Scarica Sentenza Tribunale di Teramo N.332-2025

Condizione di procedibilità soddisfatta se i fatti della domanda di mediazione sono gli stessi della domanda giudiziale, la qualificazione giuridica non rileva

Domanda procedibile: rileva la simmetria dei fatti
A pena di improcedibilità della domanda giudiziale, i fatti principali esposti in quest’ultima e quelli   rappresentati nella domanda di mediazione devono essere simmetrici. Non è necessaria una coincidenza perfetta e completa tra le due domande, occorre piuttosto che i fatti, non la qualificazione giuridica della vicenda, posti a fondamento della domanda di mediazione e di quella giudiziale proposta successivamente siano gli stessi. La domanda è improcedibile solo se la domanda proposta in giudizio ha un petitum più ampio e si fonda su fatti ulteriori o ragioni diverse rispetto a quanto indicato nella domanda di mediazione. Lo ha chiarito il Tribunale di Teramo nella sentenza n. 332/2025.

Eccezione: mancata coincidenza tra domanda di mediazione e giudiziale
Nell’ambito di una controversia in materia successoria il convenuto, costituitosi in giudizio, eccepisce in rito l’improcedibilità della domanda a causa del mancato esperimento della procedura di mediazione. Parte convenuta contesta il mancato rispetto del termine di 15 giorni per l’avvio e la  non coincidenza tra domanda di mediazione e giudiziale.

Domanda in giudizio e in mediazione: non occorre una perfetta coincidenza
In relazione all’eccezione di improcedibilità della domanda per mancata coincidenza tra la domanda di mediazione e quella giudiziale il giudice ricorda che in base a quanto sancito dall’articolo 4, comma 2, del d.lgs. n. 28/2010, applicabile ratione temporis alla controversia, l’istanza di mediazione deve contenere l’indicazione dell’organismo scelto, delle parti coinvolte, dell’oggetto della pretesa e delle ragioni su cui si fonda. Questo requisito è fondamentale affinché il giudice possa ritenere soddisfatta la condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Secondo la giurisprudenza prevalente non è necessario che vi sia una perfetta identità tra listanza di mediazione e la successiva domanda giudiziale. Tuttavia, è essenziale che i fatti su cui si basa la pretesa siano gli stessi in entrambe le fasi del procedimento. L’improcedibilità viene dichiarata solo se la domanda in giudizio presenta un petitum più ampio rispetto a quello della mediazione o se si basa su fatti costitutivi ulteriori o differenti rispetto a quelli esposti in sede stragiudiziale. Nel caso esaminato, in relazione all’eccezione della mancata coincidenza tra l’oggetto della mediazione e la domanda giudiziale il Giudice precisa che la parte attrice aveva avviato la mediazione prima dell’instaurazione del giudizio per contestare la donazione di una somma di denaro effettuata dalla de cuius. Successivamente, in giudizio, aveva avanzato anche una richiesta di rendiconto e restituzione delle somme eventualmente acquisite in maniera ingiustificata dal destinatario della donazione. Detto ciò, per il giudice la condizione di procedibilità deve ritenersi soddisfatta. Sebbene la domanda giudiziale avesse una qualificazione giuridica differente, i fatti costitutivi della pretesa erano gli stessi di quelli esposti nella mediazione Non era necessario che la mediazione contenesse una dettagliata indicazione giuridica degli elementi della pretesa, essendo sufficiente l’allegazione di una situazione di ingiustizia prospettata come base per un’eventuale azione futura.

Il principio di informalità della mediazione
Il Tribunale ricorda inoltre che la mediazione è una procedura caratterizzata da una naturale informalità. A differenza della citazione o del ricorso in giudizio, l’istanza di mediazione non deve contenere elementi di diritto dettagliati. L’articolo 4, comma 2, del d.lgs. n. 28/2010 impone solo che siano indicate le ragioni della pretesa, senza richiedere un’inquadratura giuridica precisa. Nel caso concreto, il giudice ha ritenuto infatti che la richiesta di impugnazione della donazione fosse sufficiente a integrare la condizione di procedibilità anche rispetto alla successiva domanda giudiziale di ripartizione della somma tra coeredi. La qualificazione giuridica differente tra mediazione e giudizio non incide sulla validità della mediazione stessa, purché i fatti sostanziali restino invariati. L’eccezione di improcedibilità per difformità tra domanda di mediazione e domanda giudiziale deve essere accolta solo quando vi sia un evidente ampliamento del petitum o un cambiamento nei fatti costitutivi della pretesa. Le parti quindi devono prestare attenzione a formulare un’istanza di mediazione che rifletta i fatti essenziali della controversia, senza preoccuparsi eccessivamente della precisa qualificazione giuridica della pretesa. 

Leggi anche:  Domanda giudiziale e di mediazione devono essere “simmetriche

Scarica Sentenza Tribunale di Teramo N.332-2025

Maria Laura Pasca

Numero delle sentenze presenti nella banca dati: 1054

Serve simmetria tra mediazione e domanda giudiziale

La sentenza n. 332/2025 del Tribunale di Teramo stabilisce che la condizione di procedibilità è soddisfatta se i fatti esposti nella domanda di mediazione e in quella giudiziale sono simmetrici. Non è richiesta una coincidenza perfetta né una precisa qualificazione giuridica, data la natura informale della mediazione. L'improcedibilità scatta solo in caso di ampliamento del petitum o di fondamento su fatti ulteriori. Tale principio prevale anche se l'azione giudiziale presenta un inquadramento giuridico differente.

Data sentenza: 11/03/2025
Curia: Tribunale di Teramo
Giudice: Maria Laura Pasca
Argomento/i: Domanda in giudizio e in mediazione
Materia/e: Condizione di procedibilità

Leggi il commento

Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

Leggi il commento

Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

Leggi il commento

Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

Leggi il commento

Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

Leggi il commento

Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

Leggi il commento

Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

Leggi il commento

Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

Leggi il commento

Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

Leggi il commento

Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

Leggi il commento

Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

Leggi il commento

Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

Leggi il commento

Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

Leggi il commento