Scarica Sentenza Tribunale di Roma N.13896-2025
Dopo l’ATP art. 696 bis c.p.c, il deposito del ricorso per l’azione di merito, oltre i 90 giorni, non rende la domanda improcedibile
Azione procedibile anche se tardiva rispetto al termine di 90 giorni
Il deposito tardivo del ricorso per l’introduzione del giudizio di merito, effettuato dopo il decorso del termine di novanta giorni previsto dalla Legge Gelli (Art. 8, comma 3, L. n. 24/2017) successivo al deposito della relazione tecnica nell’ATP (ex art. 696-bis c.p.c.), non comporta l’improcedibilità della domanda giudiziale. La sanzione prevista per la violazione di tale termine perentorio è unicamente la preclusione circa la salvezza degli effetti della domanda giudiziale originaria. Lo ha ribadito il Tribunale di Roma nella sentenza n. 13896/2025.
Responsabilità sanitaria: risarcimento danni da morte per shock settico
Il coniuge e il figlio di una defunta agiscono in giudizio per far accertare la responsabilità sanitaria di due strutture ospedaliere nel decesso della donna per shock settico. Prima di affrontare il merito della presunta negligenza medica, il Tribunale deve dirimere una cruciale eccezione preliminare relativa alla procedibilità dell’azione, mossa da entrambe le strutture sanitarie convenute.
Questione del termine perentorio successivo alla conciliazione
Le Aziende sanitarie eccepiscono che l’atto introduttivo del giudizio di merito sia stato iscritto oltre il termine perentorio di 90 giorni dal deposito della Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU) definitiva, espletata nel precedente procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo (ATP, ex art. 696-bis c.p.c.). L’ATP, in materia di responsabilità sanitaria, funge da condizione di procedibilità preliminare al giudizio di merito, mirando a una conciliazione extragiudiziale basata sull’accertamento tecnico dei fatti. La loro difesa si fonda sull’interpretazione dell’Art. 8 della Legge Gelli (L. 24/2017), il quale stabilisce che se la conciliazione fallisce o non si conclude entro sei mesi, “la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione… è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso…” per il giudizio di merito. Secondo le convenute, il mancato rispetto di questo termine di 90 giorni rende l’azione giudiziale improcedibile.
Azione procedibile anche se l’azione di merito è avviata dopo i 90 giorni
Il Tribunale però respinge l’eccezione preliminare di improcedibilità, fornendo una chiarificazione essenziale sul rapporto tra la conciliazione obbligatoria (o l’ATP) e il diritto di accesso alla giustizia. Il Giudice statuisce che la finalità del termine perentorio di 90 giorni non è quella di rendere l’azione inammissibile o improcedibile tout court in caso di ritardo. Piuttosto, il rispetto di tale termine è funzionale a “far salvi gli effetti della domanda giudiziale”, in particolare gli effetti interruttivi della prescrizione legati al ricorso iniziale di ATP. Secondo il Tribunale, interpretare il mancato rispetto dei 90 giorni come causa di improcedibilità o inammissibilità dell’azione di merito comporta una “inammissibile compressione dell’accesso alla tutela giurisdizionale” sancito dalla Costituzione. L’azione di merito resta, pertanto, ammissibile e procedibile, anche se tardiva rispetto al termine fissato dalla Legge Gelli per preservare gli specifici benefici processuali. In sostanza, il Tribunale separa il concetto di “procedibilità”, ossia l’esistenza del diritto di agire in giudizio, dal concetto di “salvezza degli effetti processuali” per la conservazione degli effetti temporali del precedente ricorso.
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