Il Tribunale di Cagliari conferma il decreto ingiuntivo per oltre 40.000 euro: l’opponente non ha dimostrato il superamento del tasso soglia e la mediazione risultava già validamente esperita prima della decisione sulla provvisoria esecuzione
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La mediazione obbligatoria nell’opposizione a decreto ingiuntivo: il quadro normativo dopo la riforma Cartabia
Con l’introduzione dell’art. 5-bis nel D.Lgs. 28/2010 ad opera della riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022), il legislatore ha ridisegnato la gestione della mediazione nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, stabilendo che l’onere di attivare la procedura grava sulla parte che ha proposto il ricorso per decreto ingiuntivo — e non sull’opponente.
La norma stabilisce un meccanismo preciso: alla prima udienza il giudice provvede sulle istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione, accerta l’eventuale mancato esperimento della mediazione e fissa una successiva udienza per verificarne l’esito. Se la mediazione non è stata esperita a quella data, il giudice dichiara l’improcedibilità della domanda, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese.
La sentenza in commento offre l’occasione per chiarire un punto applicativo di grande rilevanza pratica: cosa si intende per “utile esperimento” della mediazione e cosa succede se il termine per attivarla non viene rispettato alla lettera?
Il caso: fideiussore oppone decreto ingiuntivo per €40.327,35 eccependo interessi usurari
La vicenda trae origine dal decreto ingiuntivo n. 1678/2023, emesso dal Tribunale di Cagliari nei confronti di un fideiussore per la somma di € 40.327,35, oltre interessi e spese. Il credito azionato dalla società cessionaria trovava fondamento in un contratto di finanziamento del settembre 2008 per complessivi € 60.000,00, garantito dalla fideiussione dell’opponente.
Il fideiussore ha proposto opposizione articolando la propria difesa su due fronti principali:
- Usurarietà degli interessi applicati. L’opponente, invocando la propria qualità di consumatore ai sensi del D.Lgs. 206/2005, sosteneva che la banca mutuante avesse applicato interessi superiori ai limiti di legge previsti dalla L. 108/1996, con conseguente nullità delle relative clausole contrattuali, obbligo di restituzione degli interessi percepiti in eccesso e risarcimento dei danni subiti.
- Improcedibilità della domanda monitoria per tardiva mediazione. In una fase successiva del giudizio, l’opponente ha eccepito che il procedimento di mediazione obbligatoria fosse stato avviato in ritardo, con conseguente improcedibilità della pretesa creditoria.
La società opposta — cessionaria del credito acquistato pro soluto — ha resistito su entrambi i fronti, contestando la genericità dell’eccezione di usura e documentando il regolare svolgimento della procedura di mediazione.
Il termine per la mediazione non è perentorio: ciò che conta è l’esperimento entro l’udienza di rinvio
Il primo nodo processuale che il Tribunale affronta riguarda l’eccezione di improcedibilità per tardiva attivazione della mediazione, già rigettata con ordinanza del 17 novembre 2025 e ribadita dall’opponente in sede di conclusioni.
Il Giudice richiama sul punto l’orientamento ormai maggioritario della Suprema Corte (Cass. n. 40035/2021; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 4133/2024): il termine quindicinale previsto dall’art. 5-bis D.Lgs. 28/2010 per l’attivazione della mediazione non è perentorio. Ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità, ciò che rileva è l’utile esperimento della procedura entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice, da intendersi come il primo incontro delle parti davanti al mediatore, conclusosi senza accordo.
Nel caso concreto, la questione è ancor più netta: la mediazione risultava già validamente esperita prima ancora della decisione sulla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo (verbale del 10 maggio 2024). Quando il Giudice, con l’ordinanza del 27 gennaio 2025, non aveva rilevato il primo verbale già depositato e aveva nuovamente concesso il termine per la mediazione, la parte opposta — pur non essendone tenuta — aveva attivato una seconda procedura, conclusasi il 14 aprile 2025, comunque antecedente all’udienza di verifica del 12 novembre 2025.
L’eccezione di improcedibilità viene dunque respinta su basi tanto formali quanto sostanziali.
Usura bancaria: l’eccezione generica non è sufficiente a paralizzare la pretesa creditoria
Il cuore della decisione riguarda il merito dell’opposizione: la presunta usurarietà degli interessi applicati nel contratto di finanziamento.
Il Tribunale premette il quadro processuale di riferimento: nell’opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di cognizione in cui il creditore opposto riveste la posizione sostanziale di attore. Ne deriva che la prova del fatto costitutivo del credito incombe sull’opposto, mentre l’opponente deve fornire la prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi che intende opporre (Cass. n. 20597/2022). Tuttavia — e questo è il punto dirimente — al debitore opponente non è consentito limitarsi a contestazioni generiche o a eccezioni prive di supporto probatorio.
Nel caso in esame, la parte opposta aveva ampiamente documentato il credito attraverso il contratto di finanziamento, la prova dell’erogazione, la fideiussione e l’estratto conto aggiornato al maggio 2023. Di contro, l’opponente si era limitato ad affermare l’applicazione di interessi usurari senza:
- specificare se l’eccezione riguardasse gli interessi corrispettivi o quelli moratori;
- indicare perché e in quale misura sarebbe stato superato il tasso soglia;
- riferirsi al corretto D.M. di riferimento per il periodo di stipula del contratto (il D.M. citato nell’atto introduttivo era del maggio 2011, successivo al contratto del 2008).
Il calcolo del tasso soglia: corrispettivi e moratori vanno verificati separatamente
La sentenza offre anche un’utile ricognizione dei criteri tecnici per la verifica dell’usurarietà degli interessi, con riferimento ai contratti stipulati nel 2008.
Per gli interessi corrispettivi, la soglia applicabile ai contratti del terzo trimestre 2008 nella categoria “Anticipi sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese di importo superiore a € 5.000” era pari al 10,20% (TEGM del 6,81% maggiorato del 50%). Nel contratto in esame, gli interessi corrispettivi erano parametrati all’Euribor aumentato di 2,9 punti percentuali, per un tasso complessivo dell’8,025%, largamente al di sotto della soglia.
Per gli interessi moratori, in base alla disciplina applicabile ai contratti stipulati tra il 1° aprile 2003 e il 30 giugno 2011, il tasso soglia si determinava sommando al TEGM la maggiorazione media degli interessi di mora (2,1%) e applicando poi il 50% di incremento. Ne risultava una soglia del 13,365%. Il tasso di mora pattuito in contratto era pari all’8,025%, anch’esso abbondantemente sotto soglia.
Il Tribunale ribadisce poi il principio, ormai consolidato dopo le Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n. 19597/2020), che nella verifica dell’usurarietà non è possibile sommare interessi corrispettivi e moratori: essi svolgono funzioni diverse — i primi sono il corrispettivo del credito concesso, i secondi una penale per l’inadempimento — e devono essere verificati ciascuno rispetto alla propria soglia di riferimento (Cass. n. 15007/2024).
L’opponente, avendo utilizzato una formula di calcolo errata e riferita a un D.M. successivo alla stipula del contratto, non ha dimostrato alcun superamento della soglia. Le sue censure risultano pertanto del tutto inconsistenti.
L’usura sopravvenuta non è configurabile: la parola definitiva delle Sezioni Unite
La sentenza chiude il capitolo sull’usura ricordando un altro principio cardine, anch’esso stabilito in via definitiva dalle Sezioni Unite: non è configurabile l’ipotesi di usura sopravvenuta (Cass. SS.UU. n. 24675/2017). Eventuali superamenti del tasso soglia intervenuti nel corso del rapporto per effetto delle variazioni periodiche dei tassi rilevati dal Ministero dell’Economia non determinano l’illiceità degli interessi originariamente pattuiti in misura lecita.
Ne consegue che anche laddove — in via meramente ipotetica — si fossero verificati superamenti della soglia nel corso del rapporto, ciò non avrebbe potuto fondare alcuna pretesa restitutoria a favore dell’opponente.
Le spese: il rifiuto ingiustificato della proposta conciliativa aggrava la soccombenza
Un passaggio della sentenza merita particolare attenzione sul piano della gestione del contenzioso. All’udienza del 12 giugno 2024, il Giudice istruttore aveva formulato alle parti una proposta conciliativa invitando l’opponente a corrispondere la somma di €40.327,35 oltre a un contributo di €2.000,00 per le spese processuali. L’opponente non ha aderito alla proposta, senza addurre alcun giustificato motivo.
Il Tribunale ne tiene conto nella liquidazione delle spese: quelle maturate successivamente alla proposta non possono che essere poste integralmente a carico del soccombente, senza possibilità di compensazione neppure parziale. Le spese sono liquidate in € 4.100,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA, in base ai valori tabellari del D.M. 55/2014 per lo scaglione compreso tra €26.001,00 e €52.000,00.
Conclusioni: l’opposizione è rigettata e il decreto ingiuntivo confermato
Il Tribunale di Cagliari rigetta l’opposizione su tutti i fronti e conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 1678/2023. La sentenza rappresenta un riferimento utile su tre profili distinti: la natura non perentoria del termine per la mediazione nell’opposizione a decreto ingiuntivo; i criteri tecnici e probatori per sollevare efficacemente l’eccezione di usura bancaria; e le conseguenze processuali del rifiuto ingiustificato di una proposta conciliativa del giudice.
Per il debitore opponente, la lezione è chiara: contestare un tasso di interesse come usurario senza indicare quale tasso, rispetto a quale soglia e in quale misura, equivale a non contestarlo affatto.