Controverso se i super interessi ex art. 1284 comma 4 cc spettino nel corso del procedimento di mediazione avviato dopo la domanda giudiziale

Mediazione e decorrenza super interessi

Le Sezioni Unite della Cassazione nelle sentenze n. 12974 del 13 maggio 2024 e n. 12449 del 7 maggio 2024 sui super-interessi chiariscono che gli stessi sono dovuti solo se il giudice lo dispone espressamente. A tal fine l’autorità giudicante deve valutare la sussistenza di determinati presupposti, ossia la natura della fonte dell’obbligazione da cui scaturiscono, la sussistenza di una determinazione contrattuale della misura degli interessi stessi e infine l’identificazione della domanda giudiziale, quale momento da cui decorrono i super interessi. Detto requisito non può invece essere dato per certo in presenza di un procedimento di mediazione.

Super-interessi: decorrenza dalla domanda giudiziale

La controversia prende spunto dall’opposizione a un precetto con cui si denuncia il calcolo erroneo degli interessi di mora dalla proposizione della domanda giudiziale. Il titolo esecutivo non recava la condanna al pagamento degli stessi e il credito giudiziale escludeva l’applicazione del comma 4 dell’art. 1284 c.c. visto che il credito aveva natura risarcitoria ai sensi dell’art. 2049 c.c. Per comprendere meglio la questione è necessario riportare il testo dell’articolo 1284 c.c.:

  1. “ Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d’anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l’anno successivo.
  2. Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.
  3. Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale.
  4. Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
  5. La disposizione del quarto comma si applica anche all‘atto con cui si promuove il procedimento arbitrale.”

Mediazione post domanda giudiziale: spettano i super-interessi?

Nella motivazione della sentenza n. 124549/2024 le SU ricordano che con la domanda giudiziale nasce una controversia e che la spettanza degli interessi dovuti in caso di ritardato pagamento nelle transazioni commerciali fa parte della controversia. Il giudice però non può riconoscere automaticamente la spettanza di questi super interessi, perché questione autonoma rispetto alla produzione degli interessi legali ordinari. Il giudice dovrà valutare pertanto tre presupposti:

  • la natura della fonte dell’obbligazione;
  • l’eventuale determinazione contrattuale degli interessi;
  • l’identificazione della domanda giudiziale.

Su quest’ultimo punto la Cassazione precisa che non ci sono dubbi sulla decorrenza degli interessi dalla data di notifica dell’atto di citazione o dal deposito del ricorso introduttivo. La questione della spettanza dei super interessi è invece controversa nel caso in cui il procedimento di mediazione abbia inizio dopo la presentazione della domanda giudiziale, nell’ipotesi in cui il creditore non abbia esperito la procedura stragiudiziale prima del giudizio. La questione sul punto resta aperta e senza dubbio bisognosa di necessari chiarimenti.

Lucio Napolitano

Numero delle sentenze presenti nella banca dati: 1054

Procedimento di mediazione e decorrenza dei super-interessi

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito che i super-interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. non sono automatici, ma richiedono un'espressa disposizione del giudice. Quest'ultimo deve valutare la natura dell'obbligazione, l'assenza di patti contrattuali e l'identificazione della domanda giudiziale come termine di decorrenza. Mentre tale data è certa per citazioni e ricorsi, resta invece controversa l'applicazione dei super-interessi nei procedimenti di mediazione avviati post-domanda giudiziale.

Data sentenza: 26/03/2024
Curia: Tribunale di Milano
Giudice: Adriano Piergiovanni Patti +8

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Cassazione a Sezioni Unite: per la domanda riconvenzionale non c’è l’obbligo di una nuova mediazione

Con la sentenza n. 3452/2024, le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che la mediazione obbligatoria, prevista dall'art. 5 d.lgs. 28/2010, costituisca condizione di procedibilità solo per l'atto introduttivo del giudizio e non per le domande riconvenzionali. Tale principio si applica sia alle domande collegate che a quelle "eccentriche", al fine di garantire la ragionevole durata del processo e non compromettere la finalità deflattiva delle ADR, pur restando fermo l'obbligo di favorire la conciliazione tra le parti.

Data sentenza: 07/02/2024
Curia: Corte di Cassazione
Giudice: Alberto Giusti +7
Argomento/i: Domanda riconvenzionale
Materia/e: domanda riconvenzionale

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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