Per il tribunale di Avellino è da ritenersi valida la notifica della comunicazione di avvio mediazione effettuata direttamente al domicilio della parte anziché al difensore

Convocazione in mediazione

La convocazione in mediazione va fatta alla parte personalmente, a meno che non abbia eletto domicilio presso il proprio avvocato anche con riferimento alla fase stragiudiziale ed espressamente per il procedimento di mediazione. Così il tribunale di Avellino nella sentenza n. 178/2023 decidendo una vicenda relativa al mancato pagamento delle rate di un finanziamento che dava origine a un procedimento monitorio. 

Nel caso di specie, il presunto debitore svolgeva opposizione al decreto ingiuntivo rilevando la nullità dei contratti di finanziamento posti a base dello stesso per superamento del tasso soglia previsto dalla legge antiusura. Eccepiva, inoltre, l’intervenuta prescrizione del diritto a richiedere le somme ingiunte, atteso che i contratti di finanziamento erano stati stipulati 15 anni prima della richiesta, contestando anche l’importo totale ingiunto per via dei pagamenti già effettuati. 

La società opposta assumeva di aver dato piena prova del proprio credito con il deposito della documentazione in atti già dalla fase monitoria, contrastava le altre doglianze e chiedeva l’inammissibilità/improcedibilità dell’opposizione e la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, oltre al termine per l’instaurazione del procedimento di mediazione. 

Improcedibilità della mediazione

Il giudice concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e fissava il termine per la domanda di mediazione, ma la procedura aveva esito negativo per la mancata partecipazione dell’opponente. 

Nel corso del giudizio l’opponente, eccepiva l’improcedibilità della detta procedura di mediazione per essere stata notificata l’istanza al difensore costituito e non alla parte personalmente. 

Su tale eccezione l’opposta, deduceva la ritualità della comunicazione al difensore costituito sostenendo che la convocazione in mediazione di parte opponente era stata curata da apposito organismo, tramite PEC inviata al suo procuratore presso il quale l’opponente aveva eletto domicilio e che, pertanto, il legale del debitore era stato correttamente e tempestivamente notiziato dell’avvio e della data di svolgimento del primo incontro di mediazione. 

Comunicazione di avvio mediazione al domicilio dell’interessato

Per il giudice, tuttavia, non è così. Esaminando preliminarmente la questione della procedibilità della domanda che assume carattere assorbente rispetto al resto, il tribunale dichiara infatti “il tentativo di mediazione è stato promosso con modalità che non consentono di ritenere avverata la condizione di procedibilità, sotto il profilo della effettiva partecipazione delle parti”. 

Ai sensi dell’art. 8 d.lgs. 28/2010, ricorda quindi “davanti al mediatore è obbligatoria la comparizione personale delle parti. La presenza è imposta dalla natura stessa del procedimento di mediazione come meccanismo di risoluzione alternativa delle controversie, volto a conciliare le parti mediante una soluzione bonaria della lite”. Inoltre, ex comma 1, “la domanda e la data del primo incontro sono comunicate all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante”.  Tuttavia, prosegue il giudicante, “lo stesso D.Lgs. n. 28/2010 non contempla, in nessuna sua parte, la possibilità di notificare la domanda al procuratore legale costituito, essendo invece necessario che l’atto sia portato a conoscenza del diretto interessato. 

Quindi in base a tale disposto, volto alla valorizzazione della possibilità delle parti di decidere del proprio conflitto, è da ritenersi valida la notifica della comunicazione di avvio mediazione effettuata direttamente al domicilio della controparte anziché al difensore”. 

Nel caso de quo, invece, la notifica della comunicazione di avvio della mediazione non è avvenuta in modo corretto e conforme al dettato normativo, poiché comunicata tramite PEC al difensore costituito in giudizio e non alla parte personalmente. 

Inoltre, “l’irregolarità della notifica dell’istanza di mediazione nella fattispecie de qua, non è sanata neppure dalla procura alle liti rilasciata dall’opponente al proprio difensore atteso che quanto all’ipotesi di notifica al solo avvocato e non al diretto interessato, affinché la condizione di procedibilità possa considerarsi propriamente soddisfatta, occorre quantomeno che si evinca in maniera chiara che parte chiamata abbia eletto domicilio presso il proprio legale anche con riferimento alla fase stragiudiziale, ed espressamente per il procedimento di mediazione”. Dall’esame della procura alle liti invece si evince che l’opponente ha eletto domicilio solo per la fase giudiziale di opposizione al decreto ingiuntivo mentre nulla viene indicato con riferimento alla fase stragiudiziale ed espressamente per il procedimento di mediazione per il quale la parte può avvalersi anche di altro difensore esperto del ramo. 

Per cui, conclude il tribunale, dall’irregolarità della convocazione consegue il mancato avveramento della condizione di procedibilità con la conseguenza che essendo attribuito all’opposto l’onere di promuovere la mediazione, “la mancata attivazione della stessa comporta, pur essendo la pronuncia quella di improcedibilità in ogni caso, la revoca del decreto ingiuntivo opposto” e la decisione di tale questione pregiudiziale “preclude la possibilità di affrontare nel merito la controversia oggetto della domanda”. 

Scarica Sentenza Tribunale di Avellino 01 02 2023

Maila Casale

Numero delle sentenze presenti nella banca dati: 1054

Convocazione in mediazione alla parte personalmente se non ha eletto domicilio presso il suo avvocato

Il Tribunale di Avellino (sent. 178/2023) ha stabilito che la convocazione in mediazione debba essere notificata personalmente alla parte e non al suo difensore, salvo esplicito domicilio eletto per la fase stragiudiziale. Nel caso esaminato, la PEC inviata solo al legale non ha soddisfatto la condizione di procedibilità, poiché la procura alle liti riguardava solo la fase giudiziale. Tale irregolarità ha determinato l'improcedibilità della domanda e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Data sentenza: 01/02/2023
Curia: Tribunale di Avellino
Giudice: Maila Casale
Argomento/i: convocazione in mediazione +1
Materia/e: convocazione in mediazione +1

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
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Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
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Argomento/i: Forniture di energia
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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
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Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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