In breve: il Tribunale di Firenze, nella persona del dott. Scionti, ha dichiarato l’improcedibilità della domanda introdotta con ricorso monitorio dalla Banca, nonchè la domanda riconvenzionale degli opponenti, per mancato esperimento del tentativo di mediazione. Secondo il giudicante, la mera partecipazione al primo incontro non vale a ritenere esperito il tentativo di mediazione, con effetto di ritenere improcedibili le domande avanzate da entrambe le parti. Nel caso di specie, il giudice ha ravvisato come dal verbale del primo incontro di mediazione, le parti si erano limitate a manifestare la volontà di non dare seguito alla procedura di mediazione, senza tuttavia indicarne gli specifici impedimenti. Per tale ragione, il giudice ha applicato ad entrambe le parti la sanzione comminata dall’art. 5/1 bis del D. Lgs. 28/2010, dichiarando l’improcedibilità di entrambe le domande. Del resto, il “mediatore ha il compito di verificare l’eventuale sussistenza di concreti impedimenti all’effettivo esperimento della procedura e non già quello di accertare la volontà delle parti in ordine alla opportunità di dare inizio alla stessa. Se così non fosse non si tratterebbe, nella sostanza, di mediazione obbligatoria bensì facoltativa e rimessa al mero arbitrio delle parti con sostanziale interpretatio abrogans del complessivo dettato normativo e assoluta dispersione della sua finalità esplicitamente deflattiva”.

 

Firenze, 15.10.2015

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Tribunale di Firenze

Sezione III civile

 

Il Tribunale di Firenze, sezione terza civile, in composizione monocratica, nella persona del magistrato Dr. Leonardo Scionti, ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nella causa …. dell’anno 2013 promossa da

Società, Tizio e Caio

opponenti

contro

Banca

opposta

ed avente come oggetto : contratto bancario .

 

FATTO e DIRITTO

 

1   Con un atto di citazione notificato il data … 2013, Società, in qualità di debitore principale, e Tizio e Caio, in qualità di fidejussori, proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n … 2013 emesso dal Tribunale di Firenze in data … 2013, con il quale veniva ingiunto il pagamento solidale in favore di Banca della somma di euro …, oltre interessi in forza di saldo passivo del conto corrente ordinario n .. , con competenze al .. 2012 per euro .. ,  e del correlato conto anticipi export con competenze al … 2012 per euro … .

1.1  In particolare, gli opponenti deducevano che il credito azionato in monitorio da parte opposta traeva origine da un contratto di conto corrente e un contratto di conto anticipi export accesi da Società presso Banca; che Tizio e Caio si costituivano fidejussori a favore di Banca; che, nell’ambito dei rapporti di affidamento bancario intercorsi con Banca quest’ultima compiva una serie di irregolarità, tali da rendere il credito azionato in monitorio e oggetto dell’opposto decreto incerto, illiquido ed inesigibile; che, in specifico, era violato l’obbligo di forma scritta del contratto di apertura di credito, era applicato un tasso di interesse superiore al tasso soglia in materia di usura ed un’illegittima capitalizzazione degli interessi, erano addebitate somme di denaro a titolo di commissione di massimo scoperto con illegittima anticipazione o posticipazione nella determinazione dei giorni di valuta per le singole operazioni. Gli opponenti concludevano pertanto: affinché fosse revocato il decreto opposto e stabilito l’esatto dare – avere tra le parti, con conseguente condanna di parte opposta alla restituzione in favore degli opponenti delle somme versate e non dovute, oltre interessi e rivalutazione monetaria; affinché fosse altresì condannata, in ogni caso, parte opposta al risarcimento dei danni subiti dagli opponenti a causa dell’illegittima condotta assunta ex adverso; con vittoria di compensi e spese, anche della fase monitoria.

  • Si costituiva in giudizio la convenuta opposta, la quale, in via preliminare, eccepiva l’ inammissibilità delle avverse domande di restituzione di somme e risarcimento dei danni, in quanto erroneamente non proposte dagli opponenti in via riconvenzionale; nel merito, ne eccepiva comunque l’infondatezza, in quanto non provate né quantificate; concludeva, in tesi, affinché fosse respinta l’opposizione e, in subordine, affinché fossero condannati gli opponenti al pagamento in favore di Banca della somma che sarebbe risultata in corso di causa, con vittoria di spese e compensi.
  • Concessa la provvisoria esecutorietà del decreto opposto, il Giudice, con ordinanza del … 2014, disponeva che le parti esperissero il procedimento di mediazione obbligatorio ex lege con onere di impulso a carico di parte opposta, dando specifico conto dell’ interpretazione offerta dal Tribunale in ordine all’effettivo perfezionarsi di detto procedimento. Alla successiva udienza emergeva dal verbale reso dall’Organo di mediazione prodotto in atti che le parti presenti al primo incontro avevano dato atto che “allo stato non sussistono i presupposti per poter dare avvio al procedimento di mediazione” senza fornire idonea, specifica e motivata giustificazione al mancato avvio di un effettivo tentativo di mediazione. Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice rinviava le parti all’udienza odierna ai sensi dell’art. 281sexiesp.c. . Queste ultime precisavano le conclusioni come in verbale e discutevano oralmente la causa.

2   La domanda introdotta da parte opposta con ricorso monitorio e sfociata nell’emissione del decreto ingiuntivo  n …  2013 di questo Tribunale qui opposto, così come la riconvenzionale avanzata dagli opponenti in citazione, devono essere dichiarate improcedibili a norma dell’art. 5 bis del D. Lgs. 28/2010 (come modificato dal D.L. 21.6.2013, n. 69, convertito in L. 9.8.2013).

2.1 Come già rilevato in sede di ordinanza del … 2014, al cui specifico contenuto si rinvia, l’effettivo esperimento del tentativo di mediazione non è rimesso alla mera discrezionalità delle parti, con conseguente libertà di queste, una volta depositata la domanda di avvio della procedura e fissato il primo incontro davanti al mediatore, di manifestare il proprio disinteresse nel procedere al tentativo, ma costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L’articolo 8 del succitato D. Lgs. 28/2010 , nel prevedere che il mediatore durante i primo incontro, debba invitare le parti e i loro avvocati “ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione”, deve difatti essere interpretato nel senso di attribuire al mediatore il compito di verificare l’eventuale sussistenza di concreti impedimenti all’effettivo esperimento della procedura e non già quello di accertare la volontà delle parti in ordine alla opportunità di dare inizio alla stessa. Se così non fosse non si tratterebbe, nella sostanza, di mediazione obbligatoria bensì facoltativa e rimessa al mero arbitrio delle parti con sostanziale interpretatio abrogans del complessivo dettato normativo e assoluta dispersione della sua finalità esplicitamente deflattiva. Ciò ribadito, nel caso di specie non può dirsi ritualmente svolto il tentativo di mediazione. Alla luce del verbale prodotto in atti da parte opposta all’udienza del … 2015, le parti presenti al primo incontro davanti al mediatore si son limitate a manifestare la loro intenzione di non dare seguito alla procedura obbligatoria, senza fornire ulteriore e più specifica indicazione degli impedimenti all’effettivo svolgersi del procedimento e rendendo, di fatto, necessaria l’applicazione della sanzione comminata dall’art. 5/1 bis del D. Lgs. 28/2010. A nulla vale la circostanza che siano state ambedue le parti ad impedire l’effettivo tentativo di mediazione con la loro concorde –ingiustificata- volontà di sottrarsi ad esso, ciò comportando piuttosto che ciascuna di esse sarà sottoposta alla sanzione indicata dalla legge, vale a dire alla dichiarazione di improcedibilità della rispettiva domanda proposta.

2.2 Difatti, posto che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto l’ accertamento dei fatti costitutivi della pretesa creditoria fondante l’emissione del decreto ingiuntivo opposto, la sanzione dell’improcedibilità dovrà innanzitutto colpire la domanda sostanziale azionata da Banca in sede monitoria, con conseguente revoca dell’ opposto decreto. D’altro lato, indipendentemente, dalla parte opposta, analoga volontà di non procedere nel merito del tentativo era manifestata altresì da parte opponente, la cui riconvenzionale –come sopra anticipato- deve essere altrettanto dichiarata improcedibile.

3  Ogni questione di merito deve intendersi assorbita.

4  Tenuto conto dell’esito della lite, le spese devono intendersi interamente compensate tra le parti.

 

PER  QUESTI  MOTIVI

 

il Tribunale di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitamente pronunciando sull’ opposizione promossa da Società, in qualità di debitore principale, Tizio e Caio in qualità di fidejussori, nei confronti di Banca avverso il decreto ingiuntivo n. … 2013 emesso dal Tribunale di Firenze in data … 2013, così provvede:

1) dichiara l’improcedibilità della domanda introdotta da Banca con ricorso monitorio e, per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. … 2013 emesso dal Tribunale di Firenze in data …. 2013;

2) dichiara l’improcedibilità della domanda riconvenzionale avanzata dagli opponenti;

3) dichiara le spese di lite interamente compensate tra le parti, come in parte motiva.

 

Così deciso in Firenze il 15.10.2015.

 

Il Giudice

Dr. Leonardo Scionti

Leonardo Scionti

Numero delle sentenze presenti nella banca dati: 1054

Mediazioni aventi ad oggetto contratti bancari: la mera partecipazione della banca al primo incontro non è sufficiente a ritenere effettivamente esperito il tentativo di mediazione

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Data sentenza: 15/10/2015
Curia: Tribunale di Firenze
Giudice: Leonardo Scionti
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