Scarica Sentenza Tribunale di Ancona N.1568-2025
Mancato rispetto termine di 90 giorni per il giudizio di merito: la domanda non è improcedibile, si perde solo la retroattività degli effetti
Giudizio di merito dopo 90 giorni dalla scadenza della conciliazione: domanda procedibile
Nell’ambito di un’azione di risarcimento del danno causato da responsabilità sanitaria, preceduta dal tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 8 L. n. 24/2017, l’introduzione del giudizio di merito oltre il termine di 90 giorni dalla scadenza del procedimento conciliativo (ex art. 696-bis c.p.c.) non comporta l’improcedibilità della domanda. L’unica conseguenza è la perdita della retroazione degli effetti giuridici della domanda al momento iniziale del ricorso per A.T.P. Lo ha affermato il Tribunale di Ancona nella sentenza n. 1568/2025.
Azione risarcitoria per danni cagionati da malpratice medica
Una donna di 38 anni si presenta al pronto soccorso con sintomi addominali e una diagnosi iniziale di colica epatica in colelitiasi. Il percorso clinico prevede l’intervento di colecistectomia laparoscopica e una colangiopancreatografia endoscopica retrograda (ERCP) per rimuovere i calcoli biliari. La paziente, sottoposta a intervento, lamenta però una grave responsabilità professionale dei sanitari per due ragioni:
- l’attesa di quasi un mese per la colecistectomia, nonostante le Linee Guida suggerissero di operare entro una settimana dalla diagnosi;
- la rimozione dei calcoli dopo la colecistectomia. Secondo la ricorrente e il suo consulente, questa inversione ha causato la dislocazione delle clip chirurgiche, portando a un coleperitoneo, che ha richiesto un intervento urgente, degenza in terapia intensiva e infezioni polmonari e urinarie.
Gli esiti lamentati includono anche una cicatrice addominale di circa 30 cm e un laparocele. La paziente lamenta quindi un danno biologico permanente e richiede un risarcimento di € 142.186,00.
Accertamento tecnico preventivo con finalità conciliative art. 696 bis c.p.c
Prima di avviare il giudizio di merito, però la ricorrente adempie l’obbligo previsto dall’art. 8 della Legge Gelli-Bianco n. 24/2017, introducendo un Accertamento Tecnico Preventivo ai fini conciliativi di cui all’art. 696-bis c.p.c. Il giudice istruttore nomina dei consulenti tecnici d’ufficio per rispondere a numerosi quesiti sulla correttezza dell’operato sanitario e sulla sussistenza del nesso causale tra la condotta e i postumi lamentati. Nonostante l’espletamento della consulenza, la conciliazione non ha successo, costringendo la ricorrente ad avviare il giudizio di merito con ricorso art. 8 L. n. 24/2017 e 281-decies c.p.c.
Ricorso di merito tardivo rispetto ai termini art. 8 co.3 legge n. 24/2017
La resistente, costituitasi in giudizio, solleva tre eccezioni preliminari di rito, due delle quali riguardano il rapporto tra l’A.T.P e il giudizio successivo, rilevando che:
- dopo l’abrogazione del rito sommario (art. 702-bis e seguenti c.p.c), la causa deve essere introdotta con citazione e rito ordinario, e non con il nuovo rito semplificato (art. 281-decies e seguenti c.p.c) come scelto dalla ricorrente;
- il ricorso di merito è tardivo, perché introdotto oltre i termini di legge previsti dall’art. 8, comma 3, L. n. 24/2017.
Violazione termine di 90 giorni per introduzione giudizio di merito: domanda procedibile
Il Giudice, però, respinge entrambe le eccezioni, chiarendo la disciplina del rito in materia di responsabilità medica dopo la Riforma Cartabia e la natura del termine di 90 giorni per l’introduzione del giudizio di merito.
Sul rito il Giudice precisa che la Legge Gelli-Bianco è stata coordinata con la Riforma Cartabia. L’art. 8, comma 3, L. n. 24/2017, è stato espressamente modificato per rinviare agli artt. 281-decies e seguenti c.p.c. (rito semplificato di cognizione). Poiché il ricorso è stato depositato il 20.04.2023, ossia dopo l’entrata in vigore della Riforma (28.02.2023), la scelta del rito semplificato è corretta e ammissibile.
Sulla tardività, invece, il Giudice, in linea con l’orientamento della Suprema Corte (ordinanza n. 11804/2025), precisa che la violazione del termine di 90 giorni per l’introduzione del giudizio di merito non comporta l’improcedibilità della domanda. La conseguenza di tale tardività è unicamente la perdita della retroazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda (es. interruzione della prescrizione) al momento del deposito del ricorso di A.T.P.
Del resto, l’A.T.P e il giudizio di merito sono procedimenti distinti, ma funzionalmente collegati; interpretare il termine come perentorio e sanzionarlo con l’improcedibilità si porrebbe in contrasto con il principio di economia processuale e con la ratio deflattiva della norma.
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