Scarica sentenza Tribunale di Pavia N. 1401-2023
Se il mediatore riapre la procedura di mediazione con un nuovo incontro il termine di 30 giorni per impugnare la delibera decorre dalla nuova data
Impugnazione delibera condominiale
Un condomino impugna una delibera assembleare, contestando le decisioni prese in relazione ai punti 6 e 7 dell’ordine del giorno. Chiede quindi che la decisione venga dichiarata nulla o annullabile e che il Condominio venga condannato alle spese di giudizio.
Impugnazione tardiva
Il Condominio convenuto, in rito, chiede che venga accertata la tardività dell’impugnazione della delibera, che nel merito le domande avanzate vengano respinte e che l’attore venga condannato ai sensi dell’art. 96 c.p.c. al pagamento di una somma che il giudice dovrà stabilire in via equitativa. Il Tribunale di Pavia (sentenza n. 1401/2023) prima di decidere la questione nel merito si occupa delle impugnazioni di rito. Quella del convenuto riguarda il rispetto dei termini di impugnazione della delibera assembleare. Per il Condominio l’attore ha impugnato in ritardo la delibera condominiale. Per risolvere la questione era stata infatti avviata la mediazione obbligatoria ante causa, ma la stessa si è conclusa con verbale negativo del 7 marzo 2022. Il ricorso in giudizio è stato depositato il 29 aprile 2022, dopo la decorrenza del termine perentorio di 30 giorni imposto dall’art. 1137 c.c. L’impugnazione deve quindi ritenersi tardiva.
Impugnazione delibera: il termine decorre dal nuovo incontro
Il Tribunale ai fini del decidere ripercorre i passi salienti della vicenda e rileva che l’attore ha ostacolato fortemente il buon esito della mediazione, tramite richieste di rinvio dei vari incontri e con la dichiarata volontà di non proseguire, tanto che il mediatore ha redatto verbale negativo anche a causa della dismissione del mandato di un difensore.
L’attore sostiene che il primo verbale negativo di mediazione non ha valore perché non è stato firmato, poi però contesta i fatti in esso esposti e fatti ulteriori accaduti nel corso della mediazione. Fatto sta che il mediatore, dopo aver dato atto nel verbale non sottoscritto dell’esito negativo della mediazione, ha fissato un nuovo incontro per il 30 marzo 2022, dopo avere accolto l’istanza di riapertura avanzata da un difensore.
Per il Tribunale quindi il termine per impugnare la delibera decorre dal primo “nuovo” incontro di mediazione fissato del 30 marzo 2022. Il termine di 30 per impugnare la delibera deve quindi ritenersi rispettato, visto che il ricorso è stato depositato il 29 aprile 2022. Per il giudice non si può in ogni caso censurare la mancata partecipazione del Condominio al nuovo incontro per varie ragioni:
- condotta assai contraddittoria del singolo condomino;
- volontà del mediatore di chiudere la mediazione il 9 marzo 2022;
- necessità del Condominio di dare certezza alla volontà dell’assemblea anche dal punto di vista temporale.
Nel merito, infine il Tribunale respinge la domanda relativa al punto 6 dell’ordine del giorno e in relazione al punto 7 decide solo per stabilire la condanna alle spese in base al principio della soccombenza virtuale tenuto conto della decisione assunta. Dichiara quindi la cessazione della materia del contendere e condanna l’attore a rifondere al Condominio le spese di lite.
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