Il verbale di mediazione inesistente non consente di ritenere avverata la condizione di procedibilità della domanda in giudizio

Verbale inesistente: condizione di procedibilità non avverata

Il verbale inesistente non prova l’avvenuto svolgimento della mediazione. Questa la più interessante delle tante precisazioni contenute nella sentenza n. 420/2022 (sotto allegata) della Corte di Appello di Napoli sulla mediazione e sui principali aspetti di regolarità della procedura.

Opposizione a decreto ingiuntivo

La vicenda processuale da cui trae origine la pronuncia della Corte si riferisce a un decreto ingiuntivo ottenuto da una Banca dal giudice di primo grado, con conseguente condanna della debitrice a pagare la somma di Euro 15.119, 11. 

La debitrice ingiunta si oppone al decreto, citando la banca che si costituisce in giudizio, contestando l’opposizione e chiedendo l’esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo.

La sentenza riconosce il credito della banca, ma la debitrice appella la decisione.

Disposizione della mediazione e mancato esperimento 

Avviata la procedura di appello la Corte dispone la mediazione ai sensi dell’art. 5 comma 2 del dlgs n. 28/2010, fissando l’udienza per il rinvio del giudizio. 

Con ordinanza però, trascorsa la data del sopra disposto rinvio, la Corte di Appello rileva che la mediazione non è stata esperita, invitando le parti a interloquire sul punto.  

La mediazione non si svolge e la Banca appellata fa presente nelle sue note che l’onere di avviare la conciliazione è a carico di tutte le parti e non solo dell’opponente, chiedendo un rinvio per concluderla.

La banca deposita così, conclusa la procedura, il verbale del primo incontro di mediazione avente esito negativo.

Verbale mediazione inesistente: condizione di procedibilità non avverata 

Dall’esame del verbale del primo e unico incontro di mediazione e dei documenti prodotti la Corte di Appello trae tutta una serie di informazioni che le danno l’opportunità di fornire utilissimi precisazioni sulla procedura di mediazione: 

  • Per la Corte, prima di tutto è necessario chiarire che, come sancito dalle SU della Cassazione, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo l’onere di avviare la procedura di mediazione è a carico del creditore opposto in quanto parte sostanziale del procedimento monitorio. Vero però che in appello, la domanda avanzata è quella di impugnazione, per cui la parte tenuta a esperire la mediazione è l’appellante in quanto soggetto agente. Il tutto a pena di improcedibilità della domanda; 
  • Sulla natura del termine di avvio della mediazione invece la Corte d’Appello ricorda che la condizione di procedibilità dell’esperimento della mediazione si considera avverata se all’udienza di rinvio fissata dal giudice risulta esperito il primo incontro davanti al mediatore anche se lo stesso si è concluso senza l’accordo. Non rileva, per considerare avverata la condizione di procedibilità, che la procedura venga avviata oltre il termini di 15 giorni indicato dal giudice; 
  • La Corte infine rileva che nel caso di specie la mediazione non può ritenersi comunque ritualmente esperita come condizione di procedibilità della domanda. Dal verbale del primo incontro emerge infatti che: 
  • la mediazione è stata esperita dalla banca e non dall’appellante;
  • la debitrice, anche se invitata, non vi ha preso parte senza comunicare preventivamente le ragioni della sua assenza;
  • il verbale risulta sottoscritto dal procuratore della banca (al quale però non è stata conferita specifica procura sostanziale per la mediazione), ma non dal mediatore. Manca quindi anche la certificazione della autografia della parte. Il verbale inoltre non è stato depositato presso la segreteria dell’Organismo di mediazione. L’inesistenza del verbale non consente pertanto alla Corte di ritenere esperita la mediazione, quale condizione di procedibilità. Esito determinato in ogni caso anche dalla mancata partecipazione della debitrice alla procedura.

 

Scarica Sentenza Corte d’Appello di Napoli 02 02 2022

Marco Marinaro Giudice

Numero delle sentenze presenti nella banca dati: 1054

Il verbale inesistente non prova la mediazione

La sentenza n. 420/2022 della Corte d'Appello di Napoli stabilisce che un verbale di mediazione inesistente non prova l'avvenuto svolgimento della procedura, rendendo non avverata la condizione di procedibilità della domanda. Nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere spetta al creditore, mentre in appello all'appellante. L'improcedibilità è stata confermata poiché il verbale non era sottoscritto dal mediatore, non depositato presso l'Organismo e l'appellante non aveva partecipato all'incontro.

Data sentenza: 02/02/2022
Curia: Corte d'Appello di Napoli
Giudice: Assunta D'Amore +2
Argomento/i: Condizione di procedibilità +1
Materia/e: Condizione di procedibilità +1

Leggi il commento

Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

Leggi il commento

Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

Leggi il commento

Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

Leggi il commento

Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

Leggi il commento

Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

Leggi il commento

Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

Leggi il commento

Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

Leggi il commento

Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

Leggi il commento

Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

Leggi il commento

Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

Leggi il commento

Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

Leggi il commento

Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

Leggi il commento