Il Tribunale di Cagliari conferma il decreto ingiuntivo per oltre 40.000 euro: l’opponente non ha dimostrato il superamento del tasso soglia e la mediazione risultava già validamente esperita prima della decisione sulla provvisoria esecuzione

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La mediazione obbligatoria nell’opposizione a decreto ingiuntivo: il quadro normativo dopo la riforma Cartabia

Con l’introduzione dell’art. 5-bis nel D.Lgs. 28/2010 ad opera della riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022), il legislatore ha ridisegnato la gestione della mediazione nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, stabilendo che l’onere di attivare la procedura grava sulla parte che ha proposto il ricorso per decreto ingiuntivo — e non sull’opponente.

La norma stabilisce un meccanismo preciso: alla prima udienza il giudice provvede sulle istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione, accerta l’eventuale mancato esperimento della mediazione e fissa una successiva udienza per verificarne l’esito. Se la mediazione non è stata esperita a quella data, il giudice dichiara l’improcedibilità della domanda, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese.

La sentenza in commento offre l’occasione per chiarire un punto applicativo di grande rilevanza pratica: cosa si intende per “utile esperimento” della mediazione e cosa succede se il termine per attivarla non viene rispettato alla lettera?

Il caso: fideiussore oppone decreto ingiuntivo per €40.327,35 eccependo interessi usurari

La vicenda trae origine dal decreto ingiuntivo n. 1678/2023, emesso dal Tribunale di Cagliari nei confronti di un fideiussore per la somma di € 40.327,35, oltre interessi e spese. Il credito azionato dalla società cessionaria trovava fondamento in un contratto di finanziamento del settembre 2008 per complessivi € 60.000,00, garantito dalla fideiussione dell’opponente.

Il fideiussore ha proposto opposizione articolando la propria difesa su due fronti principali:

  1. Usurarietà degli interessi applicati. L’opponente, invocando la propria qualità di consumatore ai sensi del D.Lgs. 206/2005, sosteneva che la banca mutuante avesse applicato interessi superiori ai limiti di legge previsti dalla L. 108/1996, con conseguente nullità delle relative clausole contrattuali, obbligo di restituzione degli interessi percepiti in eccesso e risarcimento dei danni subiti.
  2. Improcedibilità della domanda monitoria per tardiva mediazione. In una fase successiva del giudizio, l’opponente ha eccepito che il procedimento di mediazione obbligatoria fosse stato avviato in ritardo, con conseguente improcedibilità della pretesa creditoria.

La società opposta — cessionaria del credito acquistato pro soluto — ha resistito su entrambi i fronti, contestando la genericità dell’eccezione di usura e documentando il regolare svolgimento della procedura di mediazione.

Il termine per la mediazione non è perentorio: ciò che conta è l’esperimento entro l’udienza di rinvio

Il primo nodo processuale che il Tribunale affronta riguarda l’eccezione di improcedibilità per tardiva attivazione della mediazione, già rigettata con ordinanza del 17 novembre 2025 e ribadita dall’opponente in sede di conclusioni.

Il Giudice richiama sul punto l’orientamento ormai maggioritario della Suprema Corte (Cass. n. 40035/2021; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 4133/2024): il termine quindicinale previsto dall’art. 5-bis D.Lgs. 28/2010 per l’attivazione della mediazione non è perentorio. Ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità, ciò che rileva è l’utile esperimento della procedura entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice, da intendersi come il primo incontro delle parti davanti al mediatore, conclusosi senza accordo.

Nel caso concreto, la questione è ancor più netta: la mediazione risultava già validamente esperita prima ancora della decisione sulla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo (verbale del 10 maggio 2024). Quando il Giudice, con l’ordinanza del 27 gennaio 2025, non aveva rilevato il primo verbale già depositato e aveva nuovamente concesso il termine per la mediazione, la parte opposta — pur non essendone tenuta — aveva attivato una seconda procedura, conclusasi il 14 aprile 2025, comunque antecedente all’udienza di verifica del 12 novembre 2025.

L’eccezione di improcedibilità viene dunque respinta su basi tanto formali quanto sostanziali.

Usura bancaria: l’eccezione generica non è sufficiente a paralizzare la pretesa creditoria

Il cuore della decisione riguarda il merito dell’opposizione: la presunta usurarietà degli interessi applicati nel contratto di finanziamento.

Il Tribunale premette il quadro processuale di riferimento: nell’opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di cognizione in cui il creditore opposto riveste la posizione sostanziale di attore. Ne deriva che la prova del fatto costitutivo del credito incombe sull’opposto, mentre l’opponente deve fornire la prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi che intende opporre (Cass. n. 20597/2022). Tuttavia — e questo è il punto dirimente — al debitore opponente non è consentito limitarsi a contestazioni generiche o a eccezioni prive di supporto probatorio.

Nel caso in esame, la parte opposta aveva ampiamente documentato il credito attraverso il contratto di finanziamento, la prova dell’erogazione, la fideiussione e l’estratto conto aggiornato al maggio 2023. Di contro, l’opponente si era limitato ad affermare l’applicazione di interessi usurari senza:

  • specificare se l’eccezione riguardasse gli interessi corrispettivi o quelli moratori;
  • indicare perché e in quale misura sarebbe stato superato il tasso soglia;
  • riferirsi al corretto D.M. di riferimento per il periodo di stipula del contratto (il D.M. citato nell’atto introduttivo era del maggio 2011, successivo al contratto del 2008).

Il calcolo del tasso soglia: corrispettivi e moratori vanno verificati separatamente

La sentenza offre anche un’utile ricognizione dei criteri tecnici per la verifica dell’usurarietà degli interessi, con riferimento ai contratti stipulati nel 2008.

Per gli interessi corrispettivi, la soglia applicabile ai contratti del terzo trimestre 2008 nella categoria “Anticipi sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese di importo superiore a € 5.000” era pari al 10,20% (TEGM del 6,81% maggiorato del 50%). Nel contratto in esame, gli interessi corrispettivi erano parametrati all’Euribor aumentato di 2,9 punti percentuali, per un tasso complessivo dell’8,025%, largamente al di sotto della soglia.

Per gli interessi moratori, in base alla disciplina applicabile ai contratti stipulati tra il 1° aprile 2003 e il 30 giugno 2011, il tasso soglia si determinava sommando al TEGM la maggiorazione media degli interessi di mora (2,1%) e applicando poi il 50% di incremento. Ne risultava una soglia del 13,365%. Il tasso di mora pattuito in contratto era pari all’8,025%, anch’esso abbondantemente sotto soglia.

Il Tribunale ribadisce poi il principio, ormai consolidato dopo le Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n. 19597/2020), che nella verifica dell’usurarietà non è possibile sommare interessi corrispettivi e moratori: essi svolgono funzioni diverse — i primi sono il corrispettivo del credito concesso, i secondi una penale per l’inadempimento — e devono essere verificati ciascuno rispetto alla propria soglia di riferimento (Cass. n. 15007/2024).

L’opponente, avendo utilizzato una formula di calcolo errata e riferita a un D.M. successivo alla stipula del contratto, non ha dimostrato alcun superamento della soglia. Le sue censure risultano pertanto del tutto inconsistenti.

L’usura sopravvenuta non è configurabile: la parola definitiva delle Sezioni Unite

La sentenza chiude il capitolo sull’usura ricordando un altro principio cardine, anch’esso stabilito in via definitiva dalle Sezioni Unite: non è configurabile l’ipotesi di usura sopravvenuta (Cass. SS.UU. n. 24675/2017). Eventuali superamenti del tasso soglia intervenuti nel corso del rapporto per effetto delle variazioni periodiche dei tassi rilevati dal Ministero dell’Economia non determinano l’illiceità degli interessi originariamente pattuiti in misura lecita.

Ne consegue che anche laddove — in via meramente ipotetica — si fossero verificati superamenti della soglia nel corso del rapporto, ciò non avrebbe potuto fondare alcuna pretesa restitutoria a favore dell’opponente.

Le spese: il rifiuto ingiustificato della proposta conciliativa aggrava la soccombenza

Un passaggio della sentenza merita particolare attenzione sul piano della gestione del contenzioso. All’udienza del 12 giugno 2024, il Giudice istruttore aveva formulato alle parti una proposta conciliativa invitando l’opponente a corrispondere la somma di €40.327,35 oltre a un contributo di €2.000,00 per le spese processuali. L’opponente non ha aderito alla proposta, senza addurre alcun giustificato motivo.

Il Tribunale ne tiene conto nella liquidazione delle spese: quelle maturate successivamente alla proposta non possono che essere poste integralmente a carico del soccombente, senza possibilità di compensazione neppure parziale. Le spese sono liquidate in € 4.100,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA, in base ai valori tabellari del D.M. 55/2014 per lo scaglione compreso tra €26.001,00 e €52.000,00.

Conclusioni: l’opposizione è rigettata e il decreto ingiuntivo confermato

Il Tribunale di Cagliari rigetta l’opposizione su tutti i fronti e conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 1678/2023. La sentenza rappresenta un riferimento utile su tre profili distinti: la natura non perentoria del termine per la mediazione nell’opposizione a decreto ingiuntivo; i criteri tecnici e probatori per sollevare efficacemente l’eccezione di usura bancaria; e le conseguenze processuali del rifiuto ingiustificato di una proposta conciliativa del giudice.

Per il debitore opponente, la lezione è chiara: contestare un tasso di interesse come usurario senza indicare quale tasso, rispetto a quale soglia e in quale misura, equivale a non contestarlo affatto.

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Luca Angioi

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Interessi usurari e mediazione obbligatoria: la genericità dell’eccezione non basta per revocare il decreto ingiuntivo

Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, il termine quindicinale per l'attivazione della mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5-bis D.Lgs. 28/2010 non ha natura perentoria: ciò che rileva è l'utile esperimento della procedura entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice. L'eccezione di usurarietà degli interessi bancari, per essere ammissibile, deve indicare specificamente se riguardi gli interessi corrispettivi o moratori e quantificare il preteso superamento del tasso soglia; una contestazione generica, priva di supporto probatorio, è infondata e va respinta. Nella verifica dell'usurarietà non è possibile procedere al cumulo degli interessi corrispettivi e di mora, che soggiacciono a calcoli separati.

Data sentenza: 10/04/2026
N° sentenza: N. 928-2026
Curia: Tribunale di Cagliari
Giudice: Luca Angioi
Argomento/i: opposizione a decreto ingiuntivo
Materia/e: Mediazione obbligatoria

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Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

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Data sentenza: 29/01/2026
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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
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