Salvo consenso all’uso rilasciato dalla parte, le dichiarazioni espresse in mediazione sono coperte da riservatezza
Mediazione e riservatezza dichiarazioni
Le dichiarazioni espresse in mediazione dalla parte sono riservate, salvo consenso all’uso rilasciato dal dichiarante. Lo ha ribadito il tribunale di Cuneo, con la sentenza n. 33/2023 in una vicenda avente ad oggetto una controversia su compensi professionali tra una società di mediazione immobiliare e una ex moglie sull’immobile in comproprietà con il marito.
La vicenda
Nella vicenda, la società trascinava in giudizio l’ex cliente per ottenere il pagamento di oltre 8mila euro a titolo di corrispettivo per l’attività professionale di consulenza espletata, per il tramite di uno dei suoi soci ed in favore della convenuta, nell’ambito di trattative involgenti l’immobile in comproprietà tra la convenuta ed il marito, da poco dichiarato fallito.
La convenuta si costituiva contestando di non aver mai conferito un incarico alla società attrice ed evidenziando l’eccessività del compenso richiesto.
La decisione
Per il giudice, nel merito, la domanda è infondata e va rigettata. Invero, trattandosi di domanda volta ad ottenere l’adempimento del contratto d’opera, avente ad oggetto l’espletamento di attività professionale da parte dell’istante, rammenta il tribunale, va fatta applicazione dei principi pacificamente affermati in giurisprudenza in tema di allocazione degli oneri allegatori e probatori delle azioni contrattuali. Al riguardo, si afferma che, in base al combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c., coordinato con l’art. 115 c.p.c. e col principio di vicinanza della prova, “incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte (legale o negoziale) dell’obbligazione di pagamento che assume inadempiuta, totalmente o parzialmente, e, ciò fatto, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto o altri fatti idonei a paralizzare la pretesa creditoria (ex multis: Cass. SS.UU. n. 13533/2001).
Ebbene, nel caso di specie difetta qualsivoglia prova in ordine al conferimento dell’incarico professionale da parte della donna alla società.
Per quanto, infatti, per il contratto d’opera professionale (ex artt. 2230 ss. c.c.), sottolinea il giudicante, “la legge non richieda alcuna forma sacramentale (talché l’incarico può essere conferito in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti), nella fattispecie in esame parte attrice non ha fornito alcun dato probatorio idoneo a supportare la sussistenza di uno specifico accordo intervenuto con la convenuta”.
Riservatezza delle dichiarazioni in mediazione
Né, per il tribunale, può assumere rilievo ai fini probatori, il comportamento tenuto dalla convenuta nel corso del procedimento di mediazione, posto che, alla luce del chiaro disposto dell’ art. 10, co. 1, D.Lgs. 28/2010 “Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l’insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio”. Inoltre, “l’art. 115 c.p.c. consente di attribuire rilevanza probatoria unicamente ‘ai fatti non contestati dalla parte costituita’, così confermando l’irrilevanza della c.d. non contestazione stragiudiziale”.
Per cui, stanti le lacune probatorie in ordine al fatto costitutivo dell’azione, la domanda non può che essere rigettata.