incombente, avanzato con l’istanza di remissione in termini”.
Ordinanza mediazione non rientra nell’elenco ex art. 292 c.p.c.
Il motivo, per il giudice del gravame, tuttavia, non coglie nel segno e va disatteso.
In primo luogo, afferma la Corte, “l’ordinanza con cui il giudice aveva concesso i termini per avviare il procedimento di mediazione obbligatoria non rientra fra quelli per cui l’art. 292 cpc prescrive, con elencazione tassativa, la notificazione personale al contumace (cfr. da ultimo Cass.n.1935/2023), dal momento che promuovere il tentativo di conciliazione non è questione afferente alla integrità del contraddittorio o alla violazione del diritto di difesa (in ipotesi lesa dalla mancata conoscenza del provvedimento ) essendo, invece, finalizzato alla soddisfazione del generale interesse alla composizione delle liti”.
Inoltre, l’appellante, “rimasto contumace per sua scelta, una volta costituitosi, aveva potuto prendere visione dell’ordinanza e ben poteva quindi tempestivamente chiedere di essere rimesso in termini una volta acquisita la piena consapevolezza dei termini concessi dal giudice per avviare la mediazione obbligatoria, ovvero provvedere all’incombente in vista dell’udienza”.
Per cui, conclude la Corte, “non aver ottemperato all’obbligo di avvio del procedimento di mediazione, con la conseguente pacifica improcedibilità del giudizio è quindi imputabile solo alle proprie scelte difensive, segnatamente: per non essersi tempestivamente costituito in giudizio, per non aver comunque controllato l’esito della prima udienza in cui è contenuta l’ordinanza con cui il giudice aveva concesso li termine per l’introduzione della mediazione, per non aver chiesto tempestivamente la rimessione in termini, per non aver comunque provveduto ad esperire la mediazione non appena avuto cognizione della predetta ordinanza”.
L’appello, dunque, è infondato e va rigettato.
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