Scarica Sentenza Tribunale di Como N.368-2025
La formulazione della proposta di conciliazione è soggetta al termine della fine dell’istruzione, non sono previsti limiti per le fasi precedenti
Proposta conciliativa art. 185 bis c.p.c: termine per il giudice
Per poter formulare alle parti una proposta conciliativa o transattiva come previsto dall’articolo 185 bis c.p.c il giudice deve rispettare un certo termine. La norma, nella formulazione applicabile ratione temporis, prevede infatti che la proposta di conciliazione possa essere formulata fino al momento in cui il giudice fissa l’udienza di remissione della causa in decisione. L’articolo però non stabilisce che la proposta non possa essere formulata in una fase precedente, come quella pregiudiziale. Lo ha chiarito il Tribunale di Como con la sentenza n. 368/2025.
Compravendita automobile: negoziazione assistita e proposta art. 185 c.p.c
Tra venditrice e acquirente sorge una controversia in relazione alla compravendita di un’automobile L’acquirente cita in giudizio la venditrice lamentando diversi inadempimenti contrattuali e chiedendo il risarcimento dei danni. In giudizio parte attrice solleva diversi motivi di doglianza come la consegna tardiva, l’intestazione tardiva dell’auto e vizi del bene. In aggiunta chiede 2.000,00 per la violazione dei principi di buona fede e correttezza e 1.187,00 euro come metà dei compensi stragiudiziali. Controparte contesta tutte le accuse dell’acquirente ed eccepisce l’improcedibilità dell’azione a causa del mancato esperimento della negoziazione assistita. Il giudice, nella prima udienza del 27 novembre 2023, rileva che la controversia rientra effettivamente tra quelle che richiedono la negoziazione assistita (pagamento di somme non eccedenti cinquantamila euro) e quindi concede alla ricorrente il termine di 15 giorni per la comunicazione dell’invito. Contestualmente, formula una proposta conciliativa ai sensi dell’art. 185-bis c.p.c. La ricorrente invita quindi la controparte a prendere parte alla negoziazione assistita. Tuttavia parte convenuta insiste sull’eccezione rituale di improcedibilità, ritenendo che la negoziazione sia stata “negativamente condizionata dalla proposta conciliativa del giudice, formulata irritualmente prima ancora del suo esperimento”.
Domanda procedibile: per la proposta conciliativa solo termine finale
Il Tribunale respinge però questa eccezione, perché manifestamente infondata, per tre ragioni diverse. Prima di tutto l’art. 185-bis c.p.c. consente al giudice di formulare una proposta transattiva o conciliativa fino al momento in cui fissa l’udienza di rimessione della causa in decisione, senza stabilire una fase processuale precedente in cui il giudice debba astenersi. Nel caso di specie, la proposta è stata formulata ritualmente nella prima udienza. In secondo luogo, anche ammettendo, per assurdo e senza fondamento normativo, che il giudice non possa formulare una proposta conciliativa nella “fase pregiudiziale”, una tale violazione non potrebbe influire sullo svolgimento della procedura di negoziazione assistita. Infine, anche ammettendo che tale violazione influisca sulla regolarità della negoziazione assistita, non ci sarebbe alcuna conseguenza processuale pratica, poiché non sarebbe possibile rinviare le parti in negoziazione come se la proposta non fosse mai stata formulata.
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