Scarica Sentenza Corte di Cassazione 14 02 2024
Il termine di avvio della procedura di mediazione non ha natura perentoria, ma ordinatoria, il suo mancato rispetto non rende la domanda improcedibile
Mediazione: natura ordinatoria termine di avvio
La domanda in giudizio è improcedibile se non si realizza l’incontro di mediazione, anche con esito negativo, entro l’udienza di rinvio che il giudice abbia fissato per verificare l’esito della procedura, che si può avviare presentando istanza presso uno degli organismi ADRcenter.
La condizione di procedibilità della domanda infatti è legata all’esperimento della mediazione, non al rispetto del termine di 15 giorni per l’avvio della procedura stragiudiziale. Questo termine infatti ha natura ordinatoria, non perentoria. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 4133/2024, in cui ha richiamato il principio già sancito nella sentenza n. 40035/2021.
Opposizione a decreto ingiuntivo
Nell’ambito di una procedura di opposizione a decreto ingiuntivo intrapresa per ottenere il pagamento di una penale contrattuale il Tribunale rileva il mancato rispetto del termine di 15 giorni, che lo stesso aveva assegnato per depositare l’istanza di mediazione. Il Tribunale rileva che la mediazione è stata avviata il 20 marzo, che l’istanza era stata depositata il 4 marzo e che questa non conteneva un’istanza di proroga del termine assegnato.
Termine avvio mediazione: natura ordinatoria
In sede di impugnazione la Corte d’appello revoca il decreto ingiuntivo e contesta la decisione con cui il Tribunale ha dichiarato improcedibile l’opposizione a causa della proposizione tardiva dell’istanza all’organismo di mediazione rispetto al termine di 15 giorni.
La Corte d’Appello precisa infatti che:
- il termine di 15 giorni concesso dal Tribunale per avviare la procedura di mediazione ha natura ordinatoria, non perentoria. Il comma 2 dell’articolo 152 del codice di procedura civile stabilisce infatti che “I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori”;
- per ritenere non avverata la condizione di procedibilità della domanda non è sufficiente il mancato rispetto del termine ordinatorio bensì il mancato incontro in mediazione prima dell’udienza di rinvio del 13 novembre;
- il tribunale avrebbe potuto interpretare l’istanza di revoca della procedura di mediazione del 4 marzo come un’istanza di proroga del termine ordinatorio, in base a quanto previsto dall’articolo 154 c.p.c.
La decisione viene quindi impugnata dalla parte soccombente in sede di Cassazione.
Natura ordinatoria termine avvio mediazione
La Corte ricorda di aver già affrontato la questione dell’improcedibilità del giudizio e del termine di avvio della mediazione. Con la sentenza n. 40035/2021 ha precisato infatti che il termine di 15 giorni concesso dal giudice per avviare la procedura di mediazione delegata non ha natura perentoria, ma ordinatoria. La condizione di procedibilità è soddisfatta se l’incontro di mediazione davanti al mediatore si tiene prima dell’udienza di rinvio, nel corso della quale il giudice verifica l’esito della procedura, non se la parte onerata rispetti il termine di 15 giorni per avviarla.
La Corte giunge a questa conclusione analizzando semplicemente il tenore letterale del comma 2 dell’articolo 5 (applicabile ratione temporis) del decreto legislativo n. 28/2010, ai sensi del quale “quando l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo”.
Dalla lettera della disposizione emerge la volontà del legislatore di collegare l’improcedibilità della domanda in giudizio all’esperimento della mediazione, non al rispetto del termine per avviarla.
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