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Mancato rispetto termine di 90 giorni per il giudizio di merito: la domanda non è improcedibile, si perde solo la retroattività degli effetti

Giudizio di merito dopo 90 giorni dalla scadenza della conciliazione: domanda procedibile
Nell’ambito di un’azione di risarcimento del danno causato da responsabilità sanitaria, preceduta dal tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 8 L. n. 24/2017,  l’introduzione del giudizio di merito oltre il termine di 90 giorni dalla scadenza del procedimento conciliativo (ex art. 696-bis c.p.c.) non comporta l’improcedibilità della domanda. L’unica conseguenza è la perdita della retroazione degli effetti giuridici della domanda al momento iniziale del ricorso per A.T.P. Lo ha affermato il Tribunale di Ancona nella sentenza n. 1568/2025.

Azione risarcitoria per danni cagionati da malpratice medica
Una donna di 38 anni si presenta al pronto soccorso con sintomi addominali e una diagnosi iniziale di colica epatica in colelitiasi. Il percorso clinico prevede l’intervento di colecistectomia laparoscopica e una colangiopancreatografia endoscopica retrograda (ERCP) per rimuovere i calcoli biliari. La paziente, sottoposta a intervento, lamenta però una grave responsabilità professionale dei sanitari per due ragioni:

  • l’attesa di quasi un mese per la colecistectomia, nonostante le Linee Guida suggerissero di operare entro una settimana dalla diagnosi;
  • la rimozione dei calcoli dopo la colecistectomia. Secondo la ricorrente e il suo consulente, questa inversione ha causato la dislocazione delle clip chirurgiche, portando a un coleperitoneo, che ha richiesto un intervento urgente, degenza in terapia intensiva e infezioni polmonari e urinarie.

Gli esiti lamentati includono anche una cicatrice addominale di circa 30 cm e un laparocele. La paziente lamenta quindi un danno biologico permanente e richiede un risarcimento di € 142.186,00.

Accertamento tecnico preventivo con finalità conciliative art. 696 bis c.p.c
Prima di avviare il giudizio di merito, però la ricorrente adempie l’obbligo previsto dall’art. 8 della Legge Gelli-Bianco  n. 24/2017, introducendo un Accertamento Tecnico Preventivo ai fini conciliativi di cui all’art. 696-bis c.p.c. Il giudice istruttore nomina dei consulenti tecnici d’ufficio per rispondere a numerosi quesiti sulla correttezza dell’operato sanitario e sulla sussistenza del nesso causale tra la condotta e i postumi lamentati. Nonostante l’espletamento della consulenza, la conciliazione non ha successo, costringendo la ricorrente ad avviare il giudizio di merito con ricorso art. 8 L. n. 24/2017 e 281-decies c.p.c.

Ricorso di merito tardivo rispetto ai termini art. 8 co.3 legge n. 24/2017
La resistente, costituitasi in giudizio, solleva tre eccezioni preliminari di rito, due delle quali riguardano il rapporto tra l’A.T.P e il giudizio successivo, rilevando che:

  • dopo l’abrogazione del rito sommario (art. 702-bis e seguenti c.p.c), la causa deve essere introdotta con citazione e rito ordinario, e non con il nuovo rito semplificato (art. 281-decies e seguenti c.p.c) come scelto dalla ricorrente;
  • il ricorso di merito è tardivo, perché introdotto oltre i termini di legge previsti dall’art. 8, comma 3, L. n. 24/2017.

Violazione termine di 90 giorni per introduzione giudizio di merito: domanda procedibile
Il Giudice, però, respinge entrambe le eccezioni, chiarendo la disciplina del rito in materia di responsabilità medica dopo la Riforma Cartabia e la natura del termine di 90 giorni per l’introduzione del giudizio di merito.
Sul rito il Giudice precisa che la Legge Gelli-Bianco è stata coordinata con la Riforma Cartabia. L’art. 8, comma 3, L. n. 24/2017, è stato espressamente modificato per rinviare agli artt. 281-decies e seguenti c.p.c. (rito semplificato di cognizione). Poiché il ricorso è stato depositato il 20.04.2023, ossia dopo l’entrata in vigore della Riforma (28.02.2023), la scelta del rito semplificato è corretta e ammissibile.
Sulla tardività, invece, il Giudice, in linea con l’orientamento della Suprema Corte (ordinanza n. 11804/2025), precisa che la violazione del termine di 90 giorni per l’introduzione del giudizio di merito non comporta l’improcedibilità della domanda. La conseguenza di tale tardività è unicamente la perdita della retroazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda (es. interruzione della prescrizione) al momento del deposito del ricorso di A.T.P.
Del resto, l’A.T.P e il giudizio di merito sono procedimenti distinti, ma funzionalmente collegati; interpretare il termine come perentorio e sanzionarlo con l’improcedibilità si porrebbe in contrasto con il principio di economia processuale e con la ratio deflattiva della norma.

Leggi anche: Responsabilità medica: giudizio di merito fuori termine, domanda procedibile

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Maria Federica Minervini

Numero delle sentenze presenti nella banca dati: 1054

Responsabilità sanitaria e conciliazione: effetti sulla procedibilità della domanda

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 1568/2025, ha stabilito che nel risarcimento per responsabilità sanitaria l'introduzione del giudizio di merito oltre i 90 giorni dalla scadenza del tentativo di conciliazione (art. 696-bis c.p.c.) non comporta l'improcedibilità della domanda. Tale tardività determina esclusivamente la perdita della retroattività degli effetti giuridici al momento del ricorso per ATP. Il giudice ha inoltre confermato la legittimità del rito semplificato ex art. 281-decies c.p.c.

Data sentenza: 15/10/2025
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Maria Federica Minervini
Argomento/i: Responsabilità sanitaria
Materia/e: Procedibilità della domanda

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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