Scarica Sentenza Tribunale di Roma N. 5065-2026

La sentenza del Tribunale di Roma merita attenzione soprattutto per la sua parte preliminare, perché affronta un tema che tocca il cuore del sistema ADR: conta di più il nome dello strumento o il fatto che un serio tentativo di soluzione stragiudiziale sia stato davvero compiuto? Il Tribunale sceglie con chiarezza la seconda strada e lo fa con un’impostazione che, per chi crede nella mediazione, è particolarmente significativa.

Il caso

Una società conveniva in giudizio il proprio avvocato, chiedendone la condanna per responsabilità professionale in relazione alla gestione di un precedente giudizio di appello. Il danno lamentato era inferiore a 50.000 euro e, proprio per questo, il convenuto eccepiva l’improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita, eccezione poi riproposta anche dalla compagnia assicurativa chiamata in causa.

Il dato decisivo, però, era un altro: tra le parti una procedura di mediazione era stata effettivamente svolta e si era conclusa con esito negativo.

È qui che la sentenza assume un rilievo che va ben oltre il caso concreto.

Il punto decisivo: la mediazione già svolta basta a soddisfare la procedibilità

Il Tribunale rigetta l’eccezione di improcedibilità e afferma un principio che, a mio avviso, coglie nel segno: se le parti hanno già percorso la strada della mediazione, non avrebbe alcun senso sanzionarle con l’improcedibilità solo perché non hanno imboccato, in aggiunta o in alternativa, il binario della negoziazione assistita.

La decisione parte dal meccanismo di raccordo tra negoziazione assistita e mediazione e ne ricava una conclusione di sistema: il legislatore, nei casi di possibile sovrapposizione, mostra di attribuire una chiara centralità alla mediazione. Ma il Tribunale compie un passo ulteriore, e qui sta il vero interesse della pronuncia: ritiene che l’esperimento concreto della mediazione realizzi comunque la funzione della condizione di procedibilità, anche quando la controversia non appartenga, in astratto, alle materie di mediazione obbligatoria.

È una soluzione di buon senso, ma anche una soluzione culturalmente importante. Perché rifiuta il formalismo e guarda alla sostanza: le parti hanno già tentato seriamente di evitare il giudizio, dunque la funzione deflattiva della legge è già stata rispettata.

Una sentenza che dice una cosa semplice: la mediazione vale, e vale molto

La parte più interessante della decisione è forse quella in cui il Tribunale valorizza la diversa struttura dei due strumenti. La sentenza richiama le osservazioni della Corte costituzionale e sottolinea che la mediazione, grazie alla presenza di un soggetto terzo e imparziale, offre maggiori garanzie di raggiungimento del risultato perseguito dalla normativa di deflazione del contenzioso rispetto alla negoziazione assistita, nella quale manca una figura terza dotata della stessa neutralità.

Questo passaggio merita di essere preso sul serio. Perché, al di là del caso concreto, afferma un dato che nel dibattito sugli ADR talvolta si tende a sfumare troppo: non tutti gli strumenti di composizione stragiudiziale sono uguali. La mediazione non è semplicemente uno dei tanti passaggi alternativi al processo; è uno strumento strutturalmente più forte, più garantito e più coerente con la logica di un confronto reale tra le parti.

Se dunque quel tentativo c’è stato, se le parti si sono confrontate davanti a un mediatore e quel percorso si è chiuso senza accordo, appare davvero difficile sostenere che l’ordinamento debba poi arrestarsi davanti alla mancanza di un ulteriore adempimento formale.

La sostanza contro il formalismo

La pronuncia del Tribunale di Roma è, da questo punto di vista, particolarmente apprezzabile perché rifiuta una visione burocratica della procedibilità. La condizione di procedibilità non serve a costruire trappole processuali, né a moltiplicare inutilmente i passaggi preliminari. Serve, piuttosto, a imporre alle parti un confronto serio prima del giudizio.

E qui quel confronto c’è stato. C’è stata una mediazione. C’è stato un incontro mediato da un terzo imparziale. C’è stato un tentativo, fallito, di soluzione stragiudiziale. Pretendere, nonostante questo, anche la negoziazione assistita avrebbe significato piegare la logica dell’ADR a un formalismo autoreferenziale, poco coerente con la finalità sostanziale dell’istituto.

Il Tribunale, invece, fa la scelta opposta: guarda alla funzione e non all’etichetta. Ed è proprio per questo che la sentenza appare condivisibile.

Una decisione favorevole alla mediazione, e giustamente favorevole

Per chi si occupa di mediazione, la decisione contiene un messaggio che va oltre il singolo processo: quando la mediazione è stata davvero fatta, l’ordinamento deve riconoscerle un valore pieno, non trattarla come un passaggio minore o intercambiabile solo sulla carta.

In questo senso, la sentenza è favorevole alla mediazione in modo molto netto. E, a ben vedere, fa bene a esserlo. Perché sarebbe paradossale sostenere che uno strumento più strutturato, più imparziale e più coerente con la finalità conciliativa non basti a soddisfare la procedibilità, mentre invece dovrebbe bastare uno strumento meno articolato e meno garantito come la negoziazione assistita.

Il Tribunale, in sostanza, dice una cosa che nel sistema ADR italiano dovrebbe essere quasi ovvia: se hai già fatto qualcosa di più serio, non ti si può rimproverare di non avere fatto qualcosa di meno.

Le ricadute pratiche

Il principio affermato ha ricadute operative importanti.

Per gli avvocati significa che, nelle controversie soggette a negoziazione assistita, la scelta di percorrere la mediazione non deve essere vista come un azzardo processuale, ma può rivelarsi una soluzione pienamente idonea a mettere al riparo la domanda da eccezioni di improcedibilità, almeno secondo questa impostazione.

Per le parti significa che il tentativo di mediazione acquista un peso ancora più rilevante: non solo come strumento di possibile accordo, ma anche come presidio effettivo di accesso al giudice.

Per il sistema, infine, la decisione suggerisce una direzione interpretativa molto chiara: tra letture rigide e letture funzionali, il processo civile ha bisogno della seconda. E quando la mediazione è già stata seriamente percorsa, è proprio la seconda a imporsi.

Il merito della causa resta sullo sfondo

Esaurita la questione preliminare, il Tribunale affronta il merito della domanda di responsabilità professionale e la rigetta. Dalla documentazione risulta infatti che il fascicolo di parte del primo grado era stato regolarmente depositato all’atto dell’iscrizione a ruolo dell’appello e che il suo mancato rinvenimento non poteva essere imputato all’avvocato convenuto. Inoltre, secondo il giudice, non risultava comunque provato che, anche in presenza del fascicolo, la società attrice avrebbe con probabilità ottenuto una decisione favorevole nel giudizio di appello.

La domanda riconvenzionale del convenuto per il pagamento dei compensi viene dichiarata inammissibile, mentre le spese vengono integralmente compensate.

Ma, per i lettori di MondoADR, il cuore vero della sentenza resta la parte iniziale: quella in cui il giudice riconosce che la mediazione già svolta vale davvero e non può essere trattata come se non fosse mai avvenuta.

Conclusione

La sentenza del Tribunale di Roma è importante perché afferma, con chiarezza, un principio che merita di essere valorizzato: quando le parti hanno già esperito la mediazione, non si può bloccare la causa invocando la mancata negoziazione assistita. La funzione della condizione di procedibilità, in quel caso, è già stata raggiunta.

È una decisione che sceglie la sostanza sulla forma, la funzionalità del sistema sulla sua burocratizzazione, e la qualità del tentativo conciliativo effettivamente svolto sulla sterile moltiplicazione degli adempimenti preliminari.

Ed è proprio per questo che merita attenzione: perché, in un sistema che troppo spesso rischia di perdersi nei meccanismi, ricorda una verità elementare ma decisiva – la mediazione, quando c’è stata davvero, conta. E deve contare fino in fondo.

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Lucia Bruni

Numero delle sentenze presenti nella banca dati: 1054

Mediazione e negoziazione assistita non sono equivalenti: il Tribunale di Roma riconosce alla mediazione un valore pieno e assorbente

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 1° aprile 2026, afferma un principio di grande interesse pratico: quando le parti hanno già esperito la mediazione e il tentativo si è concluso negativamente, la domanda giudiziale non può essere dichiarata improcedibile solo perché, in astratto, la controversia sarebbe stata soggetta a negoziazione assistita.

Data sentenza: 01/04/2026
N° sentenza: N. 5065-2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Lucia Bruni
Argomento/i: Negoziazione assistita
Materia/e: Condizione di procedibilità

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
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Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
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Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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