Scarica Sentenza Tribunale di Palermo 2024
L’ATP previsto dall’art. 696 bis c.p.c. ha la duplice finalità di conciliare la controversia e favorire la risoluzione del giudizio di merito
Atp: finalità conciliativa e anticipatoria dell’istruttoria
Il procedimento di consulenza tecnica preventiva con finalità conciliative della lite contemplato dall’art. 696-bis c.p.c. svolge una duplice finalità: conciliare la controversia e anticipare un segmento istruttorio fondamentale per la risoluzione della futura causa di merito caratterizzandosi, anche in ragione della sua collocazione, per la sua natura cautelare e strumentale. Lo ha chiarito il Tribunale di Palermo, Sezione II civile, nella sentenza del 4 aprile 2024, n. 1994.
Controversia in materia di condominio: Atp 696-bis c.p.c.
Tra un condomino e un Condominio sorge una controversia. Il condomino è proprietario di un’unità immobiliare sottostante al lastrico solare condominiale e detto bene immobile ha subito danni da infiltrazioni di acqua piovana a causa della cattiva manutenzione del tetto e del pessimo stato dei pluviali.
E’ stato quindi avviato un procedimento per ATP di cui all’articolo 696-bis c.p.c. Per il CTU il danno è stato causato per il 70% dal Condominio e per il restante 30% dal condomino. Dette conclusioni non sono seguite però dai lavori necessari all’interno dell’appartamento del condomino, conseguente e ulteriore aggravamento delle sue condizioni. Il condomino ha dovuto così sostenere costi per circa 7000 euro per l’ATP di cui all’articolo. 696 bis c.p.c.
Il Condominio, costituitosi in giudizio con comparsa di risposta, in via preliminare eccepisce l’improcedibilità della domanda per due ragioni diverse: per omesso svolgimento del procedimento di mediazione e per la duplice proposizione nel giudizio e nella ATP art. 696 bis c.p.c delle stesse domande.
ATP: finalità conciliativa e istruttoria per la risoluzione della causa di merito
Il Tribunale adito, pur respingendo l’eccezione del convenuto relativa all’improponibilità della domanda, precisa che con l’articolo 696-bis c.p.c si consente alla parte di richiedere al giudice, anche senza urgenza, lo svolgimento di una c.t.u. prima della causa, al fine di accertare e determinare i crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di determinati obblighi contrattuali o derivanti da fatto illecito.
La disposizione prevede inoltre che il C.T.U tenti la conciliazione, qualora poi questa non riesca a ciascuna parte è consentito chiedere che l’elaborato peritale venga acquisito agli atti del giudizio di merito successivo. Il procedimento di cui all’articolo 696 bis c.p.c. è quindi finalizzato non solo alla conciliazione della controversia.
Esso rappresenta un anticipo di segmento istruttorio molto importante per la risoluzione della successiva causa di merito. La natura cautelare e strumentale del procedimento, anche per la sua collocazione all’interno del codice di procedura civile, è evidente. Rigettata pertanto l’eccepita improcedibilità.
Leggi anche: “Il procedimento di accertamento tecnico preventivo non esclude il ricorso alla mediazione obbligatoria”.