Salvo consenso all’uso rilasciato dalla parte, le dichiarazioni espresse in mediazione sono coperte da riservatezza

Mediazione e riservatezza dichiarazioni

Le dichiarazioni espresse in mediazione dalla parte sono riservate, salvo consenso all’uso rilasciato dal dichiarante. Lo ha ribadito il tribunale di Cuneo, con la sentenza n. 33/2023 in una vicenda avente ad oggetto una controversia su compensi professionali tra una società di mediazione immobiliare e una ex moglie sull’immobile in comproprietà con il marito. 

La vicenda

Nella vicenda, la società trascinava in giudizio l’ex cliente per ottenere il pagamento di oltre 8mila euro a titolo di corrispettivo per l’attività professionale di consulenza espletata, per il tramite di uno dei suoi soci ed in favore della convenuta, nell’ambito di trattative involgenti l’immobile in comproprietà tra la convenuta ed il marito, da poco dichiarato fallito. 

La convenuta si costituiva contestando di non aver mai conferito un incarico alla società attrice ed evidenziando l’eccessività del compenso richiesto. 

La decisione

Per il giudice, nel merito, la domanda è infondata e va rigettata. Invero, trattandosi di domanda volta ad ottenere l’adempimento del contratto d’opera, avente ad oggetto l’espletamento di attività professionale da parte dell’istante, rammenta il tribunale, va fatta applicazione dei principi pacificamente affermati in giurisprudenza in tema di allocazione degli oneri allegatori e probatori delle azioni contrattuali. Al riguardo, si afferma che, in base al combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c., coordinato con l’art. 115 c.p.c. e col principio di vicinanza della prova, “incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte (legale o negoziale) dell’obbligazione di pagamento che assume inadempiuta, totalmente o parzialmente, e, ciò fatto, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto o altri fatti idonei a paralizzare la pretesa creditoria (ex multis: Cass. SS.UU. n. 13533/2001). 

Ebbene, nel caso di specie difetta qualsivoglia prova in ordine al conferimento dell’incarico professionale da parte della donna alla società. 

Per quanto, infatti, per il contratto d’opera professionale (ex artt. 2230 ss. c.c.), sottolinea il giudicante, “la legge non richieda alcuna forma sacramentale (talché l’incarico può essere conferito in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti), nella fattispecie in esame parte attrice non ha fornito alcun dato probatorio idoneo a supportare la sussistenza di uno specifico accordo intervenuto con la convenuta”. 

Riservatezza delle dichiarazioni in mediazione

Né, per il tribunale, può assumere rilievo ai fini probatori, il comportamento tenuto dalla convenuta nel corso del procedimento di mediazione, posto che, alla luce del chiaro disposto dell’ art. 10, co. 1, D.Lgs. 28/2010 “Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l’insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio”. Inoltre, “l’art. 115 c.p.c. consente di attribuire rilevanza probatoria unicamente ‘ai fatti non contestati dalla parte costituita’, così confermando l’irrilevanza della c.d. non contestazione stragiudiziale”. 

Per cui, stanti le lacune probatorie in ordine al fatto costitutivo dell’azione, la domanda non può che essere rigettata. 

Scarica Sentenza Tribunale di Cuneo 18 01 2023

Giusy Ciampa

Numero delle sentenze presenti nella banca dati: 1054

In mediazione le dichiarazioni sono “riservate”

Il Tribunale di Cuneo (sentenza n. 33/2023) ha rigettato la richiesta di pagamento di compensi professionali avanzata da una società di mediazione immobiliare, poiché l'attrice non ha fornito prove circa il conferimento dell'incarico. Il giudice ha ribadito l'irrilevanza probatoria dei comportamenti tenuti durante la mediazione, confermando che le dichiarazioni rese in tale sede sono coperte da riservatezza ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e non possono essere utilizzate in giudizio senza consenso.

Data sentenza: 18/01/2023
Curia: Tribunale di Cuneo
Giudice: Giusy Ciampa
Argomento/i: Mediazione +1
Materia/e: Mediazione +1

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

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Data sentenza: 20/01/2026
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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

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Curia: Tribunale di Foggia
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Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
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Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
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Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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