Scarica Sentenza Tribunale di Milano N.2475-2025
Per soddisfare la condizione di procedibilità della domanda è sufficiente che i fatti della domanda di mediazione e della domanda giudiziale coincidano
Domanda giudiziale procedibile se quella di mediazione si fonda sugli stessi fatti
In tema di mediazione obbligatoria, per ritenere soddisfatta la condizione di procedibilità in giudizio, non è necessario che la domanda giudiziale e l’istanza per la procedura di mediazione coincidano perfettamente. E’ sufficiente che i fatti su cui si fonda la prima domanda siano gli stessi dedotti nella seconda. Lo ha ribadito il Tribunale di Milano, nella sentenza n. 2475/2025.
Controversia in materia telefonica: domanda giudiziale improcedibile
Un utente agisce in giudizio per chiedere la risoluzione di un contratto di attivazione di servizi telefonici e la condanna della controparte al pagamento degli indennizzi previsti dalla Carta dei Servizi e nel sito web ufficiale. Il giudice di pace però dichiara improcedibile la domanda proposta a causa della “mancata corrispondenza oggettiva tra le istanze proposte in sede di tentativo obbligatorio di conciliazione e quelle azionate nella successiva sede giudiziale, con conseguente omissione dell’esame del merito delle domande.” L’utente appella la decisione sull’improcedibilità facendo presente che, m in presenza di difetto il giudice avrebbe dovuto sospendere il giudizio assegnare un termine alle parti per tentare nuovamente la conciliazione, al fine di garantire l’esame del merito della vicenda.
Domanda procedibile se i fatti della domanda di mediazione sono gli stessi
Il Tribunale ritiene fondato il motivo di appello relativo alla procedibilità della domanda giudiziale. A sostegno di tale conclusione, richiama un consolidato orientamento della Corte di Cassazione (Cass. n. 29333/2019), per il quale non è necessario che la domanda proposta in giudizio coincida perfettamente, sotto ogni profilo, con quella introdotta nella fase di mediazione. È infatti sufficiente che i fatti su cui si basa l’azione giudiziale siano gli stessi già dedotti nella richiesta di avvio della mediazione. Nel caso di specie, tale requisito appare soddisfatto. In sede di mediazione infatti è stata avanzata una richiesta riconducibile a una contestazione per “mancata portabilità e indebiti addebiti a seguito di disdetta”, con una domanda generica volta a ottenere “indennizzi, storno, rimborso e risarcimento”, fino all’importo massimo di € 5.000,00. Tale formulazione risulta sufficiente a comprendere anche la successiva azione giudiziaria, nella quale l’attore ha dettagliato che:
- l’importo richiesto a titolo di indennizzo è pari a € 100,00, calcolato moltiplicando un importo giornaliero per il periodo compreso tra il 9 novembre 2020 e il 30 agosto 2021;
- mentre il rimborso richiesto di € 924,79, corrisponde alle fatture pagate per servizi mai ricevuti.
Considerato che la base fattuale della controversia e la sostanza delle richieste economiche sono state già sottoposte alla parte avversa nella fase di mediazione, la condizione di procedibilità può considerarsi soddisfatta. La domanda giudiziale quindi è pienamente ammissibile.
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