REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

TRIBUNALE DI SALERNO 
I Sezione Civile 

in persona del Giudice unico, dott. Guerino IANNICELLI, ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nelle cause civili riunite in primo grado iscritte al n. …. e al n. …. del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell’anno 2017, vertenti 

TRA 

M.A., nato a B. il (…); 

T.S., nato a M. P. il (…); 

rappresentati e difesi dall’avv. G. C. per procure allegate all’atto di citazione; 

– opponenti nella causa n. …./2017 – 

S.M., nato a W. (R. U.) il (…); 

rappresentato e difeso dall’avv. V. G. per procura allegata all’atto di citazione; 

– opponente nella causa n. …./2017 – 

B.S. s.p.a., con sede legale in B. alla piazza G. S. n. 1; 

rappresentata e difesa dall’avv. L. A. per procura allegata alla comparsa di risposta; 

– opposta – 

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo. 

Svolgimento del processo – Motivi della decisione 

Con distinti atti di citazione, M.A. e T.S. (nella causa iscritta al n. …./2017) e S.M. (nella causa iscritta al n. 5336/2017) proponevano opposizione al decreto n. …./17 del 19.4.2017, con il quale il Tribunale di Salerno ingiungeva il pagamento, in solido tra loro, nella qualità di garanti della società M. s.r.l., cancellata dal registro delle imprese, della somma di Euro 174.308,21 in favore della B.S. s.p.a., oltre interessi e rimborso delle spese del procedimento monitorio, per saldo passivo di un conto corrente (Euro 97.753,81 oltre interessi convenzionali del 4% a decorrere dal 1.10.2016) e per un mutuo chirografario (Euro 76.145,46). 

La B.S. s.p.a., costituitasi, resisteva. 

Nella causa n. …./2017 veniva rigettata l’istanza di concessione dell’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo e assegnato il termine per la domanda di mediazione (ordinanza del 15.1.2018). Disposta la riunione della causa a quella anteriormente iscritta al n. 4485/2017 (udienza del 19.4.2018), veniva concessa l’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo nella causa n. …./2017 ed assegnato il termine per la proposizione della mediazione obbligatoria (udienza del 19.4.2018). 

All’udienza del 22.5.2019 il giudice rilevava d’ufficio la questione dell’improcedibilità di entrambe le opposizioni per mancanza della mediazione obbligatoria, considerato che, nella causa n. …./2017 non è stata esperita, nonostante la concessione del termine con l’ordinanza depositata il 15.1.2018, mentre nella causa n. …./2017 è stata esperita ma gli opponenti non sono comparsi personalmente, né hanno conferito al proprio difensore una procura speciale non autenticata dal medesimo. Pertanto, le cause riunite venivano rimesse immediatamente in decisione (all’udienza del 17.10.2019), potendo la questione rilevata d’ufficio definire entrambe le opposizioni. 

Le opposizioni proposte sono improcedibili. 

L’art. 5 comma 1-bis del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, inserito dall’art. 84 comma 1 lett. b) del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, dispone che chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia in materia di contratti bancari è tenuto preliminarmente ad esperire il procedimento di mediazione previsto dal decreto legislativo e che tale esperimento obbligatorio è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza (comma 1); la disposizione non si applica nei procedimenti per ingiunzione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione (comma 4 lett. a). 

In base alle disposizioni richiamate, applicabili al caso di specie per la pendenza della causa, ai sensi dell’art. 643 comma 3 c.p.c., dalla data di notificazione del decreto ingiuntivo, successiva all’entrata in vigore del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, prevista dall’art. 84 comma 2 (21.9.2013), la pronuncia sull’istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo implica l’esperimento obbligatorio del procedimento di mediazione, a pena di improcedibilità. 

Dal verbale prodotto dagli opponenti M.A. e T.S. si desume che al primo incontro del 28.5.2018 era presente, per gli opponenti, solo il loro difensore “in virtù di procura speciale in calce all’istanza di mediazione”. In mancanza delle procure consegnate al mediatore, quest’ultima menzione nel verbale dimostra che gli assenti avevano rilasciato una semplice delega scritta. 

Anche dal verbale prodotto dall’opponente S.M. risulta la sua assenza nel primo incontro del 26.2.2018 e la presenza solo del suo difensore. 

La questione da porre consiste, perciò, nello stabilire se la parte che propone la mediazione sia tenuta a comparire personalmente davanti al mediatore, affinché il tentativo si possa ritenere compiuto, a pena di improcedibilità dell’azione proposta, o se la stessa possa, e in che modo, farsi sostituire. 

Precisamente su queste questioni si è soffermata di recente la Suprema Corte, che ha affermato i seguenti principi di diritto: – nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal D.Lgs. n. 28 del 2010 e successive modifiche, è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore; – nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l’assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale. Su quest’ultimo punto la Corte ha chiarito che “Allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto …. Quindi il potere di sostituire a sé stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale … che non rientra nei poteri di autentica dell’avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista” (Cass., 7.3.2019 n. 8473). 

Nel caso di specie, la sostituzione degli opponenti non può ritenersi valida, mancando una procura speciale sostanziale autenticata che conferisca al procuratore il potere di disporre rispetto alla res controversa. Di qui l’invalidità della mediazione esperita dagli opponenti, che comporta l’improcedibilità dell’opposizione, trattandosi di onere da ritenersi a loro carico, come di recente ribadito dalla Suprema Corte dopo la rimessione della questione alle Sezioni Unite con ordinanza del 12.7.2019 n. 18741 (Cass., ord. 16.9.2019 n. 23003, secondo cui in caso di mancato esperimento nei termini del tentativo obbligatorio di mediazione sarà l’azione proposta sotto forma di opposizione a rimanere travolta dalla declaratoria di improcedibilità). La definizione dei giudizi di opposizione con sentenza di improcedibilità comporta l’acquisto dell’efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo, ai sensi dell’art. 653 c.p.c. (Cass., 3.12.2015 n. 24629). 

Il regolamento delle spese processuali segue il principio di soccombenza, di cui all’art. 91 comma 1 c.p.c., non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall’art. 92 comma 2 c.p.c., nel testo modificato dall’art. 13 comma 1 del D.L. n. 132 del 2014, convertito con modificazioni nella L. n. 162 del 2014, ed emendato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018 (soccombenza reciproca, novità della questione trattata, mutamento della giurisprudenza o altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni) per la compensazione parziale o per intero, con conseguente condanna degli opponenti al rimborso degli onorari di difesa in favore di parte opposta, che si liquidano come in dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale di Salerno, I sezione civile, definitivamente decidendo in primo grado nelle cause civili riunite, iscritte al R.G. n. …./2017 e n. …./2017, così provvede: 

1. dichiara l’improcedibilità delle opposizioni al decreto ingiuntivo e, per l’effetto, dispone la sua esecutorietà ex art. 653 comma 1 c.p.c.; 

2. condanna M.A. e T.S. al rimborso delle spese processuali in favore della B.S. s.p.a., che liquida in Euro 2.500,00 per onorari di difesa, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge; 

3. condanna S.M. al rimborso delle spese processuali in favore della B.S. s.p.a., che liquida in Euro 2.500,00 per onorari di difesa, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge. 

Così deciso in Salerno, il 14 gennaio 2020. 

Depositata in Cancelleria il 15 gennaio 2020. 

Guerino Iannicelli

Numero delle sentenze presenti nella banca dati: 1054

In mediazione è necessaria una procura specifica per il procedimento

Il Tribunale di Salerno ha dichiarato l'improcedibilità delle opposizioni a un decreto ingiuntivo proposte da M.A., T.S. e S.M. contro B.S. s.p.a. La decisione deriva dal mancato esperimento della mediazione obbligatoria, poiché gli opponenti non sono comparsi personalmente né hanno conferito una procura speciale sostanziale ai propri legali. Ne consegue l'esecutorietà del decreto ingiuntivo e la condanna degli opponenti al rimborso delle spese processuali in favore della banca opposta.

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