Se l’accordo di mediazione è stato trascritto interamente nel precetto non serve notificarlo separatamente o unitamente

Non serve notificare l’accordo di mediazione se è stato trascritto nel precetto

Se l’accordo di mediazione viene trascritto per intero all’interno del corpo del precetto, non è necessario che precetto e accordo vengano notificati entrambi, contestualmente o separatamente.

Lo ha precisato il Tribunale di Bergamo, Sezione II civile, nella sentenza n. 2085 del 12 ottobre 2023.

Opposizione a precetto e mediazione

Con un atto di citazione in opposizione a precetto un soggetto conviene in giudizio colui che ritiene di avere il diritto di procedere a un’esecuzione forzata nei suoi confronti per ottenere l’adempimento degli obblighi di fare in suo favore.

Il convenuto aveva notificato il precetto all’opponente perché quest’ultimo non aveva adempiuto agli obblighi assunti nell’accordo di mediazione, ossia di provvedere all’apposizione del recinto dell’abitazione per consentirgli di esercitare il proprio passaggio in sicurezza.

L’opponente si difende affermando la nullità del precetto a causa della mancata notifica del titolo esecutivo. Istruita la causa il giudice rimette la causa in decisione.

L’accordo di mediazione non va notificato se è trascritto nel precetto

In via preliminare il giudice ricorda che il precetto, nel caso di specie, ha posto in esecuzione quanto convenuto dalle parti in sede di mediazione ossia l’impegno dell’opponente a recintare l’abitazione per dare la possibilità a controparte di esercitare il proprio diritto di passaggio in condizioni di sicurezza.

Sul vizio di illegittimità del precetto a causa della mancata notificazione del titolo esecutivo, che nel caso specifico è rappresentato dall’accordo di mediazione che è stato interamente trascritto nell’atto che precede il pignoramento, il Tribunale si pronuncia dichiarando la censura infondata.

Le ragioni si rinvengono nella legge. Gli accordi di mediazione infatti, sono disciplinati dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 28/2010. La norma prevede che questi accordi debbano essere trascritti per intero nel precetto in base a quanto sancito dall’articolo 480 c.p.c.

Ai sensi del comma 2 di detta norma “Il precetto deve contenere a pena di nullità l’indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge”.

La lettera della norma è chiara, quando la legge prevede che il titolo esecutiva debba essere trascritto nel precetto, come nel caso di specie, non è necessario procedere alla notifica contestuale o separata del titolo esecutivo. In sostanza la trascrizione del titolo nel precetto e la notifica separata del titolo esecutivo sono alternativi.

Nel caso di specie il titolo esecutivo, rappresentato dall’accordo raggiunto dalle parti in sede di mediazione, è stato trascritto per intero nel precetto, nel pieno rispetto di quanto previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 28/2010. L’eccezione di nullità che è stata sollevata dall’opponente appare quindi del tutto infondata.

Luca Fuzio

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Accordo di mediazione nel precetto: non va notificato il titolo

Il Tribunale di Bergamo, con la sentenza n. 2085 del 12 ottobre 2023, ha stabilito che non è necessaria la notifica separata o contestuale dell'accordo di mediazione qualora quest'ultimo sia interamente trascritto nel corpo del precetto. Nel caso specifico, l'opposizione al precetto basata sulla nullità per mancata notifica del titolo esecutivo è stata respinta. Ai sensi dell'art. 12 d.lgs. 28/2010 e dell'art. 480 c.p.c., la trascrizione integrale e la notifica del titolo sono infatti alternative.

Data sentenza: 12/10/2023
Curia: Tribunale di Bergamo
Giudice: Luca Fuzio
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Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
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Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
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Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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