Scarica Sentenza Cassazione n. 27944-2025
Il difetto di mediazione è sanato se non viene rilevato d’ufficio o su istanza di parte entro i termini e non può essere rilevato in appello per la prima volta
Difetto di procedibilità per mancata mediazione e sanatoria
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo nelle materie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28 del 2010, l’onere di promuovere il procedimento di mediazione grava sulla parte opposta. Qualora il giudice di primo grado, rilevando il mancato esperimento della mediazione, oneri erroneamente della sua attivazione la parte opponente anziché quella opposta, tale provvedimento, in quanto rivolto a un soggetto diverso dall’obbligato, si risolve nell’omesso rilievo del vizio nei confronti della parte corretta. Ne consegue che, in difetto di tempestiva eccezione di parte o di nuovo rilievo d’ufficio entro i termini di decadenza del primo grado, l’improcedibilità resta sanata e non può essere rilevata per la prima volta nel giudizio d’appello. Lo ha sancito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 27944/2025.
Opposizione a decreto ingiuntivo e mediazione
Una S.p.a ottiene un decreto ingiuntivo nei confronti di una S.r.l e di un altro soggetto per il mancato pagamento di somme derivanti da due contratti di leasing di macchinari industriali. I debitori propongono due distinte opposizioni, successivamente riunite. Il Giudice di primo grado concede la provvisoria esecuzione del decreto e rileva che la materia è soggetta a mediazione obbligatoria (ex art. 5, co. 1-bis, D.Lgs. 28/2010). Tuttavia, il Tribunale commette un errore procedurale: pone l’onere di avviare la mediazione a carico dei debitori opponenti. Poiché la mediazione non viene attivata, il Tribunale dichiara l’improcedibilità delle opposizioni, confermando il decreto ingiuntivo. Gli opponenti a questo punto impugnano la decisione davanti alla Corte d’Appello, la quale riconosce che l’onere della mediazione spettava al creditore opposto, ossia alla s.p.a e non agli opponenti, secondo l’orientamento consolidato delle Sezioni Unite (Sent. 19596/2020). La Corte tuttavia, osserva che, poiché il primo giudice ha onerato la parte sbagliata e nessuno ha eccepito tempestivamente l’errore, né il giudice lo ha corretto d’ufficio entro i termini di legge, l’improcedibilità non poteva essere dichiarata. Gli opponenti ricorrono quindi in Cassazione sostenendo che, avendo il primo giudice comunque sollevato il tema della mediazione, l’improcedibilità avrebbe dovuto colpire il creditore inerte, portando alla revoca del decreto.
Difetto di procedibilità sanato se giudice e la parte non lo rilevano nei termini
La Suprema Corte, nell’affrontare il nodo della mediazione, rigetta il ricorso, perchè infondato. La Cassazione chiarisce infatti che, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, spetta al creditore opposto avviare la mediazione. Se non lo fa, il decreto viene revocato. Se il giudice di primo grado onera erroneamente l’opponente e non il creditore e tale errore non viene rilevato d’ufficio né eccepito dalle parti nei termini (prima udienza), la condizione di procedibilità deve considerarsi “sanata”. Il potere di rilevare il difetto di mediazione, infatti, non è illimitato. Se il giudice sbaglia nell’individuare chi deve attivarsi, tale errore equivale a un “non rilievo” del difetto verso la parte corretta. Di conseguenza, il Giudice d’Appello non può dichiarare l’improcedibilità se il termine per il rilievo d’ufficio è scaduto in primo grado.
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