Il verbale di mediazione inesistente non consente di ritenere avverata la condizione di procedibilità della domanda in giudizio
Verbale inesistente: condizione di procedibilità non avverata
Il verbale inesistente non prova l’avvenuto svolgimento della mediazione. Questa la più interessante delle tante precisazioni contenute nella sentenza n. 420/2022 (sotto allegata) della Corte di Appello di Napoli sulla mediazione e sui principali aspetti di regolarità della procedura.
Opposizione a decreto ingiuntivo
La vicenda processuale da cui trae origine la pronuncia della Corte si riferisce a un decreto ingiuntivo ottenuto da una Banca dal giudice di primo grado, con conseguente condanna della debitrice a pagare la somma di Euro 15.119, 11.
La debitrice ingiunta si oppone al decreto, citando la banca che si costituisce in giudizio, contestando l’opposizione e chiedendo l’esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo.
La sentenza riconosce il credito della banca, ma la debitrice appella la decisione.
Disposizione della mediazione e mancato esperimento
Avviata la procedura di appello la Corte dispone la mediazione ai sensi dell’art. 5 comma 2 del dlgs n. 28/2010, fissando l’udienza per il rinvio del giudizio.
Con ordinanza però, trascorsa la data del sopra disposto rinvio, la Corte di Appello rileva che la mediazione non è stata esperita, invitando le parti a interloquire sul punto.
La mediazione non si svolge e la Banca appellata fa presente nelle sue note che l’onere di avviare la conciliazione è a carico di tutte le parti e non solo dell’opponente, chiedendo un rinvio per concluderla.
La banca deposita così, conclusa la procedura, il verbale del primo incontro di mediazione avente esito negativo.
Verbale mediazione inesistente: condizione di procedibilità non avverata
Dall’esame del verbale del primo e unico incontro di mediazione e dei documenti prodotti la Corte di Appello trae tutta una serie di informazioni che le danno l’opportunità di fornire utilissimi precisazioni sulla procedura di mediazione:
- Per la Corte, prima di tutto è necessario chiarire che, come sancito dalle SU della Cassazione, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo l’onere di avviare la procedura di mediazione è a carico del creditore opposto in quanto parte sostanziale del procedimento monitorio. Vero però che in appello, la domanda avanzata è quella di impugnazione, per cui la parte tenuta a esperire la mediazione è l’appellante in quanto soggetto agente. Il tutto a pena di improcedibilità della domanda;
- Sulla natura del termine di avvio della mediazione invece la Corte d’Appello ricorda che la condizione di procedibilità dell’esperimento della mediazione si considera avverata se all’udienza di rinvio fissata dal giudice risulta esperito il primo incontro davanti al mediatore anche se lo stesso si è concluso senza l’accordo. Non rileva, per considerare avverata la condizione di procedibilità, che la procedura venga avviata oltre il termini di 15 giorni indicato dal giudice;
- La Corte infine rileva che nel caso di specie la mediazione non può ritenersi comunque ritualmente esperita come condizione di procedibilità della domanda. Dal verbale del primo incontro emerge infatti che:
- la mediazione è stata esperita dalla banca e non dall’appellante;
- la debitrice, anche se invitata, non vi ha preso parte senza comunicare preventivamente le ragioni della sua assenza;
- il verbale risulta sottoscritto dal procuratore della banca (al quale però non è stata conferita specifica procura sostanziale per la mediazione), ma non dal mediatore. Manca quindi anche la certificazione della autografia della parte. Il verbale inoltre non è stato depositato presso la segreteria dell’Organismo di mediazione. L’inesistenza del verbale non consente pertanto alla Corte di ritenere esperita la mediazione, quale condizione di procedibilità. Esito determinato in ogni caso anche dalla mancata partecipazione della debitrice alla procedura.