TRIBUNALE DI BARI 

SEZIONE STRALCIO – ARTICOLAZIONE DI ALTAMURA

r.g.a.c. 

Il Giudice Unico,

visti gli atti, sciogliendo la riserva che precede;

considerato che C.A., ritualmente citata, non è comparsa, per cui ne va dichiarata la contumacia;

osservato che la questione di nullità dell’atto di citazione puo’ essere decisa unitamente al merito, parendo in questo sufficientemente documentato il contenuto della domanda proposta;

osservato che l’assunta omessa prova dell’assunzione, in capo al C.I. della qualità di erede dei defunti genitori puo’ essere decisa unitamente al merito, atteso che questi, in assenza di espressa eccezione di prescrizione ex art. 480 c.civ. (mai formulata da nessuno dei convenuti nel termine di cui all’art. 180 cpc), con la proposizione della domanda di divisione parrebbe aver accettato tacitamente l’eredità tanto paterna che materna (Cassazione civile, sez. II, 23/02/1985, n. 1628);

verificato che allo stato non puo’ dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di divisione formulata da C.I. in riferimento ai beni dell’asse ereditario dei genitori C.V. (deceduto il xx.xx.xxxx) e T.A.M. (deceduta il yy.yy.yyyy), non avendo le parti formalizzato il progetto di divisione bonaria proposto dal giudice ex art. 185 bis cpc in forma scritta, nel rispetto dell’ obbligo sancito dagli artt. 1350 e 1967 c.civ.;

rilevato che la causa non puo’ essere decisa, atteso che, in ordine al problema relativo all’assunta nullità parziale dell’atto di donazione compiuto dai defunti C.V. e T.A.M. il zz.zz.zzzz va verificata la natura del titolo di acquisto del bene ad opera del cannone Vito (vista la generica indicazione della provenienza del bene contenuta nell’atto), visto che i due coniugi parrebbero avere optato per l’estensione del regime della comunione legale anche ai beni acquisiti durante il matrimonio ma prima dell’entrata in vigore della l. 151/75 con la dichiarazione resa all’ufficiale di Stato Civile ex art. 228, comma II, l. cit., ma essendo necessario verificare che il bene in oggetto sia stato acquistato dopo il matrimonio dal defunto C.V. (Cassazione civile, sez. I, 22/02/2000, n. 1973) e se eventualmente non rientri tra i beni personali di costui all’art. 179 c.civ.;

osservato peraltro che, verificata tale circostanza, per il caso di validità dell’atto di donazione, emergono ad oggi una serie di profili problematici:

  1. a) la dispensa ivi contenuta risulterebbe comunque limitata alla quota di legittima ex art. 737 c.civ.;
  2. b) le donatarie (una delle quali peraltro contumace) non hanno chiarito se preferirebbero eventualmente rendere il bene in natura ovvero con l’imputarne il valore ex art. 746 c.civ.;
  3. c) vista la diversa epoca di decesso dei due genitori, ai fini della verifica dell’obbligo di collazione in capo alle donatarie per la parte (eventualmente) eccedente la disponibile ed operando per il caso di imputazione il criterio di cui all’art. 747 c.civ., dovrebbero redigersi (e a tal fine dovrebbero essere integrati i quesiti già posti al CTU) due progetti di divisione, nella specie uno per il patrimonio relitto dal defunto C.V., nel quale verificare se la quota dell’immobile donato dal defunto alle figlie superi la quota disponibile ex art. 542 c.civ. per il decesso del padre ed ex art. 537 c.civ. a seguito del decesso della madre (salvo a valutare la natura del lascito ex art. 588 c.civ. in favore della defunta dell’usufrutto generale sui beni del defunto C.V. nel testamento in atti), il tutto secondo il valore (sempre che vi sia la scelta

per l’imputazione) di quanto donato all’epoca del decesso del C.V. e l’altro progetto per l’asse ereditario della T. con il valore della quota da lei donata all’epoca del suo decesso, il tutto fatta salva l’eventuale nullità parziale della detta donazione (segnalata da uno dei convenuti ed in ogni caso rilevabile d’ufficio1) che ovviamente implicherebbe l’articolazione di diversi quesiti con una diversa incidenza di quanto donato sulla disponibile ai fini dell’accertamento della misura della dispensa da collazione;

rilevato, inoltre, che parrebbero porsi problemi anche in ordine all’inserimento nell’asse ereditario sia paterno che materno dei beni mobili che erano presenti nell’immobile donato alle figlie (non elencati dall’attore, né ad oggi rinvenuti dal CTU) e nell’asse ereditario materno dei titoli azionari e del libretto acceso presso la Banca Alfa, non avendo nessuna delle parti richiesto (né la C. An. insistito nelle proprie comparse conclusionali) nell’istanza ex art. 210 cpc rivolta alla Banca, peraltro inammissibile in riferimento al libretto bancario in ragione del diritto spettante a ciascun erede di acquisire informazioni ex art. 119 TUB ed essendo decorsi oltre 10 anni dal decesso della defunta;

ponderato, inoltre, che tali considerazioni, in uno alle complesse verifiche da compiersi2 e alla necessaria riconvocazione del CTU per la redazione di nuovo progetto di divisione –  maggiormente complicate dal fatto che proprio l’immobile donato è stato demolito e ricostruito in parte e che in caso di collazione e ai fini della ricostruzione dei due assi ereditari vanno comunque conteggiati gli interessi o i frutti maturati dall’apertura delle due successioni ex art. 745 c.civ., tant’è che il CTU ha acquisito informazioni in merito alle somme percepite da alcuni dei coeredi dall’AGEA in riferimento ai terreni da dividere – fanno ritenere che la controversia (rinviata più e più volte sempre su richiesta delle parti e sempre per bonario componimento anche prima della propria proposta transattiva rispettosa della divisione di fatto intercorsa tra gli eredi dei residui beni ereditari) non troverà pronta definizione, avuto anche riguardo all’età avanzata degli odierni contendenti in lite;

evidenziato che le precedenti considerazioni ben potrebbero indurre gli eredi, in uno all’esistenza già di una CTU (sia pur parziale) in atti, a rivalutare la proposta transattiva formulata dalla scrivente in atti, rispettosa della divisione di fatto dei beni relitti (che parrebbe comunque aver anche consentito ad alcuni dei coeredi di beneficiare per anni dei contributi AGEA), anche eventualmente rimettendo alla fase decisoria la sola decisione in ordine alle spese processuali, sì da poter definire tempestivamente la descritta situazione proprietaria;

osservato che, in conclusione, sussistono elementi tali per poter disporre mediazione delegata ex art. 5, comma 2 d.lvo 28/10, coinvolgendo la parte contumace, tra l’altro sottoposta ad amministrazione di sostegno per quanto emerge dagli atti di causa e litisconsorte necessaria;

rilevato che va, infine, evidenziata la necessità che :

1) le parti compaiano personalmente nel corso del procedimento di mediazione;

2) vi sia un’accurata verbalizzazione da parte del mediatore delle attività svolte innanzi a sé (Tribunale di Roma ordinanza 17.12. 2015 e sentenza 29 settembre 2014) e, in particolar

modo, delle ragioni del rifiuto della parte a proseguire nell’attività di mediazione (Tribunale di Roma 26.01.2016);

3) le parti abbiano ben chiara la valutazione, anche ai fini delle spese processuali, della condotta della parte ingiustificatamente assente nel procedimento di mediazione demandata, e la possibilità di utilizzo dell’articolo 116 cpc a carico della parte convocata che non partecipa senza giustificazione al procedimento di mediazione, in funzione integrativa del materiale probatorio acquisito (Tribunale di Roma 17 febbraio 2015);

4) l’attore nell’intraprendere il procedimento di mediazione individui un organismo nel cui  regolamento è previsto che il mediatore possa fare la proposta anche quando le parti non gliene facciano richiesta o anche in assenza di uno o più convenuti;

P.Q.M.

 dichiara contumacia di C. A.;

visto l’art. 5, comma 2 d.lvo 28/10;

 assegna all’attore gg. 15 dalla comunicazione del presente provvedimento per l’avvio della procedura di mediazione in ordine alla domanda proposta;

 invita i difensori delle parti ad informare i loro assistiti della presente ordinanza ai sensi dell’art. 4, comma 3 d.lvo cit. e delle conseguenze processuali espressamente previste per il caso di mancata attivazione del procedimento dall’art. 5, co. 2 secondo periodo d.lvo cit.

 Rinvia per il prosieguo e per la comparizione personale delle parti ex art. 117 cpc all’udienza del 19.10.2017 h 10,00, disponendosi che, in caso di esito negativo dovrà rendersi la dichiarazione di cui all’art. 746 c.civ. e si provvederà a riconvocare il CTU perché proceda a redigere perizia integrativa nei termini di cui in premessa (salve le eventuali ed ulteriori “complicazioni” segnalate in motivazione), previo accertamento nei RR.II. dell’atto di provenienza del bene donato nel patrimonio del Cannone Vito.

Si comunichi.

Altamura,21.05.2017

                                                                                                                           Il Giudice

                                                                                                                  dott.ssa Laura Fazio

Laura Fazio

Numero delle sentenze presenti nella banca dati: 1054

Anche per il Tribunale di Altamura il Mediatore deve indicare a verbale chi non vuole proseguire

Il Giudice dichiara la contumacia di C.A. e decide di rimandare le questioni sulla nullità dell'atto di citazione e sulla qualità di erede di C.I. al merito. Data la complessità della divisione ereditaria, i dubbi sulla validità di una donazione e la necessità di nuove perizie CTU, il Tribunale ritiene improbabile una rapida definizione della lite. Pertanto, invita le parti a valutare una transazione e dispone la mediazione delegata, rinviando l'udienza al 19.10.2017 per la comparizione personale degli eredi.

Data sentenza: 21/05/2017
Curia: Tribunale di Altamura
Giudice: Laura Fazio
Argomento/i: Verbale di mediazione +1
Materia/e: Divisione ereditaria +1

Leggi il commento

Preventiva mediazione anche con domanda riconvenzionale

L'obbligo di esperire il tentativo di mediazione preventiva sussiste anche per il convenuto che proponga domanda riconvenzionale. Come stabilito dal Tribunale di Bari, l'improcedibilità per difetto di mediazione si applica in base al contenuto della domanda e non alla posizione processuale delle parti, garantendo così parità di trattamento. Tale principio è stato applicato a una controversia successoria, disponendo l'avvio della procedura per tutte le pretese correlate per favorire l'avvicinamento tra le parti.

Data sentenza: 28/11/2016
Curia: Tribunale di Bari
Giudice: Laura Fazio
Argomento/i: Condizione di procedibilità +2
Materia/e: Contratto di assicurazione +1

Leggi il commento

In caso di mediazione delegata, il giudice può porre dei paletti circa il contenuto della domanda di mediazione

Il Tribunale di Bari esamina l'opposizione a un decreto ingiuntivo per circa 320.000€, contestata per usura e irregolarità contabili. Rilevati errori nella CTU e lacune documentali, il Giudice esclude l'emissione di ordinanze semplificate e invita le parti a una mediazione delegata per definire i temi della conciliazione. In assenza di accordo, verrà disposto un supplemento peritale per rideterminare i saldi dei conti, depurandoli da commissioni nulle e ricalcolando gli interessi.

Data sentenza: 26/02/2016
Curia: Tribunale di Altamura
Giudice: Laura Fazio
Argomento/i: Mediazione delegata
Materia/e: Contratto bancario +1

Leggi il commento

Avviso di nomina di un CTU (con aggravio dei costi) in caso di mancato accordo in mediazione tra banca e cliente

Il Tribunale di Bari, in un'opposizione a decreto ingiuntivo, accoglie l'eccezione di improcedibilità per l'omesso tentativo di mediazione obbligatoria. Il Giudice concede quindi quindici giorni per l'attivazione della procedura conciliativa, invitando i difensori a informare le parti sulle conseguenze legali. In caso di mancato accordo, verrà nominato un CTU per verificare il rispetto dei tassi soglia, la legittimità della capitalizzazione degli interessi e determinare il saldo finale del rapporto.

Data sentenza: 19/10/2015
Curia: Tribunale di Bari
Giudice: Laura Fazio
Argomento/i: Mediazione delegata +2
Materia/e: Contratto bancario

Leggi il commento

Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

Leggi il commento

Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

Leggi il commento

Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

Leggi il commento

Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

Leggi il commento

Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

Leggi il commento

Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

Leggi il commento

Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

Leggi il commento

Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

Leggi il commento

Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

Leggi il commento

Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

Leggi il commento

Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

Leggi il commento

Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

Leggi il commento