Scarica Sentenza Tribunale di Teramo N.332-2025
Condizione di procedibilità soddisfatta se i fatti della domanda di mediazione sono gli stessi della domanda giudiziale, la qualificazione giuridica non rileva
Domanda procedibile: rileva la simmetria dei fatti
A pena di improcedibilità della domanda giudiziale, i fatti principali esposti in quest’ultima e quelli rappresentati nella domanda di mediazione devono essere simmetrici. Non è necessaria una coincidenza perfetta e completa tra le due domande, occorre piuttosto che i fatti, non la qualificazione giuridica della vicenda, posti a fondamento della domanda di mediazione e di quella giudiziale proposta successivamente siano gli stessi. La domanda è improcedibile solo se la domanda proposta in giudizio ha un petitum più ampio e si fonda su fatti ulteriori o ragioni diverse rispetto a quanto indicato nella domanda di mediazione. Lo ha chiarito il Tribunale di Teramo nella sentenza n. 332/2025.
Eccezione: mancata coincidenza tra domanda di mediazione e giudiziale
Nell’ambito di una controversia in materia successoria il convenuto, costituitosi in giudizio, eccepisce in rito l’improcedibilità della domanda a causa del mancato esperimento della procedura di mediazione. Parte convenuta contesta il mancato rispetto del termine di 15 giorni per l’avvio e la non coincidenza tra domanda di mediazione e giudiziale.
Domanda in giudizio e in mediazione: non occorre una perfetta coincidenza
In relazione all’eccezione di improcedibilità della domanda per mancata coincidenza tra la domanda di mediazione e quella giudiziale il giudice ricorda che in base a quanto sancito dall’articolo 4, comma 2, del d.lgs. n. 28/2010, applicabile ratione temporis alla controversia, l’istanza di mediazione deve contenere l’indicazione dell’organismo scelto, delle parti coinvolte, dell’oggetto della pretesa e delle ragioni su cui si fonda. Questo requisito è fondamentale affinché il giudice possa ritenere soddisfatta la condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Secondo la giurisprudenza prevalente non è necessario che vi sia una perfetta identità tra l’istanza di mediazione e la successiva domanda giudiziale. Tuttavia, è essenziale che i fatti su cui si basa la pretesa siano gli stessi in entrambe le fasi del procedimento. L’improcedibilità viene dichiarata solo se la domanda in giudizio presenta un petitum più ampio rispetto a quello della mediazione o se si basa su fatti costitutivi ulteriori o differenti rispetto a quelli esposti in sede stragiudiziale. Nel caso esaminato, in relazione all’eccezione della mancata coincidenza tra l’oggetto della mediazione e la domanda giudiziale il Giudice precisa che la parte attrice aveva avviato la mediazione prima dell’instaurazione del giudizio per contestare la donazione di una somma di denaro effettuata dalla de cuius. Successivamente, in giudizio, aveva avanzato anche una richiesta di rendiconto e restituzione delle somme eventualmente acquisite in maniera ingiustificata dal destinatario della donazione. Detto ciò, per il giudice la condizione di procedibilità deve ritenersi soddisfatta. Sebbene la domanda giudiziale avesse una qualificazione giuridica differente, i fatti costitutivi della pretesa erano gli stessi di quelli esposti nella mediazione Non era necessario che la mediazione contenesse una dettagliata indicazione giuridica degli elementi della pretesa, essendo sufficiente l’allegazione di una situazione di ingiustizia prospettata come base per un’eventuale azione futura.
Il principio di informalità della mediazione
Il Tribunale ricorda inoltre che la mediazione è una procedura caratterizzata da una naturale informalità. A differenza della citazione o del ricorso in giudizio, l’istanza di mediazione non deve contenere elementi di diritto dettagliati. L’articolo 4, comma 2, del d.lgs. n. 28/2010 impone solo che siano indicate le ragioni della pretesa, senza richiedere un’inquadratura giuridica precisa. Nel caso concreto, il giudice ha ritenuto infatti che la richiesta di impugnazione della donazione fosse sufficiente a integrare la condizione di procedibilità anche rispetto alla successiva domanda giudiziale di ripartizione della somma tra coeredi. La qualificazione giuridica differente tra mediazione e giudizio non incide sulla validità della mediazione stessa, purché i fatti sostanziali restino invariati. L’eccezione di improcedibilità per difformità tra domanda di mediazione e domanda giudiziale deve essere accolta solo quando vi sia un evidente ampliamento del petitum o un cambiamento nei fatti costitutivi della pretesa. Le parti quindi devono prestare attenzione a formulare un’istanza di mediazione che rifletta i fatti essenziali della controversia, senza preoccuparsi eccessivamente della precisa qualificazione giuridica della pretesa.
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