Scarica Sentenza Tribunale di Verona N.1467 2025

L’ATP art. 696-bis c.p.c. ha funzione conciliativa, non esplorativa, valuta fatti noti per favorire accordi stragiudiziali, non cerca prove

Accertamento art. 696 bis c.p.c: funzione tecnica, non esplorativa
Il ricorso per accertamento tecnico preventivo (ATP), previsto dall’articolo 696-bis del Codice di Procedura Civile, ha una finalità ben precisa: favorire la composizione stragiudiziale delle controversie. Questo strumento, infatti, permette alle parti di ottenere una valutazione tecnica su fatti già noti e non contestati, con l’obiettivo di trovare un accordo prima di avviare un lungo e costoso processo giudiziario. Come ribadito dal Tribunale di Verona nell’ordinanza n. 1467/2025, la funzione dell’ATP è conciliativa, non esplorativa.

Ricorso per accertamento tecnico preventivo con finalità conciliativa
Un ricorrente avvia un ATP per ottenere la nomina di un consulente tecnico  in grado di valutare la natura e l’ammontare di un presunto credito. La sua richiesta si basa su quattro ragioni di credito, tra cui la liquidazione di una quota di impresa familiare, un risarcimento per illegittima estromissione, una percentuale sulla vendita di un immobile e altri crediti oggetto di un pignoramento. Il giudice però dichiara il ricorso inammissibile, perché i presupposti dell’azione non sono affatto pacifici. I fatti su cui il ricorrente chiede una valutazione tecnica sono già stati oggetto di precedenti giudizi, con sentenze passate in giudicato, che hanno negato le sue pretese o le hanno considerate inesigibili. Il giudice sottolinea nel provvedimento che un ATP non può essere utilizzato come un’indagine esplorativa per cercare nuove prove o per riaprire questioni già decise in tribunale. L’accertamento tecnico, per essere ammissibile, deve riguardare esclusivamente fatti che il consulente può percepire direttamente o che sono stati accertati altrove e non sono in discussione.

Contrasto con la funzione conciliativa
Per il Giudice, la richiesta del ricorrente, che mira a far valutare la fondatezza stessa del suo credito, è in netto contrasto con la funzione conciliativa dell’ATP. L’istituto è inteso a risolvere controversie che si basano su questioni puramente tecniche (ad esempio, la quantificazione di un danno o il valore di un bene), dove l’accertamento tecnico può fungere da base per un accordo tra le parti. Nel caso in esame, invece, la controversia riguarda l’esistenza stessa del diritto di credito, una questione che richiede un’attività istruttoria complessa e un’analisi giuridica approfondita, elementi incompatibili con la natura sommaria e non contenziosa dell’ATP. L’ATP non è un sostituto del giudizio ordinario, ma un mezzo alternativo di risoluzione delle controversie, focalizzato sull’accertamento tecnico di fatti non in contestazione, per facilitare una soluzione amichevole.

 Accertamento tecnico preventivo art. 696 bis c.p.c: quale funzione?
Il giudice quindi rigetta il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La motivazione principale si concentra sulla funzione dell’accertamento tecnico preventivo (ATP). Ai fini della sua ammissibilità, l’ATP deve avere come oggetto la valutazione tecnica di fatti o situazioni che sono già accertati o comunque non contestati dalle parti. Lo scopo dell’istituto è facilitare una composizione della controversia prima di avviare un vero e proprio giudizio, non di cercare prove per supportare un’accusa. In altre parole, l’ATP ha una natura conciliativa e non esplorativa. Nel caso in esame, i presupposti dell’azione del ricorrente sono tutt’altro che pacifici. Le presunte ragioni di credito sono state già oggetto di precedenti giudizi, con sentenze passate in giudicato che hanno rigettato le sue domande o ne hanno accertato l’inesigibilità. Le questioni non sono di “mero accertamento”, ma richiedono complesse attività istruttorie incompatibili con la natura dell’ATP.

Leggi anche: Conciliazione art. 696-bis c.p.c.: non per finalità esplorative

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Marco Cucchetto

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ATP: conciliazione non ha valenza esplorativa ma tecnica

La sentenza n. 1467/2025 del Tribunale di Verona chiarisce che l'ATP ex art. 696-bis c.p.c. ha una funzione prettamente conciliativa e non esplorativa. Lo strumento serve a favorire accordi stragiudiziali basandosi su valutazioni tecniche di fatti noti e non contestati, non potendo sostituire il giudizio ordinario per ricercare prove. Per tale motivo, è stato dichiarato inammissibile un ricorso volto a verificare l'esistenza di crediti già negati da sentenze passate in giudicato.

Data sentenza: 12/09/2025
Curia: Tribunale di Verona
Giudice: Marco Cucchetto
Argomento/i: Accertamento art. 696 bis c.p.c
Materia/e: Conciliazione

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Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
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Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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