Scarica sentenza Tribunale Bari N.2249-2024
La consulenza tecnica preventiva ai fini della conciliazione della lite promossa in pendenza di un giudizio di merito determina l’inammissibilità del relativo ricorso
Consulenza tecnica preventiva ai fini della conciliazione della lite
Il procedimento di consulenza tecnica preventiva ai fini della conciliazione della lite ex art. 696-bis c.p.c. promosso in pendenza di un giudizio di merito avente lo stesso oggetto non può che determinare l’inammissibilità del relativo ricorso. Lo ha affermato il tribunale di Bari nell’ordinanza n. 2249/2024.
La vicenda
Con ricorso ex art. 696 bis c.p.c. la proprietaria di un’autorimessa facente parte di uno stabile condominiale chiedeva l’espletamento di consulenza tecnica finalizzata alla verifica dello stato dei luoghi e ad accertare l’intervenuta modifica dell’immobile rispetto ai valori espressi nella originaria tabella di cui all’atto pubblico di compravendita, e nella successiva allegando l’illegittimità della ulteriore approvata nell’anno 2007 ed attualmente in uso. Il condominio, dal canto suo, si costituiva in giudizio eccependo l’inammissibilità del ricorso in assenza dei presupposti per la conciliazione – stante la pendenza, tra le stesse parti, di altro giudizio avente il medesimo oggetto – e della ricorrenza di questioni giuridiche non superabili a mezzo della richiesta indagine tecnica.
Ricorso ex art. 696-bis inammissibile
Il giudice preliminarmente ritiene che il ricorso ex art. 696 bis sia inammissibile, atteso che tra le parti pende giudizio di merito avente il medesimo oggetto e ricorda che “la ratio dell’art. 696 bis c.p.c. è di accertare e determinare i crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito ‘in via preventiva’ ed al di fuori delle condizioni di cui all’art. 696 c 1 c.p.c, ragion per cui la pendenza del giudizio di merito esclude ex se la proponibilità del ricorso ex art. 696 bis c.p.c”. In tal senso, ricorda ancora il giudicante, si muove la giurisprudenza formatasi sul punto (cfr., ex multis, Trib. Vicenza 14.1.2020), per la quale “la natura conciliativa del nuovo procedimento ex art. 696 bis c.p.c. ne determina i suoi limiti funzionali e operativi con il corollario secondo cui, una volta che è iniziata la causa di merito, la sua celebrazione non risponde più a nessuna logica: non risponde alla necessità di tutelare con urgenza una prova deteriorabile come avviene per il procedimento ex art. 696 c.p.c., né può soddisfare nessuna esigenza cautelare e la sua funzione deflattiva è fallita”. La funzione conciliativa “si esplica pienamente e autonomamente nel giudizio di merito in corso e allora la sola cosa che questo procedimento potrebbe pienamente e autonomamente produrre è sfociare nel deposito di una c.t.u. che, se acquisibile nel giudizio, resterebbe in ogni caso soggetta alla valutazione del giudice istruttore della causa di merito, come si desume dall’art. 698 c.p.c., con la conseguenza che volervi procedere comunque costituirebbe violazione del principio di economia processuale”. Per cui, conclude il tribunale, “il giudice non può che dichiarare che non può procedere per contemporanea pendenza del giudizio di merito, non valendo in contrario neppure il principio della perpetuatio iurisdictionis ac competentiae dato che non è proprio configurabile un procedimento ex art. 696 bis c.p.c. in corso di causa, come è invece per qualsiasi cautela, al quale resta sempre esperibile ante causam, o in corso di causa, come avviene anche per l’accertamento tecnico preventivo”. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile.
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