Scarica Sentenza Tribunale di Roma N. 5065-2026
La sentenza del Tribunale di Roma merita attenzione soprattutto per la sua parte preliminare, perché affronta un tema che tocca il cuore del sistema ADR: conta di più il nome dello strumento o il fatto che un serio tentativo di soluzione stragiudiziale sia stato davvero compiuto? Il Tribunale sceglie con chiarezza la seconda strada e lo fa con un’impostazione che, per chi crede nella mediazione, è particolarmente significativa.
Il caso
Una società conveniva in giudizio il proprio avvocato, chiedendone la condanna per responsabilità professionale in relazione alla gestione di un precedente giudizio di appello. Il danno lamentato era inferiore a 50.000 euro e, proprio per questo, il convenuto eccepiva l’improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita, eccezione poi riproposta anche dalla compagnia assicurativa chiamata in causa.
Il dato decisivo, però, era un altro: tra le parti una procedura di mediazione era stata effettivamente svolta e si era conclusa con esito negativo.
È qui che la sentenza assume un rilievo che va ben oltre il caso concreto.
Il punto decisivo: la mediazione già svolta basta a soddisfare la procedibilità
Il Tribunale rigetta l’eccezione di improcedibilità e afferma un principio che, a mio avviso, coglie nel segno: se le parti hanno già percorso la strada della mediazione, non avrebbe alcun senso sanzionarle con l’improcedibilità solo perché non hanno imboccato, in aggiunta o in alternativa, il binario della negoziazione assistita.
La decisione parte dal meccanismo di raccordo tra negoziazione assistita e mediazione e ne ricava una conclusione di sistema: il legislatore, nei casi di possibile sovrapposizione, mostra di attribuire una chiara centralità alla mediazione. Ma il Tribunale compie un passo ulteriore, e qui sta il vero interesse della pronuncia: ritiene che l’esperimento concreto della mediazione realizzi comunque la funzione della condizione di procedibilità, anche quando la controversia non appartenga, in astratto, alle materie di mediazione obbligatoria.
È una soluzione di buon senso, ma anche una soluzione culturalmente importante. Perché rifiuta il formalismo e guarda alla sostanza: le parti hanno già tentato seriamente di evitare il giudizio, dunque la funzione deflattiva della legge è già stata rispettata.
Una sentenza che dice una cosa semplice: la mediazione vale, e vale molto
La parte più interessante della decisione è forse quella in cui il Tribunale valorizza la diversa struttura dei due strumenti. La sentenza richiama le osservazioni della Corte costituzionale e sottolinea che la mediazione, grazie alla presenza di un soggetto terzo e imparziale, offre maggiori garanzie di raggiungimento del risultato perseguito dalla normativa di deflazione del contenzioso rispetto alla negoziazione assistita, nella quale manca una figura terza dotata della stessa neutralità.
Questo passaggio merita di essere preso sul serio. Perché, al di là del caso concreto, afferma un dato che nel dibattito sugli ADR talvolta si tende a sfumare troppo: non tutti gli strumenti di composizione stragiudiziale sono uguali. La mediazione non è semplicemente uno dei tanti passaggi alternativi al processo; è uno strumento strutturalmente più forte, più garantito e più coerente con la logica di un confronto reale tra le parti.
Se dunque quel tentativo c’è stato, se le parti si sono confrontate davanti a un mediatore e quel percorso si è chiuso senza accordo, appare davvero difficile sostenere che l’ordinamento debba poi arrestarsi davanti alla mancanza di un ulteriore adempimento formale.
La sostanza contro il formalismo
La pronuncia del Tribunale di Roma è, da questo punto di vista, particolarmente apprezzabile perché rifiuta una visione burocratica della procedibilità. La condizione di procedibilità non serve a costruire trappole processuali, né a moltiplicare inutilmente i passaggi preliminari. Serve, piuttosto, a imporre alle parti un confronto serio prima del giudizio.
E qui quel confronto c’è stato. C’è stata una mediazione. C’è stato un incontro mediato da un terzo imparziale. C’è stato un tentativo, fallito, di soluzione stragiudiziale. Pretendere, nonostante questo, anche la negoziazione assistita avrebbe significato piegare la logica dell’ADR a un formalismo autoreferenziale, poco coerente con la finalità sostanziale dell’istituto.
Il Tribunale, invece, fa la scelta opposta: guarda alla funzione e non all’etichetta. Ed è proprio per questo che la sentenza appare condivisibile.
Una decisione favorevole alla mediazione, e giustamente favorevole
Per chi si occupa di mediazione, la decisione contiene un messaggio che va oltre il singolo processo: quando la mediazione è stata davvero fatta, l’ordinamento deve riconoscerle un valore pieno, non trattarla come un passaggio minore o intercambiabile solo sulla carta.
In questo senso, la sentenza è favorevole alla mediazione in modo molto netto. E, a ben vedere, fa bene a esserlo. Perché sarebbe paradossale sostenere che uno strumento più strutturato, più imparziale e più coerente con la finalità conciliativa non basti a soddisfare la procedibilità, mentre invece dovrebbe bastare uno strumento meno articolato e meno garantito come la negoziazione assistita.
Il Tribunale, in sostanza, dice una cosa che nel sistema ADR italiano dovrebbe essere quasi ovvia: se hai già fatto qualcosa di più serio, non ti si può rimproverare di non avere fatto qualcosa di meno.
Le ricadute pratiche
Il principio affermato ha ricadute operative importanti.
Per gli avvocati significa che, nelle controversie soggette a negoziazione assistita, la scelta di percorrere la mediazione non deve essere vista come un azzardo processuale, ma può rivelarsi una soluzione pienamente idonea a mettere al riparo la domanda da eccezioni di improcedibilità, almeno secondo questa impostazione.
Per le parti significa che il tentativo di mediazione acquista un peso ancora più rilevante: non solo come strumento di possibile accordo, ma anche come presidio effettivo di accesso al giudice.
Per il sistema, infine, la decisione suggerisce una direzione interpretativa molto chiara: tra letture rigide e letture funzionali, il processo civile ha bisogno della seconda. E quando la mediazione è già stata seriamente percorsa, è proprio la seconda a imporsi.
Il merito della causa resta sullo sfondo
Esaurita la questione preliminare, il Tribunale affronta il merito della domanda di responsabilità professionale e la rigetta. Dalla documentazione risulta infatti che il fascicolo di parte del primo grado era stato regolarmente depositato all’atto dell’iscrizione a ruolo dell’appello e che il suo mancato rinvenimento non poteva essere imputato all’avvocato convenuto. Inoltre, secondo il giudice, non risultava comunque provato che, anche in presenza del fascicolo, la società attrice avrebbe con probabilità ottenuto una decisione favorevole nel giudizio di appello.
La domanda riconvenzionale del convenuto per il pagamento dei compensi viene dichiarata inammissibile, mentre le spese vengono integralmente compensate.
Ma, per i lettori di MondoADR, il cuore vero della sentenza resta la parte iniziale: quella in cui il giudice riconosce che la mediazione già svolta vale davvero e non può essere trattata come se non fosse mai avvenuta.
Conclusione
La sentenza del Tribunale di Roma è importante perché afferma, con chiarezza, un principio che merita di essere valorizzato: quando le parti hanno già esperito la mediazione, non si può bloccare la causa invocando la mancata negoziazione assistita. La funzione della condizione di procedibilità, in quel caso, è già stata raggiunta.
È una decisione che sceglie la sostanza sulla forma, la funzionalità del sistema sulla sua burocratizzazione, e la qualità del tentativo conciliativo effettivamente svolto sulla sterile moltiplicazione degli adempimenti preliminari.
Ed è proprio per questo che merita attenzione: perché, in un sistema che troppo spesso rischia di perdersi nei meccanismi, ricorda una verità elementare ma decisiva – la mediazione, quando c’è stata davvero, conta. E deve contare fino in fondo.