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Azione per danni infiltrazioni art. 2051 c.c verso il Condominio: mediazione non obbligatoria la controversia non verte su artt. 1117-1139 c.c.

Mediazione non obbligatoria per richiesta danni da infiltrazioni
L’azione di risarcimento danni da infiltrazioni idriche, promossa dal conduttore contro il Condominio, si fonda sulla responsabilità per custodia ai sensi dell’art. 2051 c.c. Poiché tale causa non attiene alla violazione o alla errata applicazione delle specifiche norme che regolano la vita condominiale (artt. 1117-1139 c.c.), essa esula dall’ambito di applicazione della mediazione obbligatoria in materia di condominio, non rendendo l’azione improcedibile. Lo ha chiarito il Tribunale di Roma nella sentenza n. 17108/2025.

Danni da infiltrazioni e inerzia del Condominio
Il conduttore di un locale adibito a centro sportivo cita in giudizio il Condominio proprietario della struttura, lamentando infiltrazioni d’acqua, che limitano la funzionalità del centro, causando danni. Vista l’inerzia del Condominio, l’attore promuove un Accertamento Tecnico Preventivo. Per la Consulenza Tecnica d’Ufficio le infiltrazioni sono riconducibili a un difetto di impermeabilizzazione del pavimento sovrastante, di natura condominiale, così quantifica i danni e i costi. L’attore quindi chiede al Tribunale l’accertamento della responsabilità del Condominio; l’obbligo dello stesso di eseguire i lavori di ripristino; il risarcimento di tutti i danni e la rifusione delle spese di ATP.

Domanda improcedibile per mancata mediazione e mancata negoziazione assistita
Il Condominio si costituisce e solleva l’eccezione di improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della negoziazione assistita e della mediazione obbligatoria. Nel merito, invece, contesta la ricostruzione dei fatti; la riconducibilità dei danni al Condominio e chiede il rigetto della domanda.

Risarcimento danni da cose in custodia: mediazione non obbligatoria
Il Tribunale, prima di esaminare il merito della controversia, deve quindi affrontare le eccezioni preliminari sollevate dal Condominio convenuto, relative all’improcedibilità dell’azione per il mancato esperimento sia del procedimento di mediazione obbligatoria sia della negoziazione assistita. Il Condominio ha infatti eccepito che la controversia rientri tra le materie per cui è previsto l’obbligo di esperire preventivamente la mediazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, che include le liti in materia di condominio. Per il Tribunale però tale eccezione è del tutto infondata, chiarendo la corretta interpretazione della normativa che stabilisce l’obbligatorietà della mediazione nelle controversie condominiali. L’articolo chiave in questo contesto è l’art. 71 quater delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile. Tale norma specifica che, per “controversie in materia di condominio” soggette a mediazione obbligatoria, si devono intendere solamente quelle derivanti dalla violazione o dalla errata applicazione delle disposizioni che disciplinano il condominio, ovvero:1. il Libro II, Titolo VII, Capo II del Codice Civile (artt. 1117-1139 c.c., relativi alle norme sul condominio negli edifici); 2. gli articoli da 61 a 72 delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile. La causa in esame, promossa dal conduttore per ottenere il risarcimento del danno per infiltrazioni provenienti da parti comuni, si fonda principalmente sulla responsabilità del custode ai sensi dell’art. 2051 c.c. e non su una contestazione relativa all’interpretazione o all’applicazione delle norme condominiali interne (come, ad esempio, la ripartizione delle spese o l’impugnazione di delibere).
Per il Giudice quindi, poiché l’azione ha un carattere risarcitorio extracontrattuale e non attiene alla gestione, all’uso o alla disciplina interna del condominio, essa non rientra tra le materie specificamente previste come obbligatorie per l’esperimento della mediazione.

Questione complessa: negoziazione assistita inapplicabile
Il Condominio però ha anche eccepito l’improcedibilità per il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, prevista come obbligatoria (D.L. n. 132/2014, conv. con modif. in L. n. 162/2014) per le controversie aventi ad oggetto il pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro, ma anche questa eccezione risulta infondata. L’obbligo di negoziazione assistita si applica, infatti. alle cause che hanno per oggetto il mero pagamento di una somma di denaro. Nel caso di specie, la domanda dell’attore non è limitata alla richiesta di un indennizzo monetario, ma risulta più ampia e complessa, perchè finalizzata all’accertamento della responsabilità del Condominio in relazione all’evento dannoso e alla condanna del Condominio all’esecuzione delle opere di ripristino. Poiché la domanda principale ha anche un oggetto diverso e più ampio del semplice pagamento di una somma (l’accertamento di una responsabilità e la condanna ad un facere), essa non rientra quindi nelle ipotesi per cui la procedura di negoziazione assistita è prevista in via obbligatoria. Anche questa eccezione pertanto è rigettata.

Leggi anche: Revoca amministratore di condominio: mediazione obbligatoria?

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Maria Letizia Tricoli

Numero delle sentenze presenti nella banca dati: 1054

Mediazione obbligatoria e infiltrazioni idriche

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 17108/2025, ha stabilito che l'azione di risarcimento per infiltrazioni idriche fondata sull'art. 2051 c.c. non richiede la mediazione obbligatoria. Poiché la controversia riguarda la responsabilità da cosa in custodia e non la violazione delle norme condominiali (artt. 1117-1139 c.c.), essa esula dal campo di applicazione della mediazione. È stata inoltre rigettata l'eccezione sulla negoziazione assistita, poiché la domanda include l'accertamento di una responsabilità e l'obbligo di ripristino.

Data sentenza: 05/12/2025
N° sentenza: 17108
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Maria Letizia Tricoli
Argomento/i: Infiltrazioni idriche
Materia/e: Condominio

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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