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L’ATP conciliativo art. 696-bis c.p.c mira a risolvere solo questioni tecniche chiare per favorire la conciliazione ed evitare il giudizio

Il ricorso art. 696 bis c.p.c risolve questioni meramente tecniche
L’articolo 696-bis c.p.c. disciplina la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite (ATP conciliativo). Questo strumento mira a risolvere l’unica o le uniche questioni di natura tecnica che dividono le parti. È applicabile solo se tutti gli altri elementi del diritto soggettivo (l’an e il quantum non tecnico) sono già pacifici o non contestati. L’obiettivo primario è di agevolare una soluzione conciliativa extragiudiziale. Una volta accertati con chiarezza gli aspetti tecnici controversi come l’entità del danno o i vizi costruttivi, ad esempio, si prevede che la lite possa cessare integralmente, evitando così l’instaurazione di un giudizio di merito. Lo ha ribadito il Tribunale di Teramo nella sentenza n. 202/2025.

Ricorso 696 bis c.p.c: conciliazione e di una controversia per danni da allagamento
La proprietaria di due locali commerciali facenti parte di un Condominio, presenta un ricorso esponendo i seguenti fatti:

  • nel 2022, l’assemblea condominiale ha deliberato l’esecuzione di interventi edilizi (c.d. Superbonus), affidati alla controparte;
  • dopo intense piogge, i suoi locali commerciali si sono allagati più volte, rendendoli inagibili e danneggiando muri, soffitti, arredi, attrezzature e prodotti in essi commerciati;
  • nonostante le rassicurazioni ricevute da un responsabile del cantiere in merito a un presunto intervento di ripristino della guaina sul lastrico solare sovrastante, si è verificato un ulteriore allagamento, che ha rivelato l’inefficacia dell’intervento.

La ricorrente individua come responsabili dei danni, ritenuti “palesi”: l’amministratore di condominio; la società che ha eseguito i lavori; l’ingegnere progettista e il direttore dei lavori. Chiede quindi la nomina di un consulente tecnico d’ufficio (CTU) per tentare la conciliazione tra le parti; verificare l’esistenza, l’origine, la natura e la causa dei danni; valutare l’ammontare di 45.167,00 euro necessario per il ripristino e il risarcimento dei prodotti danneggiati e infine, indicare e stimare i lavori condominiali necessari come la coibentazione del lastrico solare e gli interventi sui muri esterni.

Consulenza tecnica conciliativa inammissibile se la questione non è puramente tecnica 
Il Giudice ritiene fondate le eccezioni di inammissibilità del ricorso, sollevate dalle parti resistenti, basandosi sui principi che regolano l’art. 696-bis c.p.c.
L’art. 696-bis c.p.c. è, infatti, uno strumento processuale finalizzato a dirimere uniche o poche questioni tecniche controverse, quando tutti gli altri elementi costitutivi del diritto sono pacifici. Lo scopo è che, accertati gli aspetti tecnici, la controversia cessi integralmente.
Nel caso specifico, la ricorrente individua una pluralità di soggetti responsabili senza che sia enucleato, anche solo approssimativamente, il nesso causale e il danno-evento addebitabile a ciascuno. Questa pluralità di responsabilità non definite rende assolutamente incerto l’an della responsabilità. L’incertezza sull’identità e sul grado di responsabilità impedisce una prognosi di conciliabilità della lite. Pertanto, il mezzo richiesto è inidoneo a soddisfare le esigenze conciliative sottese all’istituto, rendendo necessaria una complessa istruttoria tipica di un giudizio a cognizione piena. Tale conclusione è confermata anche dal fallimento dei tentativi di conciliazione avvenuti durante la pendenza del ricorso. Il ricorso pertanto è inammissibile perché l’accertamento tecnico preventivo non è il mezzo appropriato quando la controversia principale non è puramente tecnica, ma riguarda l’esistenza e l’attribuzione della responsabilità.

Leggi anche: Conciliazione art. 696-bis cpc deve essere effettiva

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Luca Bordin

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Conciliazione ex art. 696-bis cpc per dirimere questioni tecniche

L'art. 696-bis c.p.c. disciplina l'ATP conciliativo, strumento volto a risolvere questioni puramente tecniche per favorire una soluzione extragiudiziale, a patto che gli elementi del diritto siano pacifici. Il Tribunale di Teramo, con la sentenza n. 202/2025, ha dichiarato inammissibile un ricorso per danni da allagamento poiché l'incertezza sull'attribuzione della responsabilità tra più soggetti rendeva necessaria un'istruttoria complessa, incompatibile con la natura sintetica e tecnica di tale procedimento.

Data sentenza: 02/12/2025
Curia: Tribunale di Teramo
Giudice: Luca Bordin
Argomento/i: ATP
Materia/e: Conciliazione ex art. 696-bis cpc

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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