Non serve notificare l’accordo di mediazione se è stato trascritto nel precetto
Se l’accordo di mediazione viene trascritto per intero all’interno del corpo del precetto, non è necessario che precetto e accordo vengano notificati entrambi, contestualmente o separatamente.
Lo ha precisato il Tribunale di Bergamo, Sezione II civile, nella sentenza n. 2085 del 12 ottobre 2023.
Opposizione a precetto e mediazione
Con un atto di citazione in opposizione a precetto un soggetto conviene in giudizio colui che ritiene di avere il diritto di procedere a un’esecuzione forzata nei suoi confronti per ottenere l’adempimento degli obblighi di fare in suo favore.
Il convenuto aveva notificato il precetto all’opponente perché quest’ultimo non aveva adempiuto agli obblighi assunti nell’accordo di mediazione, ossia di provvedere all’apposizione del recinto dell’abitazione per consentirgli di esercitare il proprio passaggio in sicurezza.
L’opponente si difende affermando la nullità del precetto a causa della mancata notifica del titolo esecutivo. Istruita la causa il giudice rimette la causa in decisione.
L’accordo di mediazione non va notificato se è trascritto nel precetto
In via preliminare il giudice ricorda che il precetto, nel caso di specie, ha posto in esecuzione quanto convenuto dalle parti in sede di mediazione ossia l’impegno dell’opponente a recintare l’abitazione per dare la possibilità a controparte di esercitare il proprio diritto di passaggio in condizioni di sicurezza.
Sul vizio di illegittimità del precetto a causa della mancata notificazione del titolo esecutivo, che nel caso specifico è rappresentato dall’accordo di mediazione che è stato interamente trascritto nell’atto che precede il pignoramento, il Tribunale si pronuncia dichiarando la censura infondata.
Le ragioni si rinvengono nella legge. Gli accordi di mediazione infatti, sono disciplinati dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 28/2010. La norma prevede che questi accordi debbano essere trascritti per intero nel precetto in base a quanto sancito dall’articolo 480 c.p.c.
Ai sensi del comma 2 di detta norma “Il precetto deve contenere a pena di nullità l’indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge”.
La lettera della norma è chiara, quando la legge prevede che il titolo esecutiva debba essere trascritto nel precetto, come nel caso di specie, non è necessario procedere alla notifica contestuale o separata del titolo esecutivo. In sostanza la trascrizione del titolo nel precetto e la notifica separata del titolo esecutivo sono alternativi.
Nel caso di specie il titolo esecutivo, rappresentato dall’accordo raggiunto dalle parti in sede di mediazione, è stato trascritto per intero nel precetto, nel pieno rispetto di quanto previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 28/2010. L’eccezione di nullità che è stata sollevata dall’opponente appare quindi del tutto infondata.
Leggi anche l’approfondimento dedicato alla “Mediazione nell’opposizione a precetto e spese”.